Il tributo è dovuto:
- dai gestori di impianti di smaltimento, discariche e inceneritori, ubicati in Lombardia (con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento) per i rifiuti:
- conferiti in discarica, compresi i fanghi palabili
- smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10, anche qualora effettuino un minimo recupero energetico senza raggiungere i limiti stabiliti per l’operazione
- da chiunque abbandoni, scarichi o effettui abusivamente deposito incontrollato di rifiuti.
Il gestore dell'impianto di smaltimento, discarica o inceneritore è soggetto a sanzioni qualora:
- non presenti la dichiarazione annuale dei rifiuti ricevuti o la presenti con indicazioni infedeli: sanzione da 103,29 euro a 516,46 euro
- presenti la dichiarazione dei rifiuti ricevuti oltre il mese successivo alla fine dell'ultimo trimestre di ciascun anno: sanzione da 51,65 euro a 258,23 euro
- ometta o registri infedelmente le operazioni di conferimento: sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, oltre ad eventuali sanzioni per la violazione di altre norme
- ometta di versare il tributo dovuto o lo versi oltre il termine di scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso si applicano la sanzione amministrativa tributaria del 30% dell'importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile
- neghi l'accesso agli incaricati delle attività di controllo previste all'art. 56 comma 1 l.r. 10/2003: sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Restano salve le misure sanzionatorie previste dai d.lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997, ove ne ricorrano le condizioni (es. ravvedimento operoso), in caso di mancato o insufficiente pagamento della tassa dovuta.
E' prevista l'esenzione dall'obbligo tributario per i rifiuti:
- oggettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti inerti utilizzati per strutturare o sistemare discariche, solo nel caso in cui sia indicata l’attività di recupero esplicitamente autorizzata con operazione R5, indicando i quantitativi autorizzati per questa operazione ed i relativi codici EER; (rimane salvo l’obbligo di pagamento dell’ecotassa per i rifiuti utilizzati negli strati di copertura infrastrato della discarica);
- non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/06 (parte IV art. 185) in quanto regolati da altre norme (quali, ad esempio, il d.lgs.117/2008).
Il responsabile del reato di abbandono rifiuti, deposito incontrollato o discarica abusiva, è tenuto al pagamento del tributo evaso, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi correlati, in applicazione alla normativa tributaria, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, degli oneri di bonifica e di risarcimento del danno ambientale, conseguenti all’applicazione del d.lgs 152/06. Qualora non fosse individuabile il responsabile, nei casi di discarica abusiva, l’onere sarà a carico del proprietario dei terreni sui quali questa è presente, a meno che non dimostri di aver presentato regolare denuncia ai competenti uffici provinciali prima di ricevere la constatazione della violazione di legge (vedi art. 197 del d.lgs. 152/2006).
Riferimenti Normativi:
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TU imposte sui redditi)
art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 549
l.r. 14 luglio 2003, n.10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria"
l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.