Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Gestione del bosco, taglio, autorizzazioni, trasformazione

Esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale in aree incendiate

Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Gestione del bosco, taglio, autorizzazioni, trasformazione

La Legge n.353/2000 all’art. 10 vieta per cinque anni, sulle superfici boscate percorse dal fuoco, le attività di «rimboschimento e di ingegneria ambientale» sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Gli allegati 1 e 2 del Decreto n. 10717 del 23 luglio 2018 definiscono, rispettivamente, le procedure:

  • per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» nelle aree percorse dal fuoco nei primi cinque anni dall’evento
  • per la perimetrazione delle aree boscate danneggiate da eventi meteorologici eccezionali o da patogeni e parassiti o da altre calamità naturali diverse dagli incendi boschivi, al fine di delimitare le aree che possono essere oggetto di interventi di ripristino sostenuti da risorse pubbliche;

Se identificare «situazioni di dissesto idrogeologico» è oggettivo, può risultare invece discrezionale identificare quali siano i «particolari valori ambientali e paesaggistici» da tutelare per cui la Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/1670 del 27 maggio 2019 individua tali aree boscate nelle aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici derivanti dalla normativa unionale o statale.

Si mette in evidenza che la delibera n. XI/71670/2019 è successiva al decreto n.10717/2018 e pertanto sostituisce di fatto, nell’allegato 1 al decreto n.10717/2018, il punto 8, che definisce anch’esso le aree con “particolari valori ambientali e paesaggistici” come segue:

a) riserve naturali, di cui all’art. 11 della l.r. 86/1983 e all’art. 22 della Legge n.394/1991

b) parchi naturali, di cui all’art. 16 ter della l.r. 86/1983 e all’art. 23 della Legge n.394/1991.

c) “boschi da seme”, di cui all’art. 53 della l.r. 31/2008, ossia i boschi da cui raccogliere “materiale di base” di cui all’art. 10 del d.lgs. 386/2003 e all'art. 13 del. decreto legislativo n.34/2018;

d) “boschi vetusti”, di cui all'art. 7, c. 1 bis, della Legge n.10/2013;

e) siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 1992/43/CEE e alla Direttiva 2009/147/CE;

f) “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, di cui all’art. 136 del decreto legislativo n.42/2004, limitatamente alle aree in cui la “dichiarazione di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell’art. 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004, è finalizzata ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici espressi dal bosco

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.

Foglia