Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Paesaggio

Criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ed esame paesistico dei progetti

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Paesaggio

Descrizione

Regione Lombardia, come disposto dal Piano Paesaggistico Regionale, tutela e valorizza l’intero territorio regionale. Pertanto, per tutto il territorio regionale è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica. Nel caso di ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica  le procedure sono dettate dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, dalla l.r. n.12 del 2005 e dai criteri regionali relativi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale n. 12 del 2005 di cui alla D.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011. Negli altri territori, cioè quelli non soggetti a specifica tutela paesaggistica si applica invece la procedura di cui alle Linee guida per l’esame paesistico (D.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002).

Criteri ed Esame paesistico

Con la pubblicazione della D.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011 (BURL n. 2 del 13 gennaio 2012) sono entrati in vigore i criteri regionali relativi all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Il documento approvato costituisce il riferimento per tutti gli Enti locali lombardi dettando criteri, indirizzi e procedure per il miglior esercizio delle competenze paesaggistiche.

Le principali indicazioni sono relative a:

  • percorso metodologico per la valutazione paesaggistica dei progetti (capitolo 1) - viene indicato il metodo per l’analisi paesaggistica del contesto a partire dalla classificazione degli elementi costituitivi e declinate le modalità per la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto di nuove realizzazioni o di interventi sull’esistente tenuto conto delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2010;
  • individuazione degli oggetti ed ambiti di tutela paesaggistica (capitolo 2) - sono precisati, a seguito di alcune modifiche apportate al D. Lgs. 42 del 2004, gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica relativi alle distinte categorie territoriali e ambientali;
  • attribuzione delle competenze paesaggistiche agli Enti locali (capitolo 3) - è resa esplicita e chiara, tramite specifici esempi anche in relazione alle diverse categorie di opere ed interventi, l’attribuzione delle competenze paesaggistiche (articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12) agli Enti locali;
  • criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere ed interventi (capitolo 4) - sono illustrati specifici criteri per 22 diverse categorie di opere/interventi (opere idrauliche, impianti produzione energie rinnovabili, trasformazione dei boschi, infrastrutture mobilità …), per le quali si precisano, quando necessario ai fini di una maggior chiarezza, anche gli aspetti di tipo procedurale;
  • procedimento amministrativo in materia di paesaggio (capitolo 5) - sono illustrate con chiarezza, anche tramite l’utilizzo di diagrammi di flusso, le fasi del percorso amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sia per la procedura “ordinaria” che per quella “semplificata”, comprese le procedure che si applicano in sede di Conferenza dei Servizi, nonché in relazione alle procedure sanzionatorie ed alle ipotesi di intervento sostitutivo in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o di inerzia nell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori; sono indicati ruoli e competenze delle Commissioni Paesaggio anche in relazione al conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
  • attività di vigilanza e supporto della Regione (capitolo 6) - sono indicati i campi di attività della Regione, le iniziative a supporto degli Enti locali nonché le funzioni di vigilanza e le azioni di monitoraggio.

Infine costituiscono parte integrante del provvedimento regionale le appendici al documento di criteri che riportano la modulistica e la documentazione per la presentazione dei progetti (appendice A) e le schede degli elementi costituivi del paesaggio (appendice B).

Ad integrazione del provvedimento regionale con la D.g.r. n. 4138 del 10 ottobre 2012 (pubblicata sul BURL n. 42, Serie Ordinaria del 18 ottobre 2012) si è provveduto alla correzione di un errore materiale e si è altresì stabilito che sono rimesse alla DG competente, tramite specifici atti, le eventuali correzioni ed integrazioni alla modulistica ed alla documentazione per la presentazione dei progetti ed alle schede degli elementi costituivi del paesaggio pubblicate in appendice ai criteri approvati con la D.g.r. n. 2727 del 2011.

Questa scelta si colloca nel solco della semplificazione degli atti amministrativi consentendo alla DG competente di provvedere con maggior celerità alle eventuali necessarie rettifiche ed integrazioni conseguenti a modifiche legislative o regolamentari.

Nel corso degli ultimi anni le numerose modifiche del quadro legislativo e regolamentare, sia nazionale che regionale, hanno comportato un parziale superamento di alcuni contenuti del capitolo 3 (competenze) e del capitolo 5 (procedimento amministrativo in materia di paesaggio).

Al riguardo, in particolare per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica “semplificata” a seguito dell’entrata in vigore del D.p.r. 31 del 2017 e la rimodulazione delle competenze paesaggistiche conseguenti le modifiche alla l.r. n. 12 del 2005, si è provveduto a darne comunicazione anche tramite specifici incontri con gli enti locali.

Per quanto riguarda la modulistica relativa ai diversi tipi di provvedimento paesaggistico si è provveduto ad aggiornarla con il Decreto del Direttore Generale n. 10892 del 12 settembre 2017.

Il documento con il quale Regione Lombardia ha approvato i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo riguarda la definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza paesistica del progetto (D.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002, pubblicata sul BURL n. 47, 2° Supplemento straordinario, del 21 novembre 2002).

Tale metodo, da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l’intervento e viene valutato dall’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

La normativa del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.c.r. n. 951/2010 e tuttora vigente, conferma esplicitamente i criteri approvati con le Linee guida per l’esame paesistico dei progetti (cfr. articoli 35-39 della normativa): pertanto, per tutto il territorio regionale è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale. Fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica, per i quali valgono le procedure dettate dal D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla l.r. n.12 del 2005.

Linee guida per l'esame paesistico dei progetti - D.g.r. n. 11045/2002

Documento PDF - 155.17Kilobyte

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Ultimo aggiornamento: 24 Febbraio 2026

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