Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Esonero dall'autorizzazione paesaggistica per il recupero di prati o pascoli imboschiti

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Normativa settore forestale

Introduzione

Dopo la seconda guerra mondiale, la superficie boscata in Lombardia è cresciuta enormemente, in gran parte per lo spopolamento della montagna e della collina e il conseguente abbandono di terreni agricoli in tali aree, che sono stati colonizzati dal bosco. Da una parte ciò ha permesso l’aumento della naturalità sulle nostre montagne, ma dall’altro ha anche causato un appiattimento del paesaggio e una scomparsa, in molte vallate, dall’alternanza fra prati e pascoli e aree forestali, che invece troviamo ancora in altre aree alpine.

Si aggiunga che tutti i boschi sono sottoposti al vincolo paesaggistico in base alla legge statale sul paesaggio (Decreto legislativo 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera g) e quindi, in quei pochi casi in cui l’agricoltore intende recuperare una superficie agricola abbandonata e colonizzata dal bosco, deve affrontare una procedura amministrativa gravosa. Sottolineiamo che il recupero di aree agricole nulla ha a che vedere con il “taglio legna”, che è una procedura molto semplice da presentare, ma è un vero e proprio cambio di destinazione d’uso.

Per saperne di più

La normativa statale sul paesaggio permette però l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica in alcuni casi, definiti dall’art. 149 del Decreto legislativo 42/2004, ossia «gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

Pertanto, con le delibere n.2848/2011 (modifica alla delibera n. 675/2005) e n.2727/2011, Regione Lombardia ha fornito indicazioni per stabilire quali casi possano rientrare fra le casistiche di esonero dalla paesaggistica, cosa non facile in quanto la norma statale prevede due condizioni:

  • non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi attraverso costruzioni edilizie ed altre opere civili, il che esclude l’esonero dalla paesaggistica per costruzioni di serre, stalle o altri edifici;
  • devono essere attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.

Si è pertanto deciso di fare riferimento ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) che, in base alla l.r. 31/2008, art. 43 comma 4, devono individuare le aree boscate nelle quali la trasformazione d’uso da bosco ad altro uso del suolo (o semplicemente “trasformazione”) è permessa e individuare i necessari interventi compensativi. I criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale (delibera n. 7728/2008) stabiliscono che i PIF delimitino, fra l’altro, le aree in cui è permessa la trasformazione d’uso con finalità agricola con modalità “areale”, ossia delimitando le aree idonee al recupero dell’attività agricola e stabilendo un limite, in ettari o in percentuale, di superficie boscata trasformabile.

Tale delimitazione deve essere operata anche tenendo conto della qualità paesaggistica dei boschi prevedendo, ad esempio, che le aree ove sia possibile procedere a trasformazioni da bosco a prato o pascolo riguardino esclusivamente soprasuoli boscati di “neoformazione” ed escludendo, in ogni caso, qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola) per un periodo di almeno venti anni (mediante registrazione e trascrizione del divieto di qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo sui registri dei beni immobiliari).

Con tali premesse, è stato stabilito che non risulta necessaria l’acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica per quei cambi di destinazione d’uso di boschi per i quali i PIF prevedono le seguenti regole:

a) si tratta di boschi classificabili come “neoformazioni” al momento dell’approvazione del PIF (orientativamente, si tratta di boschi che si sono formati dopo l’entrata in vigore della Legge n.431/1985 che ha esteso il vincolo paesaggistico su tutti i boschi);
b) vi è un limite quantitativo di aree trasformabili nel periodo di validità del piano stesso;
c) è previsto un utilizzo agricolo dei terreni trasformati come prato o pascolo o altra copertura erbacea permanente;
d) è previsto l’esonero totale dagli interventi compensativi per la trasformazione d’uso del bosco.
e) la trasformazione non deve comportare opere civili (es. edificio, strada) né impermeabilizzazioni del suolo;
f) è previsto il vincolo dell’utilizzo agricolo dei suoli trasformati, escludendo qualsiasi edificazione o impermeabilizzazione del suolo (anche a finalità agricola), per un periodo di almeno vent’anni, con obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo stesso sul registro dei beni immobiliari.

ATTENZIONE: La semplificazione illustrata in questa pagina si applica solo alle aree classificate come bosco ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n.31/2008 e perimetrate come tali dai piani di indirizzo forestali. Negli altri casi (es. boschi di neoformazione fino a 15 anni nei comuni montani e svantaggiati) è quindi necessario acquisire formale autorizzazione espressa qualora il terreno sia soggetto a vincolo paesaggistico (es. parchi nazionali e regionali, fasce entro i 300 metri dai laghi e i 150 metri dai corsi d'acqua, fascia alpina oltre i 1.600 metri e appenninica oltre i 1.200, terreni con uso civico ecc.) o vincolo idrogeologico (la gran parte della montagna e della collina lombarda, alcune aree di pianura).

Per approfondimenti, leggi il testo integrato della delibera n.675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”, al paragrafo “1.4.a) Esonero dall’autorizzazione paesaggistica”.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

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