Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Il vincolo idrogeologico

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Normativa settore forestale

Il vincolo idrogeologico, istituito col Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è una forma di tutela posta su terreni, boscati e non boscati, montani, collinari o in pendenza, volta a impedire l’innesco di fenomeni erosivi e alterazioni del regime delle acque.

In altre parole, lo scopo del vincolo è preservare la stabilità dei versanti dai possibili danni causati da disboscamenti o movimenti terra.

Qualsiasi attività che comporti il cambio di destinazione d’uso nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico non è vietata ma è subordinata ad una specifica autorizzazione.

Prima di avviare progetti che comportino interventi edilizi e modifiche del suolo è pertanto necessario informarsi se il terreno è sottoposto a tale vincolo, verificare le specifiche norme locali e presentare la documentazione tecnica necessaria alle autorità competenti.

Per individuare le aree vincolate sul Geoportale della Lombardia è disponibile la Carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico che individua il perimetro delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 44 della l.r. 31/2008, e degli articoli 1 e 7 Regio Decreto 3267/1923. Attualmente, ERSAF su incarico della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Forestali della Lombardia, sta procedendo alla scansione e digitalizzazione di tutti i provvedimenti originari di apposizione del vincolo idrogeologico per migliorare la qualità della perimetrazione del servizio di mappa nel geoportale della Lombardia (in allegato è possibile scaricare un esempio, relativo al comune di Albino (BG).

Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono tutti gli interventi che comportano movimento di terra, modifiche al regime delle acque e taglio ed estirpo della vegetazione arborea ed arbustiva, boscata o non boscata.

Per saperne di più

  1. 1.       In caso di trasformazione del bosco, la relativa procedura amministrativa assorbe anche quella del vincolo idrogeologico (art. 44, comma 2 bis, l.r. 31/2008). Non è necessario chiedere un’autorizzazione separata. L’ufficio competente per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione del bosco effettuerà le verifiche per il vincolo idrogeologico.
  2. 2.       In caso l’intervento non comporti la trasformazione del bosco, la competenza è stabilito dall’art. 44 della l.r. 31/2008 e spetta quindi ai seguenti uffici:

·       le Province e la Città metropolitana di Milano sono competenti per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava (comma 3 bis);

·       i Comuni hanno una competenza generale e in particolare (comma 2) per tutti gli interventi i che richiedono il rilascio di un titolo abilitativo edilizio: in questo caso, i titoli abilitativi edilizi assorbono l’autorizzazione al vincolo idrogeologica, previa verifica di compatibilità dell’intervento con la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio;

·       la provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio (attraverso le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – AFCP) in caso di interventi, di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali, comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi (comma 4). Si tratta evidentemente dei casi in cui non è richiesto il titolo abilitativo edilizio, altrimenti si ricade nel c. 2, che prevede la competenza comunale.

Regio decreto 3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Regio decreto 1126 del 16 maggio 1926 (Approvazione del regolamento per l'applicazione dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

Legge regionale 31/2008, art. 44.

Il vincolo idrogeologico si spiega con la normativa pregressa: dopo l’unificazione d’Italia, la prima legge forestale, la Majorana-Calatabiano (L. 3917/1877) unificò in vincolo forestale ma lo limitò alle montagne, più precisamente dalla cima dei monti al limite superiore della fascia del castagno (circa 800-900 metri di altitudine), e ai boschi che oggi chiamiamo “di protezione diretta” di abitati e infrastrutture. I terreni vincolati erano appositamente perimetrati comune per comune. Sotto la quota predetta, i boschi rimasero privi di vincolo e in pochi anni furono effettuati ampi disboscamenti (la superficie forestale nei confini dell’epoca scese a soli 2,2 milioni di ettari). Ciò portò all’innesco di estesi fenomeni di dissesto idrogeologico, che portarono all’emanazione del Regio decreto 3267/1923, entrato in vigore il 1° giugno 1924.

In quell’epoca, solo i terreni perimetrati dal vincolo idrogeologico godevano di protezione e fu per questo motivo che, per tutelare boschi importanti, il vincolo fu apposto anche in aree con modesti rilievi, sui pianalti e nelle valli fluviali del Ticino e dell’Adda nelle attuali province di Milano, Monza e Lodi.

Ultimo aggiornamento: 18 Marzo 2026

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