Somministrazione di alimenti e bevande
La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, articoli da 61 a 80 e consiste nella vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, anche ottenuta in concessione se ubicata su suolo demaniale, mediante stoviglie, arredi e piani di appoggio ritenuti idonei dalle leggi sanitarie vigenti.
La somministrazione si caratterizza per la possibilità di “servizio assistito”, vale a dire che è consentito avvalersi di personale preposto al servizio al tavolo.
L’esercente può vendere per asporto i prodotti che somministra, senza necessità di titolo abilitativo per il commercio.
Avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale non sottoposte a tutela, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende aprire l’attività medesima.
Con la presentazione della SCIA è possibile iniziare immediatamente l’attività. Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento della stessa, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività medesima o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di apertura dell’attività in zona del territorio comunale soggetta a tutela, è necessaria la presentazione di istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende aprire l’attività. Il titolo autorizzatorio può essere conseguito in forma espressa o in forma implicita, secondo la figura del silenzio-assenso. L’eventuale silenzio-assenso si forma qualora il SUAP non abbia notificato all’impresa il rigetto entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza.
È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a tutela ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata.
In entrambi i casi è necessario presentare anche la Notifica sanitaria, ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004.
Per lo svolgimento dell’attività è necessario essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010.
Per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea, si rimanda all’art. 67 della legge regionale 6/2010.
Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande
La Giunta Regionale ha provveduto a disciplinare le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010.
I corsi per la somministrazione di alimenti e bevande (SAB) sono finalizzati a fornire agli operatori del settore le conoscenze necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori.
L’approvazione degli standard formativi e la definizione delle modalità di organizzazione per l’avvio dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale 1° dicembre 2010, n. IX/887, disponibile in allegato.
In allegato sono disponibili anche:
- l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla durata e sui contenuti dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande
- l’Accordo integrativo all’Accordo Stato-Regioni 2011, siglato il 16 novembre 2017 in cui si precisa che l'utilizzo della modalità di formazione a distanza è consentita ad esclusione delle seguenti materie: salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonchè le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
Sulla base di quanto previsto dagli Accordi sopra richiamati, il SUAP comunale al quale viene presentata la SCIA per l'avvio di attività per bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui il titolare dell'attività o il suo delegato/preposto dichiarino di aver conseguito l'abilitazione in una Regione diversa dalla Lombardia, deve accertare che il corso professionale abilitante risponda ai criteri sanciti dall'Accordo integrativo del 2017, altrimenti il corso non è valido.
Emissioni sonore - Disciplina inquinamento acustico per i pubblici esercizi
I pubblici esercizi, in modo particolare i locali aperti fino a tarda sera, possono essere causa di problemi di inquinamento acustico. Essi sono soggetti alla normativa in materia di inquinamento acustico adottata per tutelare l'ambiente esterno ed abitativo con l'obiettivo di salvaguardare il benessere dei cittadini.
Se l’esercizio ricade in uno degli scenari di cui all’Appendice dell’Allegato 1 alla delibera di Giunta regionale 7477/2017, disponibile in allegato, il rispetto dei limiti acustici è attestato mediante dichiarazione sostitutiva del titolare/gestore.
Qualora il pubblico esercizio non ricada nella condizione sopra indicata, la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni previste dalla delibera di Giunta regionale 7477/2017.
Nel caso in cui dalla valutazione del tecnico competente si evidenzi il superamento dei limiti fissati dal piano comunale di zonizzazione acustica o, in assenza di quest’ultimo, ai valori fissati dal DPCM 14 novembre 1997, l’attività può essere avviata solo a seguito di ottenimento di nulla osta di impatto acustico.
Normativa di riferimento
Legge regionale 6/2010
Decreto legislativo 59/2010
Delibera di Giunta regionale 887/2010, disponibile in allegato
Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, disponibile in allegato
Accordo Integrativo Stato- Regioni del 16 novembre 2017, disponibile in allegato
DPCM 14 novembre 1997
Delibera di Giunta regionale 7477/2017, disponibile in allegato
Contatti
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Roberto Lambicchi
roberto_lambicchi@regione.lombardia.it -
Elisabetta Villa
elisabetta_villa@regione.lombardia.it
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