Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Servizio idrico integrato(SII)

Servizio Idrico Integrato (SII)

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Servizio idrico integrato(SII)

Servizio Idrico Integrato (SII)

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, nonché di riuso delle acque reflue. La gestione integrata di questi tre segmenti ha lo scopo di superare la frammentazione dei gestori e garantire lo sviluppo delle infrastrutture e la tutela dei servizi e degli utenti.

Sul Geoportale della Lombardia è disponibile il dato territoriale relativo alla raccolta e al trattamento acque reflue urbane aggiornato da Regione Lombardia.

Inquadramento normativo

La materia del Servizio Idrico Integrato (SII) è definita a livello nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambientale).

A livello regionale la normativa di riferimento è la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che prevede in particolare:

  • l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
  • l’organizzazione e la governance  del SII;
  • la potestà di valutazione del Piano d’ambito da parte di Regione Lombardia con riferimento agli aspetti di propria competenza (tutela della salute e governo del territorio);
  • il monitoraggio delle attività del SII con la redazione della relazione biennale sul Servizio Idrico Integrato da presentare al Consiglio regionale.

Organizzazione del SII

In Lombardia, il SII è organizzato in 12 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) corrispondenti ai limiti amministrativi provinciali e di Città Metropolitana di Milano.

Province e Città Metropolitana sono detti Enti di Governo d'Ambito (EGATO).

Ogni EGATO ha istituito un Ufficio d'Ambito nella forma di azienda speciale con funzioni operative e bilancio autonomi. Esso viene affiancato nell'esercizio delle funzioni dalla Conferenza dei Comuni che esprime un parere vincolante sulle principali decisioni riguardanti la scelta del modello gestionale, la redazione del Piano d'ambito e la definizione delle tariffe.

L'Ufficio d'Ambito, ai sensi della normativa regionale vigente:

  • redige la proposta di Piano d'ambito ed i suoi aggiornamenti;
  • definisce il modello gestionale;
  • affida il servizio al gestore unico del SII;
  • presenta una proposta tariffaria all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
  • esercita un'azione di vigilanza sulla corretta attuazione del Piano d'Ambito e sul rispetto della convenzione/contratto di servizio di gestione.

Piano d'Ambito

Il Piano d'Ambito è l’atto di programmazione che ciascun Ufficio d'Ambito ha il compito di predisporre per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di tutela della risorsa idrica e di qualità del servizio, sulla base delle indicazioni del Testo Unico Ambientale e delle linee guida regionali esplicitate con d.g.r. n. 2537 del 26 novembre 2019. 
 
Nel Piano d'Ambito, i cui contenuti sono definiti con l'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, vengono dettagliati:
• l’inquadramento territoriale;
• lo stato di fatto dei servizi idrici;
• gli obiettivi e criticità;
• il Piano degli investimenti, articolato in piani sessennali degli Investimenti secondo le indicazioni dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
• il Business Plan dei soggetti incaricati alla gestione del SII.
 
Il Piano d'Ambito costituisce il riferimento essenziale per la determinazione della tariffa del SII e della sua evoluzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni per l'affidamento della gestione del servizio stesso.
 
Il Piano d'Ambito attua gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque per quanto riguarda il miglioramento della qualità delle acque e la riduzione degli sprechi.

Relazione biennale sul SII

La relazione biennale sul SII (Relazione) viene redatta e pubblicata dalla Giunta regionale, come previsto dalla clausola valutativa (art. 13) della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003.

La Relazione descrive e documenta:

  • le scelte assunte in ciascun ATO nell’ambito delle funzioni previste all’articolo 48, con particolare riferimento alla pianificazione d’ambito, alla determinazione della tariffa, agli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza e lo stadio di integrazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, specificando il numero di gestioni attive;
  • in che misura gli investimenti programmati sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura del servizio, di riduzione delle perdite, di qualità dell’acqua;
  • qual è stata l’entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell’articolo 50, con quali criteri sono stati assegnati e a quali soggetti beneficiari.

Gli Uffici d’Ambito collaborano con Regione per la redazione della Relazione fornendo dati e informazioni raccolti dai propri gestori del SII.

Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 04 Febbraio 2026

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