Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore tutto l'anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina, metano, GPL euro 0 e 1, diesel euro da 0 a 3 - nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 e per i veicoli euro 4 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
In attuazione della Legge n. 105/2025 e della delibera di Giunta regionale n. 4843 del 28 luglio 2025, le limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel entreranno in vigore progressivamente a partire dal 1° ottobre 2026 (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo).
Vedi le Infografiche sulle "misure permanenti" dal 1° ottobre 2024.
A partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a MoVe-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi all'interno del perimetro delle aree limitate in qualsiasi fascia oraria di ogni giorno e entro un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata.
Per le adesioni/rinnovi a partire dal 1° ottobre 2024 si applicano le nuove soglie chilometriche annuali determinate dalla delibera n. 2634 del 24/06/2024 (Allegato 2).
Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it
Per le adesioni MoVe-In estese alle ZTL dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui.
Per maggiori dettagli sulle limitazioni attive consulta i paragrafi seguenti.
La Giunta regionale - con la d.G.R. n. 4993 del 5 luglio 2021- ha attuato le modifiche introdotte dalla l.r. n. 22/2020 approvando i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Tavolo permanente “Aria” previsto dalla l.r. n. 24/2006. È confermata la partecipazione dei soggetti pubblici e privati già individuati con la d.G.R. n. 4444 del 28/3/2007. I soggetti interessati alla partecipazione al Tavolo permanente devono presentare istanza di ammissione al Direttore della DG Ambiente e Clima, all’indirizzo PEC ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it. La d.G.R. n. 4993/2021 ha inoltre integrato la definizione di “efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili” previsto dall’Allegato 1 della d.G.R n. 3606/2020 prevedendo che “Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 carta circolazione).”
Consulta le domande più frequenti sulle misure attive, sia sul progetto Move-In sia sulle limitazioni permanenti e temporanee.
FAQ Move-In (collegamento alla sezione domande frequenti del sito di Move-In)
Disposizioni
A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 4843 del 28 luglio 2025 sono in vigore dal 1° ottobre 2024 le seguenti limitazioni:
A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”).
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”).
omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C -1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 – Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 5/V diesel”),
in base al seguente calendario di avvio:
- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2026;
- per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2027;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2028.
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia.
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4/IV diesel” sono in vigore tutto l'anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.
Dal 1° ottobre 2026 le limitazioni per le autovetture “Euro 5/V diesel si applicano nelle aree urbane dei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo).
A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:
- dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I.
A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:
- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”).
Dal 1° gennaio 2024 vigono le ulteriori disposizioni nazionali che vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3 compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, anche non esclusivo (solo se associato ad alimentazione a benzina), individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II (vedi dgr 3527/2024 al punto 9 del "Delibera");
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
Limitazione chilometrica MoVe-In
In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica MoVe-In monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo nelle aree limitate in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all’interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L’adesione al servizio MoVe-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008 del 25/09/2023 - comporta l’impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.
Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
Sospensione del provvedimento
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
Controlli e sanzioni
A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:
- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.
I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.
Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.
In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.
INFOGRAFICA - Limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli
Documento PDF - 734.55Kb Documento PDF - 734.55Kilobyteallegato 1 della dgr n. 2634 del 24-6-2024 "Modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della LR 24/2006, del PRIA e degli Accordi di Bacino Padano"
Documento PDF - 169.13Kb Documento PDF - 169.13Kilobytedgr n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19"
Documento PDF - 179.54Kb Documento PDF - 179.54Kilobyteallegato 1 alla dgr 3606 del 28 settembre 2020 "Modalità di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti in attuazione della L.R. 24/2006, del PRIA e dell’Accordo di Programma del bacino padano"
Documento PDF - 150.92Kb Documento PDF - 150.92KilobyteMappa ambito di applicazione - Comuni di fascia 1 e fascia 2
Documento PDF - 240.37Kb Documento PDF - 240.37Kilobytedecreto 10379 del 27 novembre 2015 - tratte escluse Fascia 2
Documento PDF - 109.46Kb Documento PDF - 109.46Kilobyteallegato del decreto 10379 del 27 novembre 2015 - elenco tratte escluse dal fermo della circolazione in Fascia 2: Comune di Lecco; Comune di Sesto Calende (VA)
Documento PDF - 194.69Kb Documento PDF - 194.69Kilobytedecreto 11254 del 13 ottobre 2008 "Individuazione delle tratte di collegamento tra autostrade, strade di interesse regionale, svincoli autostradali e parcheggi esclusi dal fermo"
Documento PDF - 57.27Kb Documento PDF - 57.27KilobyteStradario delle province di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese
Documento PDF - 184.39Kb Documento PDF - 184.39Kilobytedecreto 11447 del 15 ottobre 2008 "Integrazione al decreto n. 11254/08 [...] Ambito di applicazione per la Provincia di Como"
Documento PDF - 39.93Kb Documento PDF - 39.93KilobyteMappa deroghe Provincia di Mantova con parcheggi
Documento PDF - 140.6Kb Documento PDF - 140.6KilobyteMappa deroghe Provincia di Pavia zona Sud Ovest
Documento PDF - 251.36Kb Documento PDF - 251.36KilobyteA seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In particolare dall1.1.2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle" (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle)
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “ tre stelle” (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
- dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
Con deliberazione della Giunta regionale n.5360 del 11/10/2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.
E’ inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
La delibera di Giunta regionale n. 3649 del 16 dicembre 2024 approva i nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW, a decorrere dal 15 ottobre 2026. Con decreto n. 5817 del 23 aprile 2025 si prende atto che la delibera di Giunta regionale n. 3649 del 16 dicembre 2024 è pienamente efficace rispetto alle obbligazioni ed adempimenti in tema di diritto europeo applicabili, non essendo stato riscontrato, entro il 22 aprile 2025, nessun rilevo da parte della Commissione europea.
La delibera di Giunta regionale n. 4720 del 14 luglio 2025 approva i nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie e alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW, a decorrere dal 15 ottobre 2027.
I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11 ottobre 2021, con i relativi allegato 1 (disposizioni) e allegato 2 (Linee guida), in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).
E’ inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.
Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.
La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori - prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.
INFOGRAFICA - Limitazioni permanenti per stufe a legna e caminetti
Documento PDF - 855.1Kb Documento PDF - 855.1Kilobytedgr n. 4720 del 14 luglio 2025 "Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili, costituiti da caldaie e alimentate a biomassa, con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35kW"
Documento PDF - 284.55Kb Documento PDF - 284.55Kilobytedecreto n. 5817 del 23 aprile 2025 "Nuovi requisiti emissivi degli impianti a biomassa con potenza al focolare superiore a 35 kw: presa d’atto della piena efficacia della dgr 3649 del 16.12.2024"
Documento PDF - 201.36Kb Documento PDF - 201.36Kilobytedgr n. 3649 del 16 dicembre 2024 "Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35kW"
Documento PDF - 239.23Kb Documento PDF - 239.23KilobyteLa normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all’aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali.
La combustione incontrollata all’aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF).
Deroghe dall’applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
È data facoltà alle Regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell’aria.
Il decreto-legge n. 69/2023 ha disposto il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche per i piccoli cumuli (< 3 metri steri), nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno, con sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000.
In attuazione delle norme statali, Regione Lombardia ha approvato la modifica alla legge regionale n. 24/2006 (art. 18 bis) e la sua attuazione tramite le delibere n. 2634 del 24 giugno 2024 e n. 4843 del 28 luglio 2025 (allegato 3) prevedendo l’ampliamento del periodo di divieto anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto). Pertanto, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.
Il divieto si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile in sito tramite strumentazione ottica e/o elettronica.
Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300 euro a 3.000 euro.
L'autorità competente all’esercizio della funzione sanzionatoria è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).
Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha introdotto all’art. 10 le disposizioni circa i divieti di abbruciamento di materiali vegetali nelle zone interessate dai superamenti dei valori limite di PM10, prevede che tali zone siano pubblicate sul proprio sito istituzionale entro il 30 settembre di ogni anno.
In relazione a valori di PM10 registrati nell’anno 2022, le zone di superamento dei limiti di PM10 per Regione Lombardia sono state quelle relative all’agglomerato di Milano, agglomerato di Brescia, agglomerato di Bergamo, zona A-pianura ad elevata urbanizzazione, zona B- pianura e zona D- Fondovalle (l’unica zona esclusa dai superamenti è stata la zona C- Montagna).
In relazione a valori di PM10 registrati nell’anno 2023, le zone di superamento dei limiti di PM10 per Regione Lombardia sono state quelle relative all’agglomerato di Milano, agglomerato di Brescia, zona A-pianura ad elevata urbanizzazione e zona B- pianura (le zone escluse dai superamenti sono state l’agglomerato di Bergamo, la zona C- Montagna e zona D- Fondovalle).
In relazione a valori di PM10 registrati nell’anno 2024, le zone di superamento dei limiti di PM10 per Regione Lombardia sono state quelle relative all’agglomerato di Milano, agglomerato di Brescia, agglomerato di Bergamo, zona A-pianura ad elevata urbanizzazione e zona B- pianura (le zone escluse dai superamenti sono state la zona C- Montagna e zona D- Fondovalle).
INFOGRAFICA - Divieto di combustione all'aperto
Documento PDF - 212.92Kb Documento PDF - 212.92KilobyteAl fine di ridurre le emissioni ammoniaca (NH3) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico e dovute principalmente alla gestione degli effluenti degli allevamenti, sono introdotte le seguenti prescrizioni.
Per gli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida
- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno: obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027;
- Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno: obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
- Per le strutture esistenti che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno: obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.
Le tecniche con le relative percentuali di riduzione sono riportate nella tabella seguente:
| MATRICE | TECNICA | RIDUZIONE |
| Non palabile | lagone o vasca scoperta (reference) | 0% |
| Non palabile | Crosta naturale | 40% |
| Non palabile | Paglia | 40% |
| Non palabile | Ridurre rapporto superficie/volume (<0,2) della vasca | 45% |
| Non palabile | Materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA) | 60% |
| Non palabile | Piastrelle geometriche galleggianti | 60% |
| Non palabile | Sfere plastiche galleggianti | 60% |
| Non palabile | Copertura teli flottanti | 60% |
| Non palabile | Copertura rigida/a tendone | 90% |
| Non palabile | Saccone | 100 |
Per le tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2026: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
- con decorrenza immediata: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2027: obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
- a partire dal 1° gennaio 2025: la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interramento immediato.
Per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno inoltre è vietato l’uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029.
Le tecniche con le relative percentuali di riduzione sono riportate nella tabella seguente:
| MATRICE | TIPOLOGIA | RIDUZIONE |
| Non palabile | REF: a tutto campo senza interramento | 0% |
| Non palabile | Fertirrigazione | 30% |
| Non palabile | A bande (a raso in strisce) | 35% |
| Non palabile | A bande (con scarificazione) | 50% |
| Non palabile | Iniezione superficiale (solchi aperti) | 70% |
| Non palabile | Iniezione profonda (solchi chiusi) | 90% |
| Non palabile | Iniezione superficiale (solchi chiusi) | 80% |
| Non palabile | A bande a raso+incorporaz. 12h | 68% |
| Non palabile | A bande a raso+incorporaz. 24h | 48% |
| Non palabile | A bande a raso+incorporaz. 4h | 71% |
| Non palabile | A bande con scarificazione+incorporaz. 12h | 75% |
| Non palabile | A bande con scarificazione+incorporaz. 24h | 60% |
| Non palabile | A bande con scarificazione+incorporaz. 4h | 78% |
| Non palabile | Fertirrigazione (manichette) | 90% |
| Non palabile | Incorporazione entro 12 ore | 45% |
| Non palabile | Incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C) | 20% |
| Non palabile | Incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., t<20.C) | 30% |
| Non palabile | Incorporazione entro 4 ore | 65% |
| Non palabile | incorporazione immediata | 70% |
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 689/1981.
In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa individuata dall’articolo 27, comma 11 bis, della legge regionale n. 24/2006 (da 500 euro a 5.000 euro).
INFOGRAFICA - Copertura stoccaggi effluenti zootecnici
Documento PDF - 92.71Kb Documento PDF - 92.71KilobyteINFOGRAFICA - Distribuzione effluenti zootecnici
Documento PDF - 109.75Kb Documento PDF - 109.75KilobyteAllegati
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FAQ limitazioni per la qualità dell'aria (aggiornate al 28 luglio 2025)
Documento PDF - 135.76Kb Documento PDF - 135.76Kilobyte -
dgr n. 4843 del 28 luglio 2025 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: aggiornamento delle disposizioni per le limitazioni della circolazione dei veicoli euro 5 diesel, combustioni all’aperto e copertura stoccaggi effluenti"
Documento PDF - 197.66Kb Documento PDF - 197.66Kilobyte -
Allegato 1 dgr 4843/2025 “Modalità di limitazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della l.r. n. 24/2006, del PRIA e degli Accordi di bacino padano”
Documento PDF - 201.96Kb Documento PDF - 201.96Kilobyte -
Allegato 2 dgr 4843/2025 “Individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio MoVe-In e dei chilometri aggiuntivi relativi al parametro di ecoguida”
Documento PDF - 285.29Kb Documento PDF - 285.29Kilobyte -
Allegato 3 dgr 4843/2025 “Disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione"
Documento PDF - 163.16Kb Documento PDF - 163.16Kilobyte -
Allegato 4 dgr 4843/2025 “Disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto"
Documento PDF - 232.2Kb Documento PDF - 232.2Kilobyte -
dgr 2634 del 24 giugno 2024 "DL 12-9-2023 n.121: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale - rafforzamento delle misure attuative del PRIA" (con allegati)
Documento PDF - 2.7Mb Documento PDF - 2.7Megabyte -
dgr n. 1008 del 25 settembre 2023 (con allegati) Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle disposizioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti. Modifiche alla dgr 3606/2020
Documento PDF - 817.91Kb Documento PDF - 817.91Kilobyte -
dgr n. 4993 del 5 luglio 2021 "Approvazione dei criteri e modalità di partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Tavolo permanente “Aria” previsto dalla l.r. n. 24/2006"
Documento PDF - 181.88Kb Documento PDF - 181.88Kilobyte -
allegato alla dgr n. 4993 del 5 luglio 2021 - Criteri Tavolo Aria
Documento PDF - 133.28Kb Documento PDF - 133.28Kilobyte -
dgr n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19"
Documento PDF - 179.54Kb Documento PDF - 179.54Kilobyte -
allegato 1 alla dgr 3606 del 28 settembre 2020 "Modalità di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti in attuazione della L.R. 24/2006, del PRIA e dell’Accordo di Programma del bacino padano"
Documento PDF - 150.92Kb Documento PDF - 150.92Kilobyte -
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