Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Attività produttive imprese

Sportello antidumping

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Attività produttive imprese

Sportello Antidumping - Panoramica informativa

Che cosa sono le pratiche di dumping?

Le pratiche di dumping si verificano quando produttori non appartenenti all’UE vendono i loro beni nell’Unione a un prezzo inferiore al valore normale, di norma corrispondente al prezzo di vendita praticato sul loro mercato interno.
Quindi una società non appartenente all’UE pratica dumping se esporta un prodotto nell’Unione a un prezzo inferiore al valore normale del prodotto. Il valore normale corrisponde o al prezzo al quale il prodotto è venduto sul mercato interno della società non appartenente all’UE, oppure a un prezzo determinato sulla base dei costi di produzione e di un margine di profitto.

Che cos’è un’indagine antidumping?

Un’indagine antidumping consiste nell’attività con cui la Commissione verifica se merci importate nell’Unione europea siano vendute a un prezzo inferiore a quello praticato nel paese del produttore, vale a dire se siano oggetto di dumping.

Che cosa sono le misure antidumping?

Le misure antidumping servono a contrastare le pratiche di dumping e, sebbene vengano decise dalla Commissione UE, anche l’impresa ha un ruolo fondamentale nel procedimento che conduce all’adozione delle misure antidumping.


Focus - Indagine Antidumping

La Commissione europea:

­        - è responsabile delle indagini sulle denunce di dumping e dell’adozione delle misure pertinenti.

­         - avvia un’indagine qualora disponga di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell’UE sono effettuate a prezzi di dumping e causano un pregiudizio all’industria europea.

Ci sono due modalità alternative di avvio dell’indagine:

1.     Denuncia Formale
Tendenzialmente, gli elementi di prova sono trasmessi alla Commissione dai produttori europei esposti alla concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping mediante una denuncia formale. Le prove possono essere anche trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dall’industria europea. Conformemente al diritto dell’Unione, la Commissione avvia l’indagine entro 45 giorni.
Si precisa che non sussiste alcun obbligo di avvalersi di un avvocatoinfatti, l’impresa può tutelare autonomamente i propri interessi nel corso dell’indagine. I servizi della Commissione restano a disposizione per tutta la durata dell’indagine al fine di assistere qualsiasi parte interessata, e i relativi recapiti vengono forniti. Si veda infra per le informazioni pratiche sulla presentazione della denuncia e BOX in calce. Infine, si rammenta che l’indagine antidumping può essere avviata altresì su richiesta di uno Stato membro dell’UE.

2.  Procedura d’Ufficio
L’apertura di un procedimento “d’ufficio” è soggetta ai medesimi requisiti giuridici e probatori applicabili alle denunce. La Commissione può pertanto avviare un’indagine di propria iniziativa solo qualora disponga di elementi di prova sufficienti del fatto che importazioni oggetto di dumping causano un pregiudizio all’industria europea.
In ogni caso, tali elementi di prova sono di norma nella disponibilità dei produttori europei interessati. Gli elementi probatori devono dimostrare la conoscenza e l’evidenza del fatto che le importazioni di uno specifico prodotto siano effettuate in dumping e, ancor più criticamente, si sostanziano nell’accesso a dati aziendali dettagliati e riservati relativi all’andamento del settore per quel determinato prodotto.

Di conseguenza, le indagini avviate “d’ufficio” sono, nella prassi, limitate a circostanze nelle quali i parametri del caso — ad esempio la definizione dell’ambito del prodotto e le informazioni pertinenti sulla situazione dei produttori europei interessati — risultano già accertati.


per esempio:
 avvio di indagini antielusione: attraverso il monitoraggio delle misure esistenti, la Commissione può venire a conoscenza di pratiche che determinano l’elusione delle misure antidumping. In tali circostanze, la Commissione avvia d’ufficio indagini antielusione, senza attendere una richiesta formale da parte dei produttori europei interessati.

Le Quattro condizioni necessarie per l’avvio dell’indagine antidumping

La Commissione avvia un procedimento antidumping (cioè di un’indagine) mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso precisa qual è il prodotto oggetto dell’indagine, il paese o i paesi da sottoporre a esame, i diritti e gli obblighi delle parti interessate al procedimento, nonché i termini applicabili.

L’indagine verifica la sussistenza delle quattro condizioni necessarie prima di istituire misure antidumping:

1.     se vi sia dumping da parte dei produttori del paese o dei paesi interessati;

2.     se l’industria europea interessata subisca un pregiudizio notevole;

3.     se sussista un nesso causale tra il dumping e il pregiudizio;

4.     se l’adozione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

Il termine entro il quale la Commissione deve concludere l’indagine è di 14 mesi. I risultati sono poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Focus - Misure Antidumping

Le misure antidumping possono essere istituite sulle importazioni di prodotti specifici qualora l’indagine antidumping lo giustifichi. La Commissione UE vigila sulle misure per garantire che siano efficaci e rispettate dagli esportatori e dagli importatori.

Dazio
Tali misure assumono di norma la forma di un dazio ad valorem. Altre misure applicabili possono includere un dazio di importo fisso o specifico oppure, in taluni casi, un prezzo minimo all’importazione.
I dazi sono pagati dall’importatore nell’UE e riscossi dall’autorità doganale nazionale dello Stato membro interessato.

Impegno sui prezzi
In luogo dei dazi antidumping possono essere accettati anche impegni sui prezzi. Ciò avviene quando l’esportatore si impegna a non vendere prodotti nell’UE a un prezzo inferiore a un determinato importo minimo. Se la Commissione accetta un impegno, i dazi antidumping non vengono riscossi su tali importazioni.

Focus - Informazioni pratiche per la presentazione di una denuncia

I produttori dell’UE possono presentare una denuncia antidumping alla Commissione se ritengono che sussistano contestualmente due condizioni (necessarie ma non sufficienti):

·         un prodotto sia esportato nell’UE a prezzi di dumping

·         tali importazioni oggetto di dumping arrechino loro pregiudizio, così compromettendo le loro prestazioni economiche.

Con specifico riferimento alla denuncia, è altresì necessario che vengano integrati tutti i requisiti che seguono.

1.     Nella denuncia viene esposto e sostenuto che un prodotto originario di uno o più paesi terzi sia esportato nell’UE a prezzi di dumping e che tali importazioni rechino pregiudizio all’industria dell’UE;

2.     Le argomentazioni esposte e sostenute sono corroborate da elementi di prova (e.g. fatture, offerte di prezzo, pubblicazioni della stampa specializzata, statistiche ufficiali, ecc.);

3.     La denuncia è sostenuta da una quota significativa della produzione dell’UE, vale a dire da imprese che rappresentino almeno il 25 % della produzione totale dell’UE del prodotto in questione;

4.     non essere osteggiata da imprese dell’UE che rappresentino un volume di produzione superiore a quello dei denuncianti.

Pertanto, prima di presentare una denuncia, è consigliabile che i denuncianti contattino i produttori di altri Stati membri per raccoglierne il sostegno.

Si precisa inoltre che:

-       Una denuncia può riguardare qualsiasi prodotto importato, ma non i servizi.

-       I prodotti oggetto di dumping possono provenire da qualsiasi paese terzo ad eccezione di Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che per la maggior parte dei prodotti sono esclusi dall’applicazione della normativa antidumping dell’UE

-  Poiché le informazioni riservate contenute nella denuncia non saranno divulgate senza l’autorizzazione della parte che le ha fornite, il denunciante deve predisporre un riassunto non riservato della denuncia da trasmettere alle parti interessate, affinché esse possano tutelare i propri diritti

I produttori dell’UE che intendano valutare la presentazione di una denuncia antidumping sono invitati a contattare la Commissione UE, nello specifico la DG Trade che si occupa di sviluppo delle politiche commerciali e di sicurezza economica dell'UE e delle relazioni commerciali dell'UE con il resto del mondo.

Contesto
La principale mission della direzione generale del Commercio (DG Trade) è perseguire e promuovere scambi commerciali aperti e basati su regole tra l'UE e i paesi terzi. Le politiche commerciali dell'UE sono essenziali perché contribuiscono a ridurre la dipendenza economica dai paesi terzi e a prevenire perturbazioni delle catene di approvvigionamento globali, contribuendo in tal modo ad aumentare la sicurezza economica dell'UE. In tale prospettiva, si ritiene che il commercio dell'UE con il resto del mondo rilevi anche per la creazione ed il supporto di posti di lavoro in Europa oltreché per avvantaggiare le imprese, gli agricoltori e i consumatori europei.

Per saperne di più

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026

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