Introduzione
La legge regionale (art. 54 c. 8 della l.r. 31/2008) prevede diverse forme di vendita del legname dei boschi di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali:
- amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
- concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;
- vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo regionale.
Con decreto del direttore generale ai Sistemi Verdi e Paesaggio n. 2481 del 23 marzo 2012, Regione Lombardia ha approvato un "capitolato tipo", che sostituisce quello approvato con deliberazione n. 5/13596 del 17 ottobre 1991. Nell'aprile 2013 il direttore generale all'Agricoltura ha integrato il capitolato con decreto n. 3723.
Il capitolato riguarda esclusivamente la vendita in piedi di boschi di proprietà pubblica ed è obbligatorio in tutti i casi di intervento a macchiatico positivo, salvo che per gli assegni di uso civico, i quali però possono riguardare (salvo eccezioni previsti dai piani forestali) non più di cento quintali di legna da ardere o paleria o 10 metri cubi di legname da opera per assegnatario all'anno (art. 75bis del regolamento regionale 5/2007).
Il decreto del direttore generale n.2481/2012 è pubblicato sul BURL n. 14, serie ordinaria, del 2 aprile 2012.
Per saperne di più
Contatti
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.