Linee guida impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
Il 10 giugno 2025 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia la L.R. 8/2025 che riordina, all’art. 10, le competenze in materia di energia previste dalla L.R. 26/2003, adeguandole al nuovo D. Lgs. 190/2024.La L.R. 8/2025 è entrata in vigore in data 11 giugno 2025.
Si riassumono i contenuti dell’art. 10 della L.R. 8/2025.
- Il comma 1 lettera a) interviene sull’art. 27 della L.R. 26/2003, confermando la funzione dei Comuni ad operare come amministrazione procedente per i procedimenti di procedura abilitativa semplificata per gli interventi di cui all’articolo 8 e all’Allegato B) del D. Lgs. 190/2024.
- Il comma 1 lettere b), c) interviene sull’art. 28 comma 1 della L.R. 26/2003, confermando l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative per autorizzare la realizzazione, e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 300 MW termici, per svolgere le funzioni amministrative per la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla RTN insistenti sul territorio provinciale o metropolitano, ad esclusione delle linee e degli impianti elettrici abilitati contestualmente agli impianti da fonti rinnovabili di competenza comunale e di competenza regionale. Inoltre, le Province e Città metropolitana di Milano sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica per gli interventi di cui all’articolo 9 e all’Allegato C), sezione I, del D. Lgs. 190/2024, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c), dell’articolo 29, comma 1, lettera g), e dell’articolo 44, comma 1, lettera h), della stessa L.R. 26/2003.
- Il comma 1 lettera d) interviene sull’art. 29 della L.R. 26/2003 confermando l’attribuzione alla Regione delle funzioni amministrative per il rilascio, da parte dello Stato, dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, degli interventi di modifica e ripotenziamento e delle opere e infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi. Inoltre, la Regione esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 9 del D. Lgs. 190/2024, per gli impianti idroelettrici di grande derivazione, per gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW, per gli elettrolizzatori stand alone, per gli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, di cui alla sezione I dell’Allegato C) dello stesso D. Lgs. 190/2024, ivi inclusi gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi impianti e per gli impianti fotovoltaici collocati in modalità flottante di cui alla lettera c ter) dell’allegato III, Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c), numero 1), del D. Lgs. 190/2024.
- Il comma 1 lettera e) interviene sempre sull’art. 29 della L.R. 26/2003 prevedendo l’approvazione di un regolamento regionale che contiene:
- le regole per definire quando un progetto è artatamente frazionato (per eludere un regime amministrativo più gravoso);
- le indicazioni per individuare i costi di dismissione di un impianto a fine vita e presentare idonee garanzie finanziarie alle amministrazioni procedenti;
- le indicazioni per definire le compensazioni ambientali a favore del comune;
- le indicazioni per il calcolo degli oneri istruttori da corrispondere all’amministrazione che rilascia il titolo abilitativo per il progetto (Regione, Provincia, Comune).
Inoltre, il comma 1 lettera f) prevede che la Giunta adotti:
- la modulistica da compilare unicamente in modalità telematica sulla piattaforma digitale regionale per la presentazione di comunicazioni e/o istanze per la realizzazione, l’esercizio e la modifica di impianti FER;
- le modalità di interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale;
- l’aggiornamento delle Linee Guida Regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia (revisione della DGR 4803 del 31/05/2021).
Nelle more dell’emanazione del regolamento regionale e dell’aggiornamento delle Linee Guida Regionali, le previsioni del D.Lgs. 190/2024 sono immediatamente applicabili ivi comprese le disposizioni in materia di garanzie finanziarie e di compensazioni territoriali a favore dei Comuni, individuate dal proponente e concordate in sede di istruttoria, nel rispetto dei principi e delle condizioni del D.Lgs. 190/2024.
Si informa che gli applicativi FERCEL, FERPAS e FERAU, dedicati alla presentazione e gestione in modalità telematica su Piattaforma Procedimenti della comunicazione preliminare alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 190/2024, di istanze di abilitazione/autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 190/2024, sono ora aggiornati e l’utilizzo di modalità diverse da quella telematica determinerà l’invalidità della comunicazione o nullità dell’istanza.
Si fa inoltre presente che costituiscono eccezione gli impianti fotovoltaici sotto i 200 kW su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici per i quali non è da utilizzare il modello FERCEL, ma risulta applicabile l'attuale Modello Unico Semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 199/2021 (D.M. 297/2022).
Modulistica, procedimento e approfondimenti
Contatti
-
Per informazioni:
rinnovabili@regione.lombardia.it (per quesiti normativi, procedurali e tecnici)
assistenza-fer@ariaspa.it (per quesiti informatici)
Referente
Roberto Canobio
Tel. 0267655270
E-mail: roberto_canobio@regione.lombardia.it
Rispettare l’ambiente anche con piccoli gesti
Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer sta inattivo o quando ti allontani.
Per riprendere la navigazione ti basterà cliccare un punto qualsiasi dello schermo.