Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Norme forestali regionali

Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Il regolamento n. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" (art. 11 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale"), entrato in vigore il 15 settembre 2007, sostituisce il regolamento regionale 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e la l.r. 9/1977 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", al fine di definire un unico quadro normativo per l’intero territorio regionale.

Ciò nonostante, province, comunità montane ed enti gestori di parchi e riserve regionali avranno un’ampia possibilità, attraverso la pianificazione forestale, di adattare i contenuti tecnici del nuovo regolamento alla propria realtà, mantenendo però norme uniche per gli aspetti procedurali e generali.

Il regolamento definisce le procedure amministrative, le norme tecniche per la “buona gestione dei boschi” e quelle per la gestione dei terreni non boscati sottoposti al vincolo idrogeologico. Non si occupa, invece, della trasformazione del bosco (art. 43 l.r. 31/2008), ossia della eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade, terreni agricoli, piste da sci ecc.

Per quanto riguarda le procedure, è prevista una semplificazione, con ricorso alla denuncia di inizio attività e, per le aree di maggior tutela ambientale, alla autorizzazione acquisibile con silenzio – assenso dopo 60 giorni.

L’autorizzazione espressa è limitata ai casi in cui la l.r. 31/2008 la prevede (ossia parchi e riserve regionali non ancora dotate di pianificazione forestale).

Per gli interventi che potenzialmente potrebbero avere un maggiore impatto sul territorio, è prevista la presentazione di allegati tecnici.

Le denunce e le richieste di autorizzazione saranno presentate su internet per il tramite di comuni, enti forestali e operatori della filiera bosco legno, utilizzando una procedura informatizzata .

Per saperne di più

In sintesi, il regolamento regionale n. 5/2007 prevede fra l’altro:

  • la regolamentazione delle attività selvicolturali e del taglio colturale dei boschi;
     
  • un’unica modalità tecnica di presentazione delle istanze, ossia la procedura informatizzata (sito http://www.taglioboschi.servizirl.it);
     
  • la suddivisione delle attività selvicolturali fra attività conformi alle NFR e attività in deroga;
     
  • le seguenti istanze per eseguire attività selvicolturali conformi alle NFR:
  1. autorizzazione, per il taglio colturale dei boschi nei parchi regionali e nelle riserve regionali non dotate di piano di indirizzo forestale, come previsto dall’art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008;
     
  2. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni per le attività selvicolturali nei parchi naturali e nelle riserve regionali dotate di piano di indirizzo forestale; 
     
  3. denuncia di inizio attività, immediatamente esecutiva, in tutti gli altri casi;
  • l’istanza di autorizzazione per eseguire attività selvicolturali in deroga alle NFR, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni, in tutti gli altri casi
  • i seguenti allegati tecnici all’istanze nel caso di attività selvicolturali conformi alle NFR:
     
  1. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 45 giorni per il taglio colturale dei boschi nei parchi naturali e nelle riserve naturali, come previsto dall’art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008;
     
  2. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 45 giorni per il taglio colturale dei boschi nei parchi regionali ma solo in assenza di Piano di Indirizzo Forestale;
     
  3. autorizzazione, soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni per le attività selvicolturali nei boschi da seme;
     
  4. segnalazione certifica di inizio attività, immediatamente esecutiva, in tutti i casi
     
  • la necessità di presentate relazione o progetto come allegato tecnico all’istanze nel caso di attività selvicolturali in deroga alle NFR;
  • l’esonero dalla autorizzazione paesaggistica e da quella idrogeologica di tutti gli interventi conformi alle NFR, salvo casi particolari espressamente indicati;
     
  • la regolamentazione, come previsto dall’art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008:
  1. dell’obbligo di rilascio di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito;
     
  2. delle caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco (è ammesso in alcuni casi il taglio a raso a strisce);
     
  3. del divieto all’impiego di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
     
  4. delle modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico;
  • la definizione di prescrizioni tecniche provvisorie per i siti “natura 2000”, il cui rispetto esonera l’esecutore di attività selvicolturali dalla valutazione di incidenza;
     
  • la definizione di prescrizioni tecniche particolari per la gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici, reti viarie e simili;
     
  • la regolamentazione delle opere strettamente connesse ad operazioni colturali nel bosco, di piazzali provvisori di deposito o piste forestali temporanee;
     
  • la regolamentazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci);
     
  • che il permesso per eseguire attività selvicolturali, comunque acquisito, valga 24 mesi;
     
  • l’obbligo di esecuzione di controlli annuali a campione su tutti i tagli e le altre attività selvicolturali; 
     
  • l’obbligo di destinare i proventi delle sanzioni per interventi di miglioramento o creazione di boschi e per opere di pronto intervento.

La circolare 17/2008 fornisce indicazioni sull'esecuzione dei controlli nel settore forestale, obbligatori ai sensi del regolamento regionale 5/2007.

L'art. 17 del regolamento regionale 5/2007 obbliga gli enti forestali (province, comunità montane, parchi e riserve) a effettuare controlli annuali sulle istanze di taglio bosco e di altre attività selvicolturali, informando dei risultati la Giunta Regionale.

La presente circolare 17 del 28 ottobre 2008 fornisce agli enti le prime indicazioni pratiche su come effettuare i controlli.

Inoltre, chiede agli enti forestali di informare gli uffici della Direzione Generale Agricoltura delle sanzioni irrogate a carico delle imprese boschive iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 19 della l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).

Contatti

Allegati

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

Logo principale

Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.

Foglia