Introduzione
Le strade, ubicate in aree montane e collinari, che sono a servizio di boschi, pascoli e alpeggi, per lo svolgimento di attività in campo agricolo e forestale, costituiscono la rete della così detta viabilità agro-silvo-pastorale (VASP).
La viabilità agro-silvo-pastorale “VASP” è suddivisa in due gruppi:
- la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall’articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.34/2018, nonché dal comma 1 dell’art.59 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- la viabilità rurale, definita come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l’accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Fra queste ultime ci possono essere anche strade che attraversano boschi, ma che hanno una funzione prevalente di servire aree agricole di fondovalle o bassa costa
Sono strade “a carreggiata unica e a fondo prevalentemente non asfaltato” e sono funzionali al settore forestale, le prime, e al raggiungimento dei pascoli, le seconde.
Si tratta di tracciati permanenti, a transito regolamentato e non soggetti alle norme del Codice della strada, prevalentemente a fondo naturale, con eventuali brevi tratti stabilizzati o pavimentati, dove il transito è più pericoloso o la conservazione del tracciato è più problematica, per l’elevata pendenza o per la natura instabile del fondo.
Nello specifico, se le strade forestali e silvo-pastorali devono essere “a fondo prevalentemente non asfaltato”, questo vincolo non esiste per le strade rurali, essendo queste definite dalla normativa regionale. Pertanto, se una strada VASP è prevalentemente asfaltata, non può essere forestale o silvo-pastorale, ma solo rurale.
A cosa serve la differenza?
Le strade rurali:
- attualmente non hanno diritto al contributo pubblico al 100% previsto per le strade forestali e silvo-pastorali, ma possono godere di un contributo massimo del 70%
- per la normativa nazionale, non hanno diritto all’esenzione dalla compensazione concessa per le strade forestali e silvo-pastorali
- per la normativa nazionale, non è possibile eseguire interventi compensativi tramite realizzazione o manutenzione di strade rurali
La direttiva, relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale, fornisce una serie di indicazioni di natura tecnica ed amministrativa per la realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, per l’attuazione d’interventi di adeguamento e di manutenzione delle strade esistenti e per la regolamentazione dell’accesso e della sicurezza di transito.
Nello specifico il documento contiene:
- la definizione delle strade agro-silvo-pastorali e della viabilità minore di tipo pedonale;
- la definizione delle classi delle strade in base alle caratteristiche costruttive, al fine di indicare gli automezzi autorizzati al transito con i relativi carichi massimi ammissibili.
- il Regolamento tipo per disciplinare l’accesso e il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale.
- la metodologia per la redazione del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale definito su due livelli di complessità;
- linee d’indirizzo tecnico per la realizzazione di nuove strade e per le manutenzioni;
- la convenzione con soggetti privati e la dichiarazione d’assenso fra privati per disciplinare l’accesso e il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà privata
Per saperne di più
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