Introduzione
La viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) è costituita dalla rete di strade, ubicate normalmente in aree montane o collinari, che:
- sono chiuse al traffico ordinario (non soggette quindi al Codice della strada), in quanto non garantiscono le condizioni di sicurezza previste dal Codice della strada;
- hanno un soggetto gestore, che regola gli accessi sulla base di un regolamento comunale;
- hanno lo scopo principale di servire boschi, pascoli e alpeggi, per permettervi lo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale.
L’elenco delle strade agro-silvo-pastorale è contenuto nei piani della viabilità agrosilvopastorale, redatti dalle Comunità montane e da alcuni parchi regionali nell’ambito dei Piani di Indirizzo Forestale. La Regione raccoglie i dati, li assembla e li pubblica nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa Strade agrosilvopastorali, dove sono visualizzabili tre categorie di strade:
- Strade forestali;
- Strade silvo-pastorali;
- Strade rurali.
Le strade forestali e quelle silvo-pastorali sono definite dalla normativa nazionale, ossia dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo del 28 ottobre 2021. Sono definite strade “a carreggiata unica e a fondo prevalentemente non asfaltato”. Le prime sono funzionali al settore forestale, le seconde anche al raggiungimento dei pascoli. Giuridicamente sono sullo stesso piano, ma le due classificazioni sono utili per capirne la funzione. Inoltre, nei vari bandi di finanziamento, queste informazioni potrebbero essere usate per dare a ogni categoria un differente punteggio di priorità a seconda della finalità del bando.
Le strade rurali sono invece definite dalla normativa regionale, ossia dall’art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008: sono la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l’accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Fra queste ultime ci possono essere anche strade che attraversano boschi, ma che hanno una funzione prevalente di servizio di aree agricole di fondovalle o basso versante.
A cosa serve la differenza?
Si tenga presente che le strade rurali:
• non possono essere finanziate con l’intervento SRD08 del PSP;
• nel caso dei contributi previsti dalla l.r. 31/2008 (es. art. 26), in questa programmazione, non hanno diritto al contributo pubblico al 100% previsto per le strade forestali e silvo-pastorali, ma possono godere di un contributo massimo del 70%;
• per la normativa nazionale, non hanno diritto all’esenzione dalla compensazione in caso di trasformazione del bosco, concedibile invece per le strade forestali e silvo-pastorali;
• per la normativa nazionale, non è possibile eseguire interventi compensativi legati ad autorizzazioni per trasformazione del bosco tramite la realizzazione o la manutenzione di strade rurali.
Infine, come si è visto, per la normativa nazionale, le strade forestali e silvo-pastorali devono essere “a fondo prevalentemente non asfaltato”, mentre questo vincolo non esiste per le strade rurali, essendo queste definite dalla normativa regionale. Pertanto, se una strada agro-silvo-pastorale fosse prevalentemente asfaltata, non potrebbe essere classificata come “forestale” o “silvo-pastorale”, ma solo “rurale”.
I criteri regionali
I criteri regionali per la redazione della viabilità agro-silvo-pastorale sono stati approvati con deliberazione VII/14016/2003, che fornisce una serie di indicazioni di natura tecnica ed amministrativa per la realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, per l’attuazione d’interventi di adeguamento e di manutenzione delle strade esistenti e per la regolamentazione dell’accesso e della sicurezza di transito.
La d.g.r. VII/14016/2003 è ancora vigente, ma alcune sue parti devono essere disapplicate perché sostituite da nuove deliberazioni, ossia da:
- d.g.r. XI/7445/2022, che riclassifica la viabilità agro-silvo-pastorale e fornisce indicazioni per l’aggiornamento dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale;
- d.g.r. XII/1487/2023, che approva il nuovo regolamento tipo per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale.
Nello specifico la d.g.r. VII/14016/2003 è ancora valida per:
- la definizione della viabilità minore di tipo pedonale;
- la metodologia per la redazione del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale definito su due livelli di complessità;
- le linee d’indirizzo tecnico per la realizzazione di nuove strade e per le manutenzioni;
- la convenzione con soggetti privati e la dichiarazione d’assenso fra privati per disciplinare l’accesso e il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà privata.
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