Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Agricoltura biologica

Sistema TRACES: certificazione elettronica dei prodotti biologici

Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Agricoltura biologica

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) n. 2018/848 - norme relative alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici (in allegato) che introduce importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea. Il 27 dicembre 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti (UE) 2021/2305, 2021/2306 e 2021/2307 (in allegato) che forniscono ulteriori integrazioni e indicazioni esecutive del regolamento di base 2018/848.

Il 3 marzo 2025 entra in vigore il Reg. (UE) 2024/2104 che integra il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione. A partire da tale data, per le merci di origine non animale i cui controlli sono disciplinati dagli articoli da 44 a 46 del Reg. (UE) 2017/625, quindi per merce soggetta ai controlli sanitari non armonizzati (disciplinati dalla legislazione nazionale), è prevista l’emissione da parte dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF), attraverso il sistema informativo della Commissione Europea TRACES, di un nuovo documento denominato “NOA” (Notification of Arrival).

Il NOA sostituisce il Documento Sanitario Comune di Entrata-D (DSCE-D/CHED-D), attualmente utilizzato per la maggior parte degli alimenti e dei mangimi di origine non animale e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in arrivo da Paesi terzi. Pertanto, il MASAF, tramite l’ufficio dirigenziale PQA II, ha informato che, con riferimento ai controlli ufficiali sulle partite biologiche destinate ad essere importate in Italia, per i prodotti per i quali è prevista l’emissione dei NOA da parte dei PCF del Ministero della Salute – che quindi sono controllati presso il Punto di Immissione in Libera Pratica indicato nel box 10 del COI - non è previsto il collegamento ai relativi COI e non sussiste l’obbligo, da parte del PCF, di attendere l’esito dei controlli sul biologico per rilasciare il NOA.

Rimane invece l’obbligo di collegamento tra COI e CHED per i prodotti disciplinati dalla normativa dell’Unione (es. Reg. (UE) 2019/1793, ecc.) che stabilisce che i controlli sul biologico - che avvengono nel PCF indicato nel box 10 del COI - siano effettuati prima di quelli sanitari.

Il 12/04/2022 il MIPAAF ha fornito alcune indicazioni operative riguardanti i nuovi adempimenti a carico degli importatori di prodotti biologici, con particolare riferimento all’importazione di prodotti biologici soggetti ai controlli fitosanitari. In particolare, quando si importa un prodotto biologico ricadente nelle seguenti categorie:

· prodotti elencati nell’Allegato XI (parte A) e nell’allegato XII del regolamento UE 2019/2072;

· prodotti per i quali sono previste misure di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), dell'OCR

e che quindi al momento dell’importazione

· è accompagnato da un DSCE-PP

· è soggetto a controlli fitosanitari presso un PCF/BCP

è necessario: 1. indicare nel box 10 del COI il BCP corretto – riconoscibile dal suffisso ‘Bio’ inserito nel suo codice identificativo (si veda in allegato il caso del BCP di Ancona, indentificato come ITAOI1Bio);

2. indicare nel box I.31 del DSCE-PP che si tratta di tipo ‘organic’ (si veda allegato “Box I.31”)

3. creare un link con il COI nel box I.9 del DSCE-PP (si veda allegato “Box I.9”)

In data 11 febbraio 2022 il MIPAAF ha fornito chiarimenti e indicazioni operative riguardanti i nuovi adempimenti a carico degli importatori di prodotti biologici, con particolare riferimento alle nuove modalità per la comunicazione di arrivo merce e la vidimazione del COI da parte dell’autorità competente.

L’obbligo di comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informatico Biologico (SIB) rimane, ai sensi del DM 4 febbraio 2022, n. 52932 SOLO per i COI emessi prima del 1 gennaio 2022.

Firma e validazione del COI
A seguito del mutato quadro normativo si è reso necessario un adeguamento della piattaforma TRACES per la gestione dei COI. Tale ristrutturazione, ancora in itinere, ha comportato anche la disabilitazione della maggior parte degli uffici delle dogane in precedenza abilitati per la validazione/vidima dei COI. Attualmente sono in corso le nuove abilitazioni per i diversi uffici doganali competenti che sono ora registrati/individuabili in TRACES come

· PCF (Posti di Controllo Frontalieri) o BCP (Border Control Post)

· PILP (Punti di Immissione in Libera Pratica) o PORFC (Point Of Release of Free Circulation)

Questo lavoro di adeguamento, che richiede anche il supporto di DGSANTE/TRACES, non è ancora terminato e può causare alcuni problemi nella gestione dei COI da parte degli uffici delle dogane competenti.

Per ovviare alle evidenti difficoltà che questa situazione comporta, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2306 sarà possibile, da parte del funzionario della dogana competente per il controllo biologico, vidimare su carta, dopo la stampa, il COI (o l’estratto del COI) emesso in formato elettronico dall’odc/autorità di controllo del

paese terzo. Si ricorda che eventuali copie del COI (o dell’estratto) devono riportare la dicitura “COPIA”. L'Agenzia delle Dogane continuerà sino al 31 marzo 2022 l'attività di controllo documentale e di validazione del COI, supportata per i controlli di identià e fisici dal Dipartimento ICQRF.

Comunicazione di arrivo merce
Per tutti i COI emessi nel 2022 e quindi per tutte le partite che hanno lasciato il paese terzo di esportazione dopo il 1 gennaio 2022, la comunicazione di arrivo merce deve essere fatta ESCLUSIVAMENTE attraverso la modalità prevista dal regolamento (UE) 2021/2307 all’art.3 e quindi:

· attraverso la compilazione del box 20 così come illustrato nel manuale d’uso del COI

· almeno 1 giorno lavorativo prima dell’arrivo della merce al PCF o al PILP indicato nel BOX 10

In allegato, l'elenco estrapolato da TRACES di tutti i PILP registrati per l'Italia e quindi selezionali nel BOX 10. E' possibile richiedere un aggiornamento di questo elenco con ulteriori PILP facendone richiesta ai seguenti indirizzi: pqai1@politicheagricole.it e p/c g.rivieccio@politicheagricole.it.

Elenco PILP registrati per l'Italia

Documento XLS - 247Kilobyte

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inoltre fornito alcuni chiarimenti e indicazioni operative riguardanti i nuovi adempimenti a carico degli importatori di prodotti biologici, con particolare riferimento alla compilazione del BOX 10 del nuovo COI su TRACES.

Nel nuovo quadro normativo la verifica della conformità di una partita biologica importata sarà effettuata:

  • • presso i PCF, Posti di Controllo Frontaliero (su TRACES anche indicati come BCP, Border Control Post) dello Stato Membro di primo ingresso
  • • presso i PILP, Punti di Immissione in Libera Pratica (su TRACES anche indicati come PORFC, Point Of Release For Free Circulation)

Questa indicazione deve essere riportata nel BOX 10 del COI da parte dell’ente che emette il COI (OdC o Autorità di controllo operante nel Paese Terzo) ma può essere successivamente modificata dall’importatore prima dell’arrivo della merce e comunque prima dei controlli da parte delle autorità competenti.

È responsabilità dell'operatore sapere se una determinata partita deve essere presentata, per i controlli biologici, al PCF o al PILP e compilare, di conseguenza, la casella 10. A tal fine si forniscono alcune indicazioni di massima:

  • • dovrà essere selezionato un PCF nel caso di prodotti SPS.
  • • dovrà essere selezionato un PILP nel caso di prodotti non SPS.

PRODOTTI SPS
Nel box 10 dovrà essere indicato un PCF se la merce rientra tra i prodotti che per loro natura, ai sensi della normativa europea, devono essere sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari (prodotti SPS) presso i PCF di primo ingresso. Rientrano tra questi:

a) gli animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia (di cui all’allegato del regolamento UE 2021/632)

b) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione (di cui all’allegato XI, Parte A del regolamento UE 2019/2072)

c) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione (di cui all’allegato XIII del regolamento UE 2019/2072)

d) Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (di cui all’allegato I del regolamento UE 2019/1793)

e) Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica (di cui all’allegato II del regolamento UE 2019/1793)

f) Altri prodotti ricadenti (allegato I della Decisione della Commissione 2011/884, nel reg. (UE) 2021/1533, nel reg. (UE) 2020/1158 e le piante per le quali sono previsti controlli nell’ambito delle misure di emergenza fitosanitaria)

Esempio: per una partita di miele biologico (punto a)) o di origano secco proveniente dalla Turchia (punto e)), che deve entrare presso il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo, dovrà essere selezionato, nel box 10, il PCF ‘biologico’ di Genova Passo Nuovo.

Tutti questi prodotti sono accompagnati obbligatoriamente da un DSCE (Documento Sanitario Comune di Entrata, CHED nella sigla inglese) emesso in TRACES e gestito dal Ministero della Salute o dai servizi fitosanitari. Nella parte I del DSCE deve essere inserito il riferimento al tipo ‘biologico’ ed effettuato il link al COI relativo ad una determinata partita.
Per questi prodotti la finalizzazione e il rilascio del DSCE da parte del Ministero della Salute è subordinata alla finalizzazione del COI.

PRODOTTI NON SPS
Nel box 10 dovrà essere indicato un PILP, se la merce non rientra tra i prodotti riportati nell’elenco di cui al paragrafo precedente.

NB: rientrano tra i prodotti non SPS anche quelli per i quali, in forza della sola legislazione italiana (d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24), è previsto che siano accompagnati da un documento di entrata nello stesso formato del DSCE e si effettuino controlli presso i PCF nell’ambito di un piano nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute. In questo caso:

• nel box 10 deve essere selezionato il PILP che ha la stessa sede del PCF Sanità (es. su TRACES, per Genova Passo Nuovo è registrato un PILP che deve essere selezionato qualora il prodotto debba passare per il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo)

• non deve essere indicato nel DSCE che si tratta di un prodotto di tipo ‘biologico’ e quindi non deve essere previsto alcun link tra DSCE e COI.

PCF e PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti biologici

• tutti i PCF designati dal Ministero della Salute per l’effettuazione dei controlli sanitari sono stati registrati in TRACES come PCF ‘biologici’;

• tutti i Punti di Controllo (PC) designati dal Ministero della Salute sono stati registrati come ‘biologici’;

• tutti i PCF designati dal Mipaaf per l’effettuazione dei controlli fitosanitari sono stati registrati come PCF ‘biologici’;

• tutti gli Uffici delle Dogane sono stati registrati come PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti non SPS biologici.

Con riferimento ad alcune segnalazioni di difficoltà nell’aggiornamento in TRACES del BOX 10 dei COI, ed in particolare per l’inserimento dei Point Of Release of Free Circulation (PORFC), si riportano in allegato le indicazioni puntuali fornite dal team TRACES. Si rappresenta che in Italia tali PORFC sono riconoscibili dalla sigla PILP (Punti di Immissione in Libera Pratica) che precede il nome del punto stesso.

Le istruzioni per la compilazione in TRACES del nuovo formato del COI sono contenute nel manuale per gli operatori (in allegato).

Indicazioni aggiornamento TRACES

Documento PDF - 195.63Kilobyte

In data 21 settembre 2016 è stato approvato il Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008 e introduce la certificazione elettronica dei prodotti biologici importati attraverso il sistema TRACES (TRAde Control and Expert System).

I servizi online del MIPAAF forniscono le necessarie informazioni per la procedura di registrazione su SIAN e per l’inserimento delle opportune comunicazioni relative alle importazioni tramite il sistema TRACES.

Alla pagina internet del Ministero è possibile iscriversi e registrarsi al SIAN, tramite le istruzioni disponibili al seguente LINK.

Una volta completata la procedura di registrazione, si potrà accedere direttamente all'area riservata su SIAN e inserire le comunicazioni di arrivo merce biologica.

Il Ministero ha divulgato le seguenti indicazioni per ottenere la validazione dell’utenza:

Nella fase di creazione di un “nuovo operatore” nel sistema occorrerà indicare “ORGANIC IMPORTER” per l’attività di importazione e “ORGANIC OPERATOR” per quella di primo destinatario. Nel caso in cui l’importatore sia anche primo destinatario si raccomanda di indicare entrambe le attività. Ai fini della validazione risulta altresì essenziale indicare il proprio organismo di controllo.

Una volta effettuata la registrazione è necessario darne comunicazione all’ufficio PQAI I – Agricoltura Biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’indirizzo email pqa5.notifica@politicheagricole.it responsabile delle validazioni delle utenze relative ad operatori italiani.

Qualora sia necessaria la validazione di utenti diversi dal rappresentante legale della ditta, quest’ultimo dovrà allegare alla comunicazione e-mail un’esplicita delega corredata dal proprio documento d’identità in corso di validità.

Una volta avvenuta la validazione da parte dell’Ufficio ministeriale, gli operatori potranno accedere al sistema tramite il LINK.

Nel sistema TRACES gli importatori, oltre a visualizzare i certificati di propria competenza, hanno la possibilità di “pre-compilare” nuovi certificati di ispezione. Sarà poi necessario che tali certificati pre-compilati siano formalmente validati ed emessi dall’Organismo di controllo dell’esportatore (dove per “esportatore” si intende l’ultimo operatore che ha effettuato operazioni di preparazione nel Paese Terzo; cfr. note esplicative al nuovo modello del certificato di ispezione). La pre-compilazione del certificato di ispezione non è obbligatoria, in quanto gli organismi di controllo hanno la possibilità di emettere i certificati autonomamente. Ai primi destinatari spetta invece la compilazione della casella 21 del certificato, al ricevimento della partita (art. 13 par. 7 del Reg. (CE) n. 1235/2008 come modificato dal Reg. (CE) n. 1842/2016).

Infine, si ricorda che ai sensi dell’art. 13, par. 2 del citato regolamento, le nuove procedure prevedono che l’importatore debba presentare in Dogana un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, a meno che lo stesso certificato non sia stato firmato elettronicamente.

Si rammenta la possibilità di continuare ad utilizzare l’ambiente di training per familiarizzare con il sistema TRACES al LINK.

Allegati certificazione elettronica

Documento ZIP - 1.37Megabyte

Allegati

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2025

Logo principale

Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti

Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.

Foglia