Descrizione
Il regolamento europeo UE 995/2010, approvato dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 2010 ed entrato in vigore il 3 marzo 2013, obbliga tutti gli operatori che commercializzano legname o prodotti da esso derivati a verificare che il legno non derivi da tagli illegali.
Il regolamento suddivide i diversi soggetti della filiera in due grandi categorie: “operatori” e “commercianti” definendone i relativi obblighi.
“Operatori” sono i soggetti che per primi immettono sul mercato interno all’Unione europea il legname o prodotti da esso derivati. Rientrano quindi in questa categoria i proprietari forestali che vendono direttamente il legname ottenuto dai propri boschi, le imprese boschive quando vendono direttamente il legno derivante dalle proprie utilizzazioni, le ditte che acquistano e rivendono legna da paesi extra UE e gli importatori che acquistano legname e prodotti derivati da paesi extra UE.
“Commercianti” sono invece i soggetti che acquistano e rivendono legno e prodotti da esso derivati dopo che sono stati immessi nel mercato UE e quindi le imprese di prima e seconda lavorazione, altre imprese di trasformazione, le cartiere, ditte che acquistano legno o prodotti derivati all’interno dell’UE.
In particolare il regolamento stabilisce tre obblighi principali a carico degli “operatori”:
- il legname e i prodotti derivati immessi sul mercato devono provenire da tagli effettuati nel rispetto delle leggi;
- gli operatori devono rispettare un sistema di «dovuta diligenza» cioè un sistema di gestione che riduca al minimo il rischio della presenza di legno illegale nelle filiere;
- gli operatori devono conservare le informazioni sui loro fornitori e sui commercianti ai quali hanno fornito legno per un periodo di almeno cinque anni.
Per illustrare in modo semplice e chiaro agli operatori forestali cosa si intende per «dovuta diligenza» e per agevolare il rispetto del regolamento è stato predisposto, in collaborazione con altri soggetti (Regione Piemonte, Università di Torino, Associazione Regionale delle Imprese Boschive Lombardia), un documento indirizzato alle imprese boschive che fornisce indicazioni operative sulle procedure da seguire per la corretta applicazione della dovuta diligenza.
Alle imprese non saranno richiesti a particolari aggravi burocratici: sarà sufficiente conservare la documentazione già esistente ed in particolare le “denunce di taglio” presentate tramite il Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB), che contengono gran parte delle informazioni necessarie e integrare questi dati con quelli relativi al commerciante a cui è stato fornito il legno.
Il documento “Indicazioni agli operatori forestali per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 – European Timber Regulation (EUTR) – Dovuta diligenza nella filiera legno” è stato approvato con decreto n. 12634 del 23 dicembre 2013 e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 1 del 02 gennaio 2014.
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