Acque minerali naturali e acque di sorgente
Le acque minerali naturali e le acque di sorgente sono riconosciute tali con apposito decreto del Ministero della Salute come previsto dal D.Lgs 176/11.
Nel decreto di riconoscimento può essere indicato l’impiego di un’acqua minerale naturale come acqua termale col dettaglio delle patologie che è in grado di curare.
Le acque minerali naturali e di sorgente e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione (art. 11 della LEGGE 16 maggio 1970, n. 281). Il loro utilizzo, pertanto, è subordinato al rilascio di una specifica concessione. La disciplina inerente al rilascio di concessioni discende dal regio decreto 29 luglio 1927, N. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno ". In Lombardia la norma di riferimento è la legge regionale 29 aprile 1980, N.44 “Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali”.
Con il comma 9 dell’art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, N.32 l'applicazione è stata allargata alle acque di sorgente.
Le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e vigilanza sono state delegate alle Province con la legge regionale 5 gennaio 2000, N.1. Tale delega è divenuta efficace a partire dal 1° luglio 2003 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali competenti per territorio.
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