Il Sistema di Monitoraggio in Continuo alle Emissioni in Lombardia
Con riferimento alla periodicità ed alla tipologia di controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali, la normativa comunitaria e nazionale (Parte Quinta del D.lgs. n. 152/06, D.lgs. n. 133/05, D.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) dispone per taluni parametri ed inquinanti, la misurazione in continuo e la registrazione delle emissioni stesse.
Regione Lombardia, sulla base delle indicazioni della sopra richiamata normativa, ha disciplinato, fin dal 1995, i Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME) da applicarsi ad impianti di specifici settori produttivi (produzione di leganti idraulici – produzione di energia) e/o di pubblica utilità (impianti di incenerimento rifiuti) dettandone i criteri e le procedure di gestione.
La stessa, con l’emanazione della Legge Regionale n° 24/2006, ha inteso, nell’ambito degli interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria, e in considerazione dell’elevato numero di impianti soggetti a monitoraggio in continuo presenti sul territorio, integrare la già esistente rete della qualità dell’aria con la rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti (“Rete SME”); ciò sia al fine di migliorare la disponibilità e la diffusione dei dati forniti dagli SME, nell’ottica del confronto e dell’analisi statistica degli stessi, sia al fine di migliorare l’efficienza del sistema di controllo delle emissioni più significative dal punto vista quali-quantitativo, anche alla luce dell’evoluzione tecnica del settore. In tal senso con la con la Dgr n.11352 del 10 febbraio 2010 (pubblicata su BURL sez. Ord. del 22 marzo 2010) Regione Lombardia ha definito le linee di indirizzo ai fini della configurazione della Rete SME, specificando in particolare:
- il campo di applicazione della stessa, ossia le tipologie impiantistiche che entreranno a far parte della Rete (specificatamente: singoli impianti di produzione di energia con potenza termica superiore a 50 MW, impianti di incenerimento RSU, cementifici e vetrerie soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale);
- le modalità, le tempistiche e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di configurazione della Rete SME, individuando quale data per la definitiva funzionalità della Rete il 1 gennaio 2013;
e demandando a successivi atti dirigenziali la definizione delle misure tecniche, dei criteri e delle procedure da utilizzarsi ai fini ai fini dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME), anche sulla base degli esiti della fase di sperimentazione condotta da ARPA nell’ambito del Piano Operativo approvato per la realizzazione della Rete stessa.
Con successivo Dds n.4343 del 27 aprile 2010 (pubblicato su BURL sez. Straord. il 22 giugno 2010), dando seguito a quanto anticipato con delibera, la competente Direzione Generale Qualità dell’Ambiente (oggi Ambiente, Energia e Reti) di Regione Lombardia ha ritenuto prioritario provvedere, nell’ottica di uniformare le modalità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati prodotti da tutti gli SME, anche al fine dell’implementazione della Rete, alla definizione di nuove misure tecniche, nuovi criteri e nuove procedure gestionali da utilizzarsi nell’ambito dell’installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME). In particolare, il documento, strutturato in tre sezioni, ha lo scopo di definire:
- i criteri generali di gestione di uno SME al fine di garantirne il funzionamento nel tempo, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di controllo e verifica dello stesso, le procedure di comunicazione anche in riferimento al Manuale di Gestione dello SME, nonché le tempistiche per l’adeguamento da parte dei Gestori;
- i requisiti che devono rispettare i sistemi di campionamento ed analisi parti integranti dello SME, nonché le tempistiche e le modalità di adeguamento;
- i criteri generali di elaborazione, rappresentazione e trasmissione dei dati.
Il decreto, pubblicato e vigente, ed in particolar modo l’allegato (“misure tecniche per l’installazione e la gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni”) costituisce pertanto il documento cui i Gestori dovranno fare riferimento, secondo le tempistiche indicate, al fine della scelta e conduzione degli SME su impianti nuovi o ai fini dell’adeguamento degli esistenti.
La Sezione C è stata integrata dal successivo documento (integrazione alla Sezione C dell’All.1 al Dds 4343/2010) riportante le specifiche relative alla codifica dei parametri, ai criteri di validazione dei dati e alla formattazione dei file per tutti gli SME.
Approfondimenti SME
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