Emissioni scarsamente rilevanti
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 183/2017, Regione Lombardia ha aggiornato la disciplina delle attività di cui all’art. 272 c.1 del D.Lgs. 152/2006 (cosiddette “scarsamente rilevanti”) con la D.G.R. n. 982 del 11 dicembre 2018.
Ricordato che tali attività non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le principali novità introdotte riguardano:
- l’aggiornamento dell’elenco delle attività scarsamente rilevanti;
- l’assoggettamento al regime delle “scarsamente rilevanti” delle attività anche in caso fi utilizzo di sostanza “classificate”;
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione di “avvio dell’attività” previsto dall’art. 272 c.1.
Alla luce delle nuove disposizioni (che superano pertanto quelle previste dalla D.G.R. n. 6631/2001 e successive circolari integrative), dunque, i Gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività “scarsamente rilevanti” non sono più tenuti ad effettuare la comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 272 c.1; nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell’art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti deve essere richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all’art. 272 c. 1 sono escluse dall’autorizzazione.
Il BURL (n.51 – Serie Ordinaria del 18/12/2018) con cui è stata pubblicata la D.G.R. 11 dicembre 2018, n.982 è disponibile a questo link.
http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/
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