Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3222/XII del 21 ottobre 2021, sono state approvate le linee guida per la gestione dei procedimenti relativi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), ai fini del coordinamento con il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Si ricorda, infatti, che il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39 e smi, avente ad oggetto l’“Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, ha istituito il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituendo a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. In particolare, l’art. 7, comma 1 ha previsto che: “Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14”, in base al cui comma 1: “Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 ter, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, poi: “Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente”;
In sintesi, dalle richiamate disposizioni, si evince che:
- l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private delle ASD iscritte nel RASD è sospesa fintanto che permanga l’iscrizione nel predetto Registro di settore;
- Tale sospensione non comporta la perdita della personalità giuridica, che permane in capo all’ente iscritto nel RASD;
- l’iscrizione presso il RASD comporta che tutti gli adempimenti, anche concernenti le modifiche statutarie, debbono essere effettuati presso il medesimo Registro;
Inoltre, come confermato dallo stesso Dipartimento per lo Sport della PDCM, con nota inviata a tutte le Regioni in data 21 marzo 2024, le eventuali istanze di riconoscimento giuridico proposte da ASD già iscritte nel RASD devono essere presentate presso il medesimo Registro Nazionale.
Tenuto conto di quanto sopraesposto, la DGR 3222/XII del 21 ottobre 2024 ha approvato linee guida procedurali, di cui all’Allegato A, per le seguenti fattispecie:
- Sospensione dell’iscrizione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private su istanza di parte
- Cessazione del periodo di sospensione
a) su istanza di parte
b) d’ufficio
- Istruttoria di Regione Lombardia in seguito alla cessazione del periodo di sospensione
- Istruttoria relativa alle istanze di riconoscimento della personalità giuridica
- Istruttoria relativa alle istanze di approvazione delle modifiche statutarie
- Istruttoria relativa alle istanze di estinzione
- Istruttoria relativa alle istanze di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e istruttorie avviate in seguito alla ricezione dell’ordine di cancellazione da parte del Tribunale
- Rinuncia alla personalità giuridica.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito: https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive/
Per accedere alla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si rimanda al link: https://registro.sportesalute.eu/#/login
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