La Regione Lombardia si era dotata di una propria legge, legge regionale n° 19 del 23/11/2001 ed ha esercitato la competenza dal 2003 al 2007,ossia fino a quando il processo di trasferimento delle funzioni, ai sensi della cosiddetta Bassanini (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 72) è stato ritenuto inefficace.
Ad oggi il trasferimento delle competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini, non si è ancora concluso; pertanto la disciplina regionale non è attuabile.
Il perfezionamento del processo di trasferimento vedrà la Regione quale autorità competente per le aziende a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio lombardo e comporterà anche una revisione ed aggiornamento della legge regionale n° 19 del 23/11/2001 , in quanto non ancora allineata alle modifiche introdotte dal d.lgs. 238/2005.
Con d.g.r. 3753 del 11 luglio 2012 sono state approvate le linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "rischio di incidenti rilevanti" (ERIR).
Le presenti linee guida, aggiornando l'analogo documento regionale del 2004 e in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i., si pongono l'obiettivo di facilitare i comuni nella predisposizione dell'ERIR, previsto nei comuni in cui vi sono aziende a rischio d'incidente rilevante, o sul cui territorio ricadano gli impatti degli scenari incidentali individuati da tali aziende.
La suddetta d.g.r. (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 29 del 17/7/12) definisce in particolare:
- le informazioni necessarie ed il formato attraverso cui tali informazioni devono essere trasmesse dai gestori degli stabilimenti alle amministrazioni comunali;
- le procedure per l'elaborazione dell'ERIR;
- la cartografia minima da allegare all'ERIR;
- l'iter di approvazione dell'ERIR all'interno della pianificazione comunale