Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Ecotassa

Ecotassa

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Ecotassa
Data inserimento:
17 Settembre 2025
Il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente definito “Ecotassa”, ha lo scopo di disincentivare lo smaltimento di rifiuti in discarica, incentivare le attività di recupero e, al contempo, acquisire risorse economiche che la normativa impone di destinate a iniziative per il recupero e la tutela dell'ambiente.

Il tributo è dovuto:

  • dai gestori di impianti di smaltimento, discariche e inceneritori, ubicati in Lombardia (con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento) per i rifiuti:
    • conferiti in discarica, compresi i fanghi palabili
    • smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10, anche qualora effettuino un minimo recupero energetico senza raggiungere i limiti stabiliti per l’operazione
  • da chiunque abbandoni, scarichi o effettui abusivamente deposito incontrollato di rifiuti.

Il gestore dell'impianto di smaltimento, discarica o inceneritore è soggetto a sanzioni qualora:

  • non presenti la dichiarazione annuale dei rifiuti ricevuti o la presenti con indicazioni infedeli: sanzione da 103,29 euro a 516,46 euro
  • presenti la dichiarazione dei rifiuti ricevuti oltre il mese successivo alla fine dell'ultimo trimestre di ciascun anno: sanzione da 51,65 euro a 258,23 euro
  • ometta o registri infedelmente le operazioni di conferimento: sanzione da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, oltre ad eventuali sanzioni per la violazione di altre norme
  • ometta di versare il tributo dovuto o lo versi oltre il termine di scadenza: oltre al pagamento del tributo evaso si applicano la sanzione amministrativa tributaria del 30% dell'importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile
  • neghi l'accesso agli incaricati delle attività di controllo previste all'art. 56 comma 1 l.r. 10/2003: sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.

Restano salve le misure sanzionatorie previste dai d.lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997, ove ne ricorrano le condizioni (es. ravvedimento operoso), in caso di mancato o insufficiente pagamento della tassa dovuta.

E' prevista l'esenzione dall'obbligo tributario per i rifiuti:

  • oggettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti inerti utilizzati per strutturare o sistemare discariche, solo nel caso in cui sia indicata l’attività di recupero esplicitamente autorizzata con operazione R5, indicando i quantitativi autorizzati per questa operazione ed i relativi codici EER; (rimane salvo l’obbligo di pagamento dell’ecotassa per i rifiuti utilizzati negli strati di copertura infrastrato della discarica);
  • non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/06 (parte IV art. 185) in quanto regolati da altre norme (quali, ad esempio, il d.lgs.117/2008).

Il responsabile del reato di abbandono rifiuti, deposito incontrollato o discarica abusiva, è tenuto al pagamento del tributo evaso, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi correlati, in applicazione alla normativa tributaria, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, degli oneri di bonifica e di risarcimento del danno ambientale, conseguenti all’applicazione del d.lgs 152/06. Qualora non fosse individuabile il responsabile, nei casi di discarica abusiva, l’onere sarà a carico del proprietario dei terreni sui quali questa è presente, a meno che non dimostri di aver presentato regolare denuncia ai competenti uffici provinciali prima di ricevere la constatazione della violazione di legge (vedi art. 197 del d.lgs. 152/2006).

Riferimenti Normativi:
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TU imposte sui redditi)
art. 3 legge 28 dicembre 1995 n. 549
l.r. 14 luglio 2003, n.10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria"
l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

L'ammontare del tributo dovuto si calcola moltiplicando, per ciascuna tipologia di rifiuto smaltito, le tonnellate conferite per il corrispondente importo indicato dalla l.r. 10/2003 (art. 53, commi 3, 4, 5, 6 e 7) nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge 549 del 1995 (art. 3, comma 29).

A seguito dell’approvazione della Legge Regionale 7 agosto 2025, n. 13 “Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali” (BURL n. 33 suppl. del 12 Agosto 2025) le aliquote attribuite ai rifiuti subiranno delle variazioni sia nell’annualità 2026 che nell’annualità 2027.

In allegato sono disponibili gli aggiornamenti normativi.

l.r.10 del 2003 (artt. dal 50 al 58 - disposizioni in materia di ecotassa)

Documento PDF - 119.25Kilobyte

L.r. 10 del 14 luglio 2003 - Sezione V - Ecotassa aggiornamento 2025

Documento PDF - 202.7Kilobyte

Le nuove procedure riducono e semplificano gli adempimenti a carico dei gestori degli impianti di smaltimento rifiuti

Il gestore dell’impianto, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, deve inserire nell’applicativo O.R.So. i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti (modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 5993 del 21 febbraio 2022, qui allegata).

I dati inseriti, come confermati dal gestore, saranno la base di calcolo del tributo da parte del sistema informatico che applicherà l’aliquota corrispondente e, a seguito della convalida da parte del gestore, calcolerà l’ammontare della tassa. La somma dovuta sarà riportata nel bollettino di pagamento pagoPA che potrà essere scaricato dal giorno successivo al termine fissato per l’inserimento dei dati in O.R.So..

Gli stessi dati confluiscono automaticamente nella corrispondente sezione della dichiarazione annuale.

ATTENZIONE: entro il 20 novembre 2022, anche i dati relativi al periodo gennaio - giugno 2022, devono essere obbligatoriamente caricati nell’applicativo O.R.So.

d.g.r. n. 5993 del 2022 - Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO.

Documento PDF - 125.47Kilobyte

Il tributo deve essere versato entro il mese successivo al trimestre solare in cui sono stati effettuati i conferimenti (I trimestre, nel mese di aprile - II trimestre, nel mese di luglio -  III trimestre, nel mese di ottobre - IV trimestre, nel mese di gennaio dell'anno successivo).

Per effettuare il pagamento, il gestore dell'impianto dovrà:

  • accedere all'Area Personale Tributi con un sistema di autenticazione forte (Spid livello 2 o 3, CIE o Tessera Sanitaria-CNS munita di PIN)
  • scegliere il ruolo di "Legale rappresentante"
  • entrare nella sezione "I miei tributi" e selezionare la voce "Ecotassa"
  • verificare le posizioni debitorie per ciascun trimestre (l'importo dovuto si determina applicando la corrispondente aliquota ai dati inseriti dal gestore nell'applicativo O.R.So.)
  • pagare on-line sulla piattaforma pagoPA utilizzando l'apposito link. Il pagamento può avvenire con Carta di credito/debito, tramite conto corrente, con PayPal, PostePay, ecc. In alternativa è possibile stampare l'avviso pagoPA e pagare presso uno dei punti di pagamento abilitati - PSP (vedi elenco pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it).

In allegato una breve guida che spiega come autenticarsi all'area personale ed effettuare il pagamento.

Per assistenza nella fase di definizione del pagamento scrivere a gestione-tributi@ariaspa.it, indicando impianto, motivo della richiesta, nome e numero di telefono di un referente. Sarete contattati appena possibile.

ATTENZIONE: il versamento del tributo dovrà avvenire nella sola modalità illustrata. Versamenti effettuati in modo difforme, se non dettati da blocchi di sistema, non potranno essere correttamente attribuiti, con la conseguenza della possibile emissione di una sanzione ai sensi della LR 10/2003.

Ecotassa: manuale per effettuare i pagamenti

Documento PDF - 1.71Megabyte

d.d.u.o. n. 4506 del 2022

Documento PDF - 101.35Kilobyte

Il 31 gennaio scade il termine per l'inoltro della dichiarazione annuale contenente le operazioni di smaltimento effettuate nel corso del precedente anno solare, precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente dall’applicativo O.R.SO. nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

La presentazione della dichiarazione si effettua online tramite l’Area Personale Tributi accessibile dal Portale di Regione Lombardia.

La data fornita dal sistema sulla ricevuta di presentazione certifica il rispetto dei termini.

Le dichiarazioni presentate in modalità difforme sono considerate omesse

Ecotassa - Manuale per pagamento tributo trimestre

Documento PDF - 1.69Megabyte

Modulo di Conferimento Rifiuti - Accesso del Legale Rappresentante

Documento PDF - 770.18Kilobyte

Conferimento deleghe

Documento PDF - 816.04Kilobyte

Secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 4274 del 25 ottobre 2012, il titolare dell’impianto di trattamento che conferisca in discarica fanghi, oppure scarti e sovvalli, derivanti da impianti di recupero che abbiano i requisiti previsti, può richiedere la riduzione al 20% dell’importo del tributo speciale dovuto per il loro deposito in discarica.

I criteri e i requisiti che consentono l'applicazione di tale riduzione sono stati approvati dalla citata d.g.r. n. 4274 del 2012 che, in particolare, indica il grado di essiccazione dei fanghi, le tipologie impiantistiche e le percentuali minime di recupero e/o massime di scarto di scarti e sovvalli.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i conferitori in discarica di scarti e sovvalli, che intendono usufruire della riduzione del tributo al 20 %, devono trasmettere apposita istanza e dichiarare il raggiungimento delle percentuali di recupero stabilite dalla delibera sopra richiamata (moduli e informazioni al seguente link

La riduzione del tributo al 20% si applica altresì ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10". Ai fini della legge si considera recupero energetico la produzione di energia elettrica o di calore destinato al teleriscaldamento.

Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani provengano da comuni non appartenenti al territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera b), e 5, lettera b) della LR 10/2003 sono maggiorate del 50%. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, il tributo è automaticamente adeguato a tale limite.

Le agevolazioni per il conferimento in discarica di fanghi, scarti e sovvalli, derivanti da impianti di recupero sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell’impianto di trattamento.

Ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati devono presentare apposita autocertificazione entro il termine fissato per il versamento del tributo cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista nella l.r. 10/2003 all'art. 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella d.g.r. n. 4274 del 2012;

Una volta che Regione Lombardia approva con decreto l’elenco dei conferitori soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta, questi saranno tenuti all’invio dell’autocertificazione che attesti il raggiungimento degli obiettivi di recupero (art. 53 comma 9 della l.r. 10/2003), secondo lo schema approvato con il decreto n. 1445 del 23 gennaio 2024 a:

  • DC Bilancio e Finanza, UO Tutela delle entrate tributarie regionali
  • DG Ambiente e Clima, UO Economia circolare, usi della materia e bonifiche, Struttura Rifiuti e Tutela ambientale
  • Gestori di discarica.

Per ulteriori informazioni per usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta consultare la seguente pagina

In allegato sono disponibili il testo del decreto n. 1274 del 3 febbraio 2025 "Approvazione schemi di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà contenente le informazioni idonee a ottenere la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica così come proposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art 53 commi 11 e 12", e i relativi schemi tipo di autocertificazione  per "richiedenti" e per "non-richiedenti".

Impianti di smaltimento

Come previsto dalla l.r. 10/2003, in caso di non corretta applicazione della normativa in materia di Ecotassa, la competente struttura tributaria regionale ha il compito di avviare le attività accertative nei confronti dei gestori degli impianti di smaltimento, discarica o inceneritore, ubicati in Regione Lombardia.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia d’ufficio che in collaborazione con gli Enti competenti, emergano casi di mancato, incompleto o non corretto, versamento del tributo, saranno avviate le procedure di recupero, con l’emissione di un avviso di accertamento in cui saranno indicati le motivazioni, le modalità di determinazione dell’Ecotassa dovuta, oltre ai termini e i modi per il suo pagamento.

Discariche abusive, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti

In conseguenza all'accertamento di un reato di abbandono, come da l.r. n.10/2003 art 57 commi 2, 2bis e 4, la struttura tributaria regionale provvede ad avviare le procedure per il recupero del tributo evaso con l’emissione dell’avviso di accertamento nei confronti del soggetto indicato quale responsabile.

Nell’avviso di accertamento, trasmesso al trasgressore ed eventuali obbligati in solido oltre che agli Enti competenti, saranno indicate motivazioni, modalità di determinazione del tributo dovuto, la sanzione e gli interessi applicati, le spese di procedimento, le modalità di estinzione, mezzi e organi di tutela.

Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l’avviso di accertamento, sarà emessa dalla stessa struttura regionale la conseguente ordinanza di ingiunzione, che costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo del debito.

In caso di discariche abusive, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, resta comunque ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria stabilita per le violazioni di altre norme, quale quella sullo smaltimento dei rifiuti ed i reati ambientali, di cui al d.lgs 152/06, oltre l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area da parte dei soggetti individuati quali responsabili.

Ultimo aggiornamento: 08 Maggio 2026

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