Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Gestione del bosco, taglio, autorizzazioni, trasformazione

Creazione di nuovi boschi: le regole da seguire

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Gestione del bosco, taglio, autorizzazioni, trasformazione

Introduzione

Gli articoli 49 e 50 del regolamento regionale n.5/2007 (Norme Forestali Regionali) prevedono che per la creazione di nuovi boschi sia necessario acquisire una preventiva autorizzazione dell’Ente competente in materia forestale e dettano regole da seguire per i nuovi boschi. Si precisa che per “nuovi boschi” si intendono i terreni, precedentemente non boscati (agricoli, prati, pascoli, incolti, ecc.), dove si intendono mettere a dimora giovani alberi e arbusti e che quindi cambieranno destinazione d’uso del suolo per diventare boschi, come definiti dall’art. 42 legge regionale n.31/2008.

Lo scopo dell’autorizzazione è evitare che:

  • si crei un nuovo bosco in terreni incompatibili, ad esempio che si occludano coni di visuale o belvedere panoramici tutelati sotto il profilo paesaggistico da specifici provvedimenti (in particolare, art. 136 decreto legislativo. 42/2004), oppure che si rimboschiscano aree caratterizzate da habitat di rilievo naturalistico (aree prative importanti per la biodiversità, zone umide, ecc.) oppure fasce di rispetto di arterie, stradali o ferroviarie, o di corsi d’acqua o altri casi similari;
  • si utilizzino specie esotiche o addirittura infestanti;
  • si utilizzino specie non adatte al luogo d’impianto, che col tempo potrebbero deperire vittime di attacchi di patogeni o parassitari;
  • si utilizzino specie o varietà sterili, ornamentali, o piante prodotte con semi o talee raccolte in aree biogeografiche diverse da quelle di impianto, e pertanto non adatte a durare nel tempo;
  • si utilizzino piante con malattie o specie che, in determinate epoche o territori soggetti a vincoli fitosanitari, possono risultare suscettibili di particolari malattie o attacchi parassitari:
  • si utilizzino schemi di impianto che, col tempo, richiederebbero interventi manutentivi che potrebbero necessitare di interventi con dispendio di risorse pubbliche anche a carico di Regione, perché troppo fitti, troppo radi, troppo vicini a strutture o infrastrutture;

Inoltre, tramite questa procedura è possibile prendere atto del nuovo bosco, cosa importante perché sia la normativa statale (decreto legislativo 34/2018) che quella regionale (l.r. 31/2008) obbligano a perimetrare le aree qualificate “bosco”, che risultano quindi vincolate.

L’autorizzazione non è richiesta per i nuovi boschi creati:

  • aderendo a bandi regionali;
  • già autorizzati come interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.

Per saperne di più

Gli enti competenti per il rilascio dell’autorizzazione sono:

  • l’ente gestore dei parchi naturali o regionali, in caso di interventi in queste aree protette;
  • la provincia di Sondrio, nel caso di interventi nel Comune di Sondrio;
  • le Comunità montane, in caso di interventi in aree montane fuori dai parchi naturali o regionali;
  • Regione Lombardia, nel restante territorio (in pratica, la pianura e la collina e i Comuni capoluogo pedemontani), tramite le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) dislocate territorialmente presso gli Uffici Territoriali Regionali.

La documentazione da presentare è:

  • una richiesta formale di autorizzazione, da inviare via pec all’ente competente;
  • il poligono digitale “shapefiles” dell’area di intervento, con sistema di coordinate WGS 1984 UTM zone 32 Nord, analogo al sistema di riferimento ETRF2000, indicando in particolare le aree che saranno qualificate “bosco” ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008, qualora non tutta l’area di intervento sia interessata dalla creazione di nuovo bosco;
  • gli estremi delle particelle catastali interessate dal nuovo bosco;
  • alcune foto dell’area pre-intervento;
  • una breve relazione tecnica firmata da dottore forestale o dottore agronomo o altro professionista abilitato per legge, indicante in particolare le caratteristiche stazionali, le specie che saranno utilizzate e il numero ad ettaro, il sesto di impianto, le modalità di intervento colturale, la dimensione e la regione di provenienza del postime;
  • autorizzazione del proprietario dei terreni a realizzare il nuovo bosco (solo se chi richiede l’autorizzazione non è egli stesso il proprietario);
  • due marche da bollo digitali, una da apporre sulla domanda, una sull’autorizzazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti, l’art. 49 c. 1 del r.r. 5/2007 prevede che i nuovi boschi siano:

«a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la biodiversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;

b) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;

c) realizzati con specie autoctone;

d) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;

e) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.»

Le specie utilizzabili sono quelle presenti nell’allegato C al regolamento regonale 5/2007. I piani di indirizzo forestali, approvati con deliberazione di Giunta regionale, possono modificare o integrare detto elenco.

L’ente competente autorizzerà o negherà l’intervento entro 60 giorni. Il regolamento regionale 5/2007 prevede che l‘autorizzazione si intenda acquisita per “silenzio assenso” in caso di mancata comunicazione da parte dell’Ente competente entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Allegato C al r.r. n.5/2007: Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali

Documento PDF - 50.72Kilobyte

Al termine dei lavori, il soggetto autorizzato a realizzare il nuovo bosco dovrà comunicare la fine dei lavori, confermando o rettificando il poligono digitale che rappresenta il nuovo bosco; alla comunicazione dovrà allegare documentazione fotografica georeferenziata e la documentazione che attesta il rispetto delle normative in materia vivaistica e fitosanitaria e in particolare:

a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n.386/2003;

b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

Successivamente, l’ente competente provvederà – come previsto dall’art. 50 c. 3 del r.r. 5/2007 - a rettificare la perimetrazione del bosco nel piano di indirizzo forestale, comunicando il provvedimento di rettifica a ERSAF per l’aggiornamento dei dati cartografici del Geoportale della Lombardia.

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2026

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