Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha inoltre fornito alcuni chiarimenti e indicazioni operative riguardanti i nuovi adempimenti a carico degli importatori di prodotti biologici, con particolare riferimento alla compilazione del BOX 10 del nuovo COI su TRACES.
Nel nuovo quadro normativo la verifica della conformità di una partita biologica importata sarà effettuata:
- • presso i PCF, Posti di Controllo Frontaliero (su TRACES anche indicati come BCP, Border Control Post) dello Stato Membro di primo ingresso
- • presso i PILP, Punti di Immissione in Libera Pratica (su TRACES anche indicati come PORFC, Point Of Release For Free Circulation)
Questa indicazione deve essere riportata nel BOX 10 del COI da parte dell’ente che emette il COI (OdC o Autorità di controllo operante nel Paese Terzo) ma può essere successivamente modificata dall’importatore prima dell’arrivo della merce e comunque prima dei controlli da parte delle autorità competenti.
È responsabilità dell'operatore sapere se una determinata partita deve essere presentata, per i controlli biologici, al PCF o al PILP e compilare, di conseguenza, la casella 10. A tal fine si forniscono alcune indicazioni di massima:
- • dovrà essere selezionato un PCF nel caso di prodotti SPS.
- • dovrà essere selezionato un PILP nel caso di prodotti non SPS.
PRODOTTI SPS
Nel box 10 dovrà essere indicato un PCF se la merce rientra tra i prodotti che per loro natura, ai sensi della normativa europea, devono essere sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari (prodotti SPS) presso i PCF di primo ingresso. Rientrano tra questi:
a) gli animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia (di cui all’allegato del regolamento UE 2021/632)
b) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione (di cui all’allegato XI, Parte A del regolamento UE 2019/2072)
c) piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione (di cui all’allegato XIII del regolamento UE 2019/2072)
d) Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo (di cui all’allegato I del regolamento UE 2019/1793)
e) Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica (di cui all’allegato II del regolamento UE 2019/1793)
f) Altri prodotti ricadenti (allegato I della Decisione della Commissione 2011/884, nel reg. (UE) 2021/1533, nel reg. (UE) 2020/1158 e le piante per le quali sono previsti controlli nell’ambito delle misure di emergenza fitosanitaria)
Esempio: per una partita di miele biologico (punto a)) o di origano secco proveniente dalla Turchia (punto e)), che deve entrare presso il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo, dovrà essere selezionato, nel box 10, il PCF ‘biologico’ di Genova Passo Nuovo.
Tutti questi prodotti sono accompagnati obbligatoriamente da un DSCE (Documento Sanitario Comune di Entrata, CHED nella sigla inglese) emesso in TRACES e gestito dal Ministero della Salute o dai servizi fitosanitari. Nella parte I del DSCE deve essere inserito il riferimento al tipo ‘biologico’ ed effettuato il link al COI relativo ad una determinata partita.
Per questi prodotti la finalizzazione e il rilascio del DSCE da parte del Ministero della Salute è subordinata alla finalizzazione del COI.
PRODOTTI NON SPS
Nel box 10 dovrà essere indicato un PILP, se la merce non rientra tra i prodotti riportati nell’elenco di cui al paragrafo precedente.
NB: rientrano tra i prodotti non SPS anche quelli per i quali, in forza della sola legislazione italiana (d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24), è previsto che siano accompagnati da un documento di entrata nello stesso formato del DSCE e si effettuino controlli presso i PCF nell’ambito di un piano nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute. In questo caso:
• nel box 10 deve essere selezionato il PILP che ha la stessa sede del PCF Sanità (es. su TRACES, per Genova Passo Nuovo è registrato un PILP che deve essere selezionato qualora il prodotto debba passare per il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo)
• non deve essere indicato nel DSCE che si tratta di un prodotto di tipo ‘biologico’ e quindi non deve essere previsto alcun link tra DSCE e COI.
PCF e PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti biologici
• tutti i PCF designati dal Ministero della Salute per l’effettuazione dei controlli sanitari sono stati registrati in TRACES come PCF ‘biologici’;
• tutti i Punti di Controllo (PC) designati dal Ministero della Salute sono stati registrati come ‘biologici’;
• tutti i PCF designati dal Mipaaf per l’effettuazione dei controlli fitosanitari sono stati registrati come PCF ‘biologici’;
• tutti gli Uffici delle Dogane sono stati registrati come PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti non SPS biologici.
Con riferimento ad alcune segnalazioni di difficoltà nell’aggiornamento in TRACES del BOX 10 dei COI, ed in particolare per l’inserimento dei Point Of Release of Free Circulation (PORFC), si riportano in allegato le indicazioni puntuali fornite dal team TRACES. Si rappresenta che in Italia tali PORFC sono riconoscibili dalla sigla PILP (Punti di Immissione in Libera Pratica) che precede il nome del punto stesso.
Le istruzioni per la compilazione in TRACES del nuovo formato del COI sono contenute nel manuale per gli operatori (in allegato).