Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Rischio industriale

Rischio industriale: adempimenti per le aziende

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Il Decreto legislativo 105/15 (di seguito Decreto) che ha abrogato il D.Lgs 334/99 costituisce il recepimento della Direttiva Seveso III (Dir. 2012/18/UE), recepimento dovuto principalmente alla necessità di adeguare la normativa al regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Con l’adozione del Decreto si è provveduto ad un’integrazione della frammentata normativa preesistente redigendo un Testo Unico in materia di incidenti rilevanti. Infatti nei vari allegati al Decreto sono stati riportati fedelmente i contenuti delle varie norme “satellite”, nonché i dettagli delle linee guida ministeriale per la conduzione delle verifiche ispettive nelle aziende a rischio di incidente rilevante.

Il Decreto individua, in funzione della quantità delle sostanze pericolose detenute all'interno dello stabilimento, due categorie di assoggettabilità:

Stabilimenti di soglia inferiore in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato l, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria.

Stabilimenti di soglia superiore in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria.

Si ricorda che per le comunicazioni indirizzate alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia dovrà essere utilizzato l'indirizzo PEC ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it e non più ambiente@pec.regione.lombardia.it

Il gestore di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante è tenuto a:

  • Trasmettere la notifica, secondo il modulo unificato, attraverso il sistema di invio notifiche web “SEVESO III.0” accessibile dal sito di ISPRA, al Comitato tecnico regionale (CTR), alla Regione, al Ministero dell’Ambiente, alla Prefettura, al Comune e al Comando provinciale dei Vigili:
  1. per i nuovi stabilimenti 180 giorni prima dell'inizio della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
  2. in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale il Decreto si applica allo stabilimento.

La notifica va aggiornata nel caso di modifica dell'inventario delle sostanze pericolose o modifica dello stabilimento o dell'impianto che può provocare un aggravio del rischio.

  • Redigere due documenti nell'ambito della politica di prevenzione degli incidenti:
  1. il documento inerente la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) redatto secondo le linee guida definite nell'allegato B del Decreto e revisionato ogni 2 anni;
  2. il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) redatto secondo le indicazioni dell'allegato 3 e delle linee guida dell'allegato B al Decreto. Il SGS è attuato contestualmente all'inizio dell'attività nel caso di nuovi stabilimenti mentre per quelli esistenti, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale le disposizioni del Decreto si applicano allo stabilimento.
  • Per gli stabilimenti di soglia superiore, a redigere ed inviare al CTR il Rapporto di Sicurezza (RDS) che comprende anche il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e riporta dati e informazioni indicati in allegato 2 al Decreto.

Per i nuovi stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto preliminare di sicurezza al CTR che, entro 4 mesi rilascia, a seguito di valutazione positiva, il nulla osta di fattibilità (NOF). Dopo avere ottenuto il NOF, e prima di avviare l'attività, il gestore presenta il rapporto di sicurezza definitivo che se approvato (dal CTR) consente l'avvio delle attività dello stabilimento.

  • Per gli stabilimenti di soglia superiore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento il Piano di Emergenza Interna (PEI) da adottare nello stabilimento al fine di:
  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le Autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano è riesaminato dal gestore comunque almeno ogni 3 anni.

Per gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento sono gestite secondo le procedure predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del SGS.

Il RDS è un documento obbligatorio per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e costituisce uno strumento essenziale per il raggiungimento degli obbiettivi di cui al Decreto ossia la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.

Il RDS fornisce all’Autorità, deputata al controllo, informazioni dettagliate circa la localizzazione dello stabilimento, le attività che vi si svolgono, i processi in esso condotti, i pericoli ad esso connessi, gli strumenti tecnici e gestionali adottati per garantire condizioni di sicurezza nell’esercizio degli impianti.

In particolare il RDS deve dimostrare che:

  1. il gestore ha messo in atto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
  2. sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
  3. la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
  4. sono stati predisposti i PEI e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del PEE;
  5. sono state fornite all'Autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'Autorità competente sono definiti all'allegato C del Decreto.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) è uno strumento gestionale che le aziende a rischio d’incidente rilevante devono adottare obbligatoriamente.

Il SGS comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, i processi, le risorse messi in atto nella conduzione aziendale, al fine di garantire la sicurezza dei propri impianti, e quindi ai propri dipendenti, alla popolazione limitrofa ed all’ambiente circostante.

Il SGS della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto, come minimo:

  1. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
  2. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
  3. pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;

Un SGS ben strutturato consente la riduzione della probabilità di accadimento degli incidenti rilevanti, in quanto dallo studio degli incidenti accaduti, risulta che nella maggior parte dei casi la causa di origine è di tipo gestionale e organizzativo.

Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione redige il Piano di Emergenza Esterna (PEE) e ne coordina l'attuazione.

Il PEE è predisposto allo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
  3. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le Autorità locali competenti;
  4. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il PEE è elaborato dal Prefetto entro 2 anni dal ricevimento delle informazioni che arrivano dai gestori degli stabilimenti nell'ambito della redazione del Piano di emergenza interna ed è aggiornato almeno ogni 3 anni.

Le ispezioni previste dal Decreto sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati negli stabilimenti, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

  1. di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
  2. di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
  3. che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
  4. che le informazioni di cui all'articolo 23 del Decreto siano rese pubbliche.

Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H. Il Ministero dell'Interno predispone, in collaborazione con Ispra, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale mentre le Regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori.

Ultimo aggiornamento: 03 Marzo 2026

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