Il regolamento n. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (in sigla NFR) è il regolamento regionale della Lombardia che disciplina le attività selvicolturali, dette anche “attività di gestione forestale” dall’art. 7 del d.lgs. 34/2018, ossia il taglio del bosco per procurarsi legno o legname e per migliorare il bosco, eliminando piante morte, deperienti, malconformate o pericolose.
Il r.r. 5/2007 ha la sua base giuridica nell’art. 50 della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in cui è confluita la l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale), ed è entrato in vigore il 15 settembre 2007, sostituendo il previgente il regolamento regionale 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e la l.r. 9/1977 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", che furono abrogati, al fine di definire un unico quadro normativo per l’intero territorio regionale.
Il regolamento regionale si applica:
- ai boschi, come definiti dall’art. 42 della l.r. 31/2008
- a tutti i terreni non boscati (agricoli, pascoli, incolti) sui quali è apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto 3267/1923
Non si applica al taglio di alberi in tutti gli altri casi (neoformazioni non qualificate bosco dall’art. 42 della l.r. 31/2008, fasce arboree ed arbustive non qualificate bosco dall’art. 42 della l.r. 31/2008, parchi urbani e giardini ecc.), a meno che tali terreni non siano gravati dal vincolo idrogeologico.
Non si applica nemmeno della trasformazione del bosco (art. 43 l.r. 31/2008), ossia della eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade, terreni agricoli, piste da sci ecc.
In estrema sintesi, per poter procedere al taglio di piante in piedi o inclinate, è sempre necessaria la presentazione e validazione di una istanza di taglio bosco, detta in gergo “denuncia di taglio”, attraverso l’applicativo SITaB. L’istanza deve essere presentata per il tramite di operatori professionali: nel caso in cui il taglio fosse eseguito da una impresa boschiva, è altamente raccomandabile che l’istanza sia compilata dall’impresa boschiva stessa o da un suo tecnico di fiducia.
A seguito della validazione dell’istanza, i tempi di attesa per poter procedere al taglio possono cambiare:
- nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nei parchi regionali privi di piano di indirizzo forestale è necessario attendere l’autorizzazione dell’ente gestore; in assenza di risposta, l’autorizzazione si intende acquisita dopo 45 giorni dalla validazione dell’istanza
- nei boschi da seme e in casi di richiesta di intervento in deroga al regolamento (nei casi previsti dal regolamento stesso), è necessario attendere l’autorizzazione dell’ente gestore; in assenza di risposta, l’autorizzazione si intende acquisita dopo 60 giorni dalla validazione dell’istanza
- in tutti gli altri casi, l’intervento può essere eseguito immediatamente dopo la validazione dell’istanza a SITaB
Per gli interventi che potenzialmente potrebbero avere un maggiore impatto sul territorio, è prevista la presentazione di allegati tecnici.
I contenuti del r.r. 5/2007 possono differire sul territorio per due motivi:
- in presenza di piano di assestamento forestale vigente (non scaduto), la Giunta regionale potrebbe aver concesso, su richiesta del gestore del piano, deroghe alle norme forestali regionali
- in presenza di piano di indirizzo forestale, la Giunta regionale potrebbe aver concesso, su richiesta del gestore del piano, deroghe alle norme forestali regionali; inoltre il piano prevede specifici modelli selvicolturali che integrano il regolamento forestale 5/2007
Il mancato rispetto del regolamento è sanzionato ai sensi dell’art. 61 della l.r. 31/2008, che prevede appunto sanzioni per danni ai boschi, come definiti dall’art. 42 della l.r. 31/2008, e ai terreni gravati dal vincolo idrogeologico.
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