Introduzione
La normativa italiana, decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 “ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” prevede che soltanto i materiali di base ammessi dagli Organismi Ufficiali (Regioni e province autonome) possano essere impiegati dai vivaisti per la produzione di piantine da utilizzare in piantagioni a fini forestali. Ciò per favorire l’impiego di materiale geneticamente adatto alle diverse condizioni ambientali e la conservazione delle risorse genetiche delle specie forestali.
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