Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Boschi e foreste

La definizione di dettaglio di bosco: il mio terreno è un bosco?

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Boschi e foreste

Introduzione

In Italia, sin del 1985 con l’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta “Legge Galasso”), tutti i boschi in Italia sono tutelati paesaggisticamente in base alla normativa sui beni culturali e ambientali. Il riferimento normativo attuale è l’art. 142 c. 1 lettera g) del decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La presenza di un vincolo ha portato alla necessità di definire con legge cosa sia qualificato bosco.

Attualmente, la definizione giuridica di bosco è data, a livello nazionale, dal decreto legislativo n.34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale dà la definizione di bosco, nonché la definizione di aree assimilate a bosco e la definizione di aree escluse dalla definizione di bosco. La norma statale permette poi alle Regioni e alle Province autonome di ampliare sia le casistiche delle aree assimilate a bosco, sia le casistiche delle aree escluse dalla definizione di bosco.

In Regione Lombardia, la definizione giuridica di bosco è data dalla legge regionale n.31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) che all’art. 42 definisce come “bosco”, “selva” o “foresta” le aree con formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente:

  1. dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva con copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento;
  2. da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati;
  3. da larghezza non inferiore a 25 metri;

Per saperne di più

Lo stesso articolo 42 della l.r. 31/2008 elenca casi che, pur non avendo le tre caratteristiche sopra elencate (copertura, superficie e larghezza), sono anch’essi considerati bosco o assimilati a bosco:

a) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

b) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate;

c) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;

e) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

La stessa legge regionale definisce, al medesimo articolo 42, dei casi di formazioni vegetali che, pur avendo le tre caratteristiche sopra elencate (copertura, superficie e larghezza), non sono qualificate bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura (che sono qualificati bosco);

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;

d bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni;

d ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all’interno di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della recante (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’) quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.

L’art. 42 della l.r. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” (ex art. 3 della l.r. 27/2004) demanda alla Giunta regionale il compito di definire «gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco». La Giunta regionale ha così approvato la deliberazione n° VIII/2024 dell’8 marzo 2006, che permette quindi di definire in dettaglio quali siano le formazioni vegetali da considerarsi bosco. Il provvedimento di Giunta è strutturato in sette sezioni:

• Fattispecie considerate bosco (art. 42, comma 1, l.r. 31/2008)

• Fattispecie assimilate a bosco (art. 42, comma 2, l.r. 31/2008)

• Determinazione dell’estensione del bosco (art. 42, comma 3, l.r. 31/2008)

• Fattispecie non considerate bosco (art. 42, comma 4, l.r. 31/2008)

• Formazioni vegetali irrilevanti (art. 42, comma 4, lettera d, l.r. 31/2008)

• Colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive (art. 42, comma 5, l.r. 31/2008)

• Aree con elevato o insufficiente coefficiente di boscosità (art. 43, comma 4, l.r. 31/2008)

La deliberazione riporta le tabelle coi coefficienti di boscosità delle Comunità montane e delle Province (sostituiti però da un aggiornamento avvenuto con deliberazione 18 ottobre 2021 - n. XI/5398) e un glossario completano il provvedimento.

La deliberazione VIII/2024/2006 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 12 del 20 marzo 2006.

Importantissimo sottolineare che la l.r. 31/2008 assegna ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) il compito di individuare e delimitare le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni dell’art. 42 della l.r. 31/2008. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale, determinano nuovo bosco solo se previsto nell'aggiornamento del piano stesso. In mancanza dei piani di indirizzo forestale, la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

Il piano di indirizzo forestale, essendo piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica e pertanto chiunque, durante la fase di approvazione, può segnalare eventuali errori di perimetrazione.

Il PIF non ha scadenza, ma deve essere periodicamente aggiornato.

Qualora si rilevi che la perimetrazione del bosco data dal PIF non corrisponda alla realtà, le procedure per un eventuale aggiornamento sono le seguenti (c.f.r. d.g.r. XI/6089/2016). Ipotizziamo che vi sia un’area che il PIF perimetra come bosco ma che, allo stato di fatto, sembra non avere le caratteristiche di bosco. In questo caso bisogna fare riferimento alla situazione esistente al momento della redazione del PIF:

  • qualora al momento della redazione del piano una formazione vegetale perimetrata come bosco aveva le caratteristiche per essere qualificata bosco, allora non si tratta di un errore e vale la cartografia del piano;
  • qualora al momento della redazione del piano la formazione vegetale non aveva le caratteristiche per essere qualificata bosco, allora si tratta di un errore di rilievo e l’ente forestale che gestisce il piano ha l’obbligo di rettificare la cartografia del piano. Fanno eccezione ovviamente i nuovi boschi creati appositamente (imboschimenti e rimboschimenti), che sono qualificati bosco anche se non ancora cartografati, e i cambi di destinazione d’uso da bosco ad altro uso del suolo (trasformazione del bosco) regolarmente autorizzati, che non sono più qualificati bosco anche se la cartografica non è stata ancora aggiornata.

Lo stesso ragionamento vale, mutatis mutandis, per il caso opposto, ossia per un’area che il PIF non perimetra come bosco ma che, allo stato di fatto, sembrerebbe avere le caratteristiche di bosco.

Regione Lombardia e a ERSAF raccolgono e mosaicano le cartografie, aggiornando sul Geoportale lo strato informativo chiamato “Carta forestale (perimetro del bosco)”. Scopo di questa cartografia è dare certezza di diritto al Cittadino: se il bosco è un vincolo, se la distruzione o il danneggiamento del bosco è sanzionato, allora il Cittadino ha il diritto di sapere cosa sia tutelato e cosa no. Si tenga presente infatti che in diversi casi la legge qualifica come “bosco” delle formazioni vegetali che un comune cittadino, non esperto sull’argomento, potrebbe ritenere in buona fede semplici terreni abbandonati o cespuglieti.

In tutti i casi, chiunque può segnalare discrepanze fra la realtà e lo strato cartografico del PIF all’ente forestale che gestisce il PIF, il quale è tenuto a verificarle e, se vi fosse un errore, ad aggiornare il PIF con provvedimento dirigenziale e a rettificare la cartografia del perimetro del bosco, trasmettendo poi l’aggiornamento del piano a Regione Lombardia e a ERSAF.

Per informazioni sulle singole pratiche, rivolgersi agli enti competenti:

  • enti gestori di parchi regionali e naturali:
  • nelle aree esterne ai parchi, alle comunità montane;
  • Provincia di Sondrio, per il solo Comune di Sondrio
  • uffici agricoltura, foreste, caccia e pesca (AFCP) di Regione Lombardia nel restante territorio di pianura e collina.

Per sole informazioni a carattere generale:
email: foreste@regione.lombardia.it

La definizione di bosco data dalla normativa nazionale (art. 3, 4 e 5 del d.lgs. 34/2018) si basa sull’accertamento, caso per caso, della presenza o assenza del bosco in occasione dei controlli da parte dell’Autorità forestale (prima o dopo il taglio) e non prevede la possibilità di perimetrare le aree qualificate bosco per dare al cittadino la certezza del vincolo.

Inoltre, la legge dello Stato non considera bosco:

  • i castagneti da frutto in attualità di coltura (art. 5 c. 1 lettera b del d.lgs. 34/2018);
  • i nuovi boschi creati su terreni ex agricoli senza obbligo impositivo (art. 5 c. 1 lettera a del d.lgs. 34/2018: per la definizione “nazionale”, un impianto di alberi realizzato su terreno agricolo, anche con fondi pubblici, viene qualificato giuridicamente bosco solo se realizzato come intervento compensativo a seguito di trasformazione – art. 4 c. 1 lettera c del 34/2018 – o il fondo è gravato dal vincolo del rimboschimento – art. 4 c. 1 lettera b del 34/2018)

Queste due fattispecie sono però vincolate paesaggisticamente come bosco perché il competente Ministero ritiene che la definizione di bosco data in via integrativa da parte delle regioni ( art. 3 c. 4 del 34/2018) concorra al vincolo paesaggistico “ope legis” ( art. 142 c. 1 lettera g).

Un’altra differenza secondaria fra la definizione nazionale e regionale di bosco è la larghezza: 20 metri per lo Stato, 25 metri per la Lombardia. La differenza è storicamente legata al fatto che la norma statale previgente (d.lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”) stabiliva che la larghezza del bosco dovesse essere effettuata “con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”. La legge regionale stabilisce la larghezza di 25 metri calcolata in base alla chioma e i criteri regionali di dettaglio (d.g.r. VIII/2024/2006) precisano che la larghezza del bosco si misura in base ai fusti, aggiungendo una chioma virtuale di 2,5 metri per lato (art. 1 c. 2 della d.g.r. in esame): pertanto, i 20 metri misurati a terra in base al d.lgs. 227/2001 coincidevano perfettamente coi 25 metri misurati a livello delle chiome previsti dalla normativa lombarda. L’attuale normativa statale, d.lgs. 34/2018, non prevede più che la larghezza sia misurata a livello dei fusti, ma a livello delle chiome: di fatto, la nuova normativa statale ha ampliato la definizione di bosco e pertanto ora le due norme non coincidono più.

Come si fa a sapere se un terreno con alberi e arbusti rientri o meno nella definizione nazionale di bosco? E’ necessario consultare la Carta forestale italiana realizzata dal CREA sul sito del Sistema Informativo Forestale nazionale. Anche se la carta non è probatoria, sia perché la normativa nazionale si basa sull’accertamento caso per caso e non sulla cartografia probatoria, sia perché realizzata solo per ortofotointerpretazione e senza controlli a terra, è tuttavia la fonte più affidabile per verificare se un terreno sia qualificato bosco in base all’art. 3 c. 3 del d.lgs. 34/2018 e quindi vincolato paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142, c. 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La Carta forestale italiana è aggiornata ogni tre anni, in corrispondenza delle nuove ortofoto di AGEA.

Oltre alla definizione nazionale (d.lgs. 34/2018) e regionale (l.r. 31/2008) di bosco, esiste una terza definizione di bosco, quella internazionale, usata in Italia a fini statistici e per gli accordi internazionali (es. protocollo di Kyoto), più ampia di quella italiana. La definizione internazionale è data dalla FAO, l’organizzazione dell’ONU per l’agricoltura e l’alimentazione, ed è finalizzata a circoscrivere il bosco dal punto di vista produttivo. All’interno di questa definizione si annoverano anche le formazioni rade, le macchie mediterranee e l’arboricoltura da legno, pioppicoltura compresa. In estrema sintesi potremmo dire che:

Bosco (FAO/UE) = Bosco (Legge Galasso) + formazioni rade + arboricoltura da legno.

Nel sito del SINFOR è riportata la carta forestale, in tre strati: la definizione nazionale, dinamica, la definizione regionale, più statica, e quella della FAO, molto dinamica in quanto comprende l’arboricoltura da legno.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

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