Introduzione
In Italia, sin del 1985 con l’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1985 n. 431 (cosiddetta “Legge Galasso”), tutti i boschi in Italia sono tutelati paesaggisticamente in base alla normativa sui beni culturali e ambientali. Il riferimento normativo attuale è l’art. 142 c. 1 lettera g) del decreto legislativo n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La presenza di un vincolo ha portato alla necessità di definire con legge cosa sia qualificato bosco.
Attualmente, la definizione giuridica di bosco è data, a livello nazionale, dal decreto legislativo n.34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale dà la definizione di bosco, nonché la definizione di aree assimilate a bosco e la definizione di aree escluse dalla definizione di bosco. La norma statale permette poi alle Regioni e alle Province autonome di ampliare sia le casistiche delle aree assimilate a bosco, sia le casistiche delle aree escluse dalla definizione di bosco.
In Regione Lombardia, la definizione giuridica di bosco è data dalla legge regionale n.31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) che all’art. 42 definisce come “bosco”, “selva” o “foresta” le aree con formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente:
- dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva con copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento;
- da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati;
- da larghezza non inferiore a 25 metri;
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