Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Boschi e foreste

Trasformazione del bosco e relativi interventi compensativi i criteri regionali

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Boschi e foreste

Introduzione

L’eliminazione di un bosco (con taglio e sradicamento delle piante) per cambiare la destinazione d’uso del suolo (da bosco a terreno urbanizzato, agricolo o altro) è chiamato “trasformazione del bosco”. Questo termine coincide con i concetti di “disboscamento” o “deforestazione”.

Poiché il bosco è un bene vincolato dallo Stato sotto il profilo paesaggistico e naturalistico, la “trasformazione del bosco” è vietata, salvo autorizzazioni rilasciate compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Il rilascio delle autorizzazioni alla “trasformazione del bosco” è di competenza in Lombardia dei così detti “Enti forestali”, ossia:

  • enti gestori di parchi o riserve, nel caso di boschi che ricadono in queste aree protette;
  • Comunità montane, nel restante territorio montano;
  • Provincia di Sondrio, nel restante territorio della Provincia di Sondrio;
  • Strutture Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali, nel restante territorio di pianura e collina.

Regione Lombardia ha approvato regole per la concessione o il diniego di autorizzazioni alla “trasformazione del bosco”. Queste regole sono contenute:

  • nella l.r. 31/2008 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in particolare all’articolo 43;
  • nella d.g.r. 675/2005 (“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”), e successive modifiche e integrazioni, approvata dalla Giunta regionale della Lombardia in applicazione dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

criteri approvati con delibera 675/2005 sono stati successivamente modificati e integrati in alcune occasioni (delibera 2024/2006, delibera 3002/2006, delibera 2848/2011, delibera 6090/2016).

criteri definiscono le procedure per gli iter amministrativi e per raccordare le autorizzazioni alla trasformazione del bosco con l’iter delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche.

Salvo i casi di esonero previsti dalla legge, il rilascio di autorizzazione è in ogni caso subordinato all’esecuzione di un “intervento compensativo”, che a grandi linee consiste:

  • nella creazione di nuovo bosco, su una superficie da due a cinque volte quella del bosco eliminato, qualora il cambio di destinazione avvenga in aree definite “a insufficiente coefficiente di boscosità”;
  • nel miglioramento di boschi esistenti o in opere di sistemazione idraulico forestale, qualora il cambio di destinazione avvenga in aree definite “a elevato coefficiente di boscosità”;

L’intervento compensativo deve essere proposto e realizzato a cura di chi chiede l’autorizzazione alla trasformazione del bosco. Costui può comunque chiedere all’Ente forestale che sia quest’ultimo ad eseguire l’intervento compensativo, versando ad esso l’importo economico presunto dei lavori, maggiorato del 20% per le spese di progettazione, appalto, direzione lavori, amministrative ecc. (così detta “monetizzazione”).

Qualora invece chi chiede l’autorizzazione alla trasformazione del bosco voglia proporre direttamente all’ente forestale l’intervento compensativo, potrà consultare l'Albo delle opportunità di compensazione.

I Piani di Indirizzo Forestale:

  • perimetrano i boschi esistenti;
  • delimitano le aree boscate ove la trasformazione del bosco può essere autorizzata;
  • definiscono con precisione gli interventi esonerati dalla compensazione;
  • indicano dove e come effettuare interventi compensativi.

Per ulteriori informazioni sulle singole pratiche o per richiesta di controlli è necessario rivolgersi all'ente forestale di competenza, che effettua le istruttorie, nel caso di boschi fuori dai parchi naturali o regionali e fuori dalle Comunità montane, l’ufficio regionale competente è la “Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca” (AFCP) che ha sede nei vari capoluoghi di provincia.

Le principali regole per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco

  • L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata “compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”. Questa verifica di compatibilità è effettuata da un dottore forestale o dottore agronomo, dipendente o collaboratore dell’ente forestale, sulla base delle indicazioni e regole del “piano di indirizzo forestale”.
  • Vi sono alcuni tipi di bosco che non possono essere trasformati, se non in casi eccezionali, ad esempio i tipi forestali rari (alcuni querceti, le leccete, le mughete, le alnete di ontano nero o di ontano bianco, alcuni saliceti, gli abieteti “prealpini”, le pinete di pino silvestre dell’alta pianura e altre ancora), i “boschi da seme” (cioè inseriti nel registro regionale dei boschi da seme “Re.Bo.Lo.”), i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come “aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell’Oltrepò” o come “corridoi primari” o come “gangli primari” o come “varchi” e altri boschi ancora.
  • In caso di autorizzazione, vi è l’obbligo di realizzare interventi compensativi, in caso di eliminazione di un bosco, che consistono in nuovi rimboschimenti nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (perlopiù in pianura) e in operazioni di miglioramento dei boschi esistenti e di riassetto idrogeologico nelle aree con elevato coefficiente di boscosità (perlopiù in collina e montagna). Questi interventi compensativi sono a carico del destinatario dell’autorizzazione, che può delegare l’ente forestale ad eseguire l’intervento “monetizzandolo” (deve cioè versare l’importo presunto dei lavori di compensazione maggiorati del 20%).
  • Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’ente forestale deve ricevere l’importo “monetizzato”. Se il destinatario dell’autorizzazione esegui direttamente i lavori di compensazione, deve stipulare, prima del rilascio dell’autorizzazione, una polizza fideiussoria.
  • L’estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è normalmente pari a 100 mq. Vi sono però alcune significative eccezioni nel caso di disboscamenti nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 .
  • Sono precisati gli interventi di disboscamento esonerati totalmente o parzialmente dagli obblighi di compensazione: sistemazioni del dissesto idrogeologico, viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP, interventi di conservazione della biodiversità e del paesaggio, ripristino dell’agricoltura in montagna e collina. Questi interventi sono dettagliati dal PIF.
  • Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di imboschire una superficie da 2 a 5 volte quella del bosco distrutto.
  • Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di realizzare lavori di miglioramento forestale o idrogeologico di importo pari al bosco distrutto; peraltro attraverso il Piano di indirizzo forestale l’Ente forestale può aumentare detti costi di compensazione fino a quattro volte.
  • È prevista un’ampia possibilità di definire a livello locale, tramite i Piani di indirizzo forestale o tramite criteri provvisori, le aree che possono essere soggette a disboscamento, i criteri e i limiti per le autorizzazione e le tipologie di interventi compensativi.
  • Esiste un “Albo delle opportunità di compensazione”, grazie al quale chi deve eseguire lavori di compensazione può scegliere fra interventi realizzabili segnalati da cittadini o enti che hanno a disposizione terreni su cui intervenire e hanno difficoltà ad accedere a contributi pubblici.

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Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

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