Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Norme forestali regionali

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Normativa settore forestale

Il regolamento n. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (in sigla NFR) è il regolamento regionale della Lombardia che disciplina le attività selvicolturali, dette anche “attività di gestione forestale” dall’art. 7 del d.lgs. 34/2018, ossia il taglio del bosco per procurarsi legno o legname e per migliorare il bosco, eliminando piante morte, deperienti, malconformate o pericolose.

Il r.r. 5/2007 ha la sua base giuridica nell’art. 50 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in cui è confluita la l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale), ed è entrato in vigore il 15 settembre 2007, sostituendo il previgente il regolamento regionale 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e la l.r. 9/1977 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", che furono abrogati, al fine di definire un unico quadro normativo per l’intero territorio regionale.

Il regolamento regionale si applica:

  • ai boschi, come definiti dall’art. 42 della l.r. 31/2008
  • a tutti i terreni non boscati (agricoli, pascoli, incolti) sui quali è apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto 3267/1923

Non si applica al taglio di alberi in tutti gli altri casi (neoformazioni non qualificate bosco dall’art. 42 della l.r. 31/2008, fasce arboree ed arbustive non qualificate bosco dall’art. 42 della l.r. 31/2008, parchi urbani e giardini ecc.), a meno che tali terreni non siano gravati dal vincolo idrogeologico.

Non si applica nemmeno della trasformazione del bosco (art. 43 l.r. 31/2008), ossia della eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade, terreni agricoli, piste da sci ecc.

In estrema sintesi, per poter procedere al taglio di piante in piedi o inclinate, è sempre necessaria la presentazione e validazione di una istanza di taglio bosco, detta in gergo “denuncia di taglio”, attraverso l’applicativo SITaB. L’istanza deve essere presentata per il tramite di operatori professionali: nel caso in cui il taglio fosse eseguito da una impresa boschiva, è altamente raccomandabile che l’istanza sia compilata dall’impresa boschiva stessa o da un suo tecnico di fiducia.

A seguito della validazione dell’istanza, i tempi di attesa per poter procedere al taglio possono cambiare:

  • nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nei parchi regionali privi di piano di indirizzo forestale è necessario attendere l’autorizzazione dell’ente gestore; in assenza di risposta, l’autorizzazione si intende acquisita dopo 45 giorni dalla validazione dell’istanza
  • nei boschi da seme e in casi di richiesta di intervento in deroga al regolamento (nei casi previsti dal regolamento stesso), è necessario attendere l’autorizzazione dell’ente gestore; in assenza di risposta, l’autorizzazione si intende acquisita dopo 60 giorni dalla validazione dell’istanza
  • in tutti gli altri casi, l’intervento può essere eseguito immediatamente dopo la validazione dell’istanza a SITaB

Per gli interventi che potenzialmente potrebbero avere un maggiore impatto sul territorio, è prevista la presentazione di allegati tecnici.

I contenuti del r.r. 5/2007 possono differire sul territorio per due motivi:

  • in presenza di piano di assestamento forestale vigente (non scaduto), la Giunta regionale potrebbe aver concesso, su richiesta del gestore del piano, deroghe alle norme forestali regionali
  • in presenza di piano di indirizzo forestale, la Giunta regionale potrebbe aver concesso, su richiesta del gestore del piano, deroghe alle norme forestali regionali; inoltre il piano prevede specifici modelli selvicolturali che integrano il regolamento forestale 5/2007

Il mancato rispetto del regolamento è sanzionato ai sensi dell’art. 61 della l.r. 31/2008, che prevede appunto sanzioni per danni ai boschi, come definiti dall’art. 42 della l.r. 31/2008, e ai terreni gravati dal vincolo idrogeologico.

Per saperne di più

In sintesi, il regolamento regionale n. 5/2007 prevede fra l’altro:

  • la regolamentazione delle attività selvicolturali e del taglio colturale dei boschi
     
  • un’unica modalità tecnica di presentazione delle istanze, ossia la procedura informatizzata SITaB
     
  • la suddivisione delle attività selvicolturali fra attività conformi alle NFR e attività in deroga
     
  • le seguenti istanze per eseguire attività selvicolturali conformi alle NFR
  1. autorizzazione, per il taglio colturale dei boschi nei parchi regionali e nelle riserve regionali non dotate di piano di indirizzo forestale, come previsto dall’art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008
     
  2. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 45 giorni per le attività selvicolturali nei parchi naturali e nelle riserve regionali dotate di piano di indirizzo forestale
     
  3. denuncia di inizio attività, immediatamente esecutiva, in tutti gli altri casi
  • l’istanza di autorizzazione per eseguire attività selvicolturali in deroga alle NFR, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni, in tutti gli altri casi
  • i seguenti allegati tecnici all’istanze nel caso di attività selvicolturali conformi alle NFR:
     
  1. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni per il taglio colturale dei boschi nei parchi naturali e nelle riserve naturali, come previsto dall’art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008
     
  2. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni per il taglio colturale dei boschi nei parchi regionali ma solo in assenza di Piano di Indirizzo Forestale
     
  3. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni per le attività selvicolturali nei boschi da seme
     
  4. segnalazione certifica di inizio attività, immediatamente esecutiva, in tutti i casi
     
  • la necessità di presentate relazione o progetto come allegato tecnico all’istanze nel caso di attività selvicolturali in deroga alle NFR
  • l’esonero dalla autorizzazione paesaggistica e da quella idrogeologica di tutti gli interventi conformi alle NFR, salvo casi particolari espressamente indicati
     
  • la regolamentazione, come previsto dall’art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008
  1. dell’obbligo di rilascio di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito
     
  2. delle caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco (è ammesso in alcuni casi il taglio a raso a strisce);
     
  3. del divieto all’impiego di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità
     
  4. delle modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
  • la definizione di prescrizioni tecniche provvisorie per i siti “natura 2000”, il cui rispetto esonera l’esecutore di attività selvicolturali dalla valutazione di incidenza
     
  • la definizione di prescrizioni tecniche particolari per la gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici, reti viarie e simili
     
  • la regolamentazione delle opere strettamente connesse ad operazioni colturali nel bosco, di piazzali provvisori di deposito o piste forestali temporanee
     
  • la regolamentazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci)
     
  • che il permesso per eseguire attività selvicolturali, comunque acquisito, valga 24 mesi
     
  • l’obbligo di esecuzione di controlli annuali a campione su tutti i tagli e le altre attività selvicolturali
     
  • l’obbligo di destinare i proventi delle sanzioni per interventi di miglioramento o creazione di boschi e per opere di pronto intervento

La circolare 17/2008 fornisce indicazioni sull'esecuzione dei controlli nel settore forestale, obbligatori ai sensi del regolamento regionale 5/2007.

L'art. 17 del regolamento regionale 5/2007 obbliga gli enti forestali (province, comunità montane, parchi e riserve) a effettuare controlli annuali sulle istanze di taglio bosco e di altre attività selvicolturali, informando dei risultati la Giunta Regionale.

La presente circolare 17 del 28 ottobre 2008 fornisce agli enti le prime indicazioni pratiche su come effettuare i controlli.

Inoltre, chiede agli enti forestali di informare gli uffici della Direzione Generale Agricoltura delle sanzioni irrogate a carico delle imprese boschive iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 19 della l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).

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Ultimo aggiornamento: 09 Luglio 2026

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