Tipo contenuto:
AVVISI
Categoria:
Sostegno alle imprese

Fondo di Garanzia Lombardia: misura per sostenere l’accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi lombardi

Tipo contenuto:
AVVISI
Categoria:
Sostegno alle imprese
Data di avviso
19 Ottobre 2026

Con delibera n. 6951 del 19 ottobre 2026 sono stati approvati i criteri della misura "Fondo di Garanzia Lombardia per sostenere l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori lombardi".

In allegato, la delibera e l'allegato A con i criteri applicativi.

OBIETTIVO
La Misura è finalizzata a sostenere l’accesso al credito:

  • delle imprese
  • dei lavoratori autonomi con partita IVA individuale, non iscritti al Registro delle Imprese con sede o operatività in Lombardia, favorendo il finanziamento di investimenti produttivi, del fabbisogno di liquidità per capitale circolante e della ripresa delle attività economiche danneggiate da calamità naturali.

A tal fine, Regione Lombardia interviene mediante:

  • Linea 1A: una riassicurazione regionale sulle garanzie rilasciate dai Confidi, integrativa della riassicurazione concessa dal Fondo Centrale di Garanzia;
  • Linea 1B: una riassicurazione regionale autonoma sulle garanzie rilasciate dai Confidi a favore dei soggetti rientranti nella fascia di valutazione 5 del modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia utilizzato da Regione Lombardia e dei soggetti danneggiati da calamità naturali;
  • Linea 2: una garanzia regionale diretta sui finanziamenti concessi ed erogati dai Confidi, abbinata a un contributo a fondo perduto applicato a riduzione del capitale residuo, in continuità evolutiva con la misura “Confidiamo nella ripresa”.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono accedere al Fondo di Garanzia Lombardia, tramite domanda di agevolazione presentata dai soggetti richiedenti, i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:
a) per la linea 1A, le imprese ammissibili al FCG, e per le linee 1B e 2, le PMI così come definite nel Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) tempo per tempo vigente, tutte in possesso dei seguenti requisiti:
1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); per le start-up (intese come le nuove imprese costituite da non oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda regionale) non ancora attive alla data della domanda regionale, l’impresa deve risultare attiva entro la data di erogazione del finanziamento;
2. abbiano una sede legale e/o operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale);
b) per tutte le Linee, i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese in possesso dei seguenti requisiti: 1. abbiano dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e siano titolari di partita IVA attiva;
2. abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
Sono altresì ammissibili alle Linee 1B e 2, i “soggetti danneggiati da calamità naturali” ossia i soggetti la cui sede legale o unità operativa ubicata in Lombardia sia localizzata nei territori interessati da eventi calamitosi di origine naturale e oggetto di segnalazione da parte dei Comune sull’applicativo regionale RASDA (Raccolta Schede Danni).
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda regionale su Bandi e Servizi, eccetto per l’inizio attività delle start-up.
Per la Linea 1A, la domanda di agevolazione deve essere presentata entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di ammissione alla riassicurazione del FCG.
Nell’Allegato A – Scheda Criteri della suddetta D.G.R. sono elencati i casi di esclusione.

SOGGETTI RICHIEDENTI E SOGGETTI FINANZIATORI
Soggetti richiedenti

Per le Linee 1A e 1B possono operare, in qualità di soggetti richiedenti, i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (di seguito, “Confidi”) iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB, tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 112-bis del TUB, oppure nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB, convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e s.m.i. e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della presente Misura.
Per la Linea 2 possono operare, in qualità di soggetti richiedenti, esclusivamente i Confidi iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB, abilitati alla concessione diretta di finanziamenti nel rispetto della normativa di vigilanza applicabile e convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla predetta Convenzione Quadro e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della presente Misura.

Soggetti finanziatori
Per le Linee 1A e 1B, tutti i soggetti abilitati alla concessione dei finanziamenti ammessi secondo la disciplina applicabile alla singola Linea.
Per la Linea 2, il soggetto finanziatore coincide con il soggetto richiedente che concede ed eroga il finanziamento al soggetto beneficiario.

DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva iniziale è pari a 19.999.824,60 euro.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Linea 1A – Riassicurazione di portafoglio integrativa del FCG
L’agevolazione si configura come una riassicurazione regionale a titolo gratuito su portafogli di garanzie concesse dai Confidi richiedenti. La riassicurazione opera nei limiti di un massimale di prima perdita (CAP) pari al 8% del portafoglio di riassicurazioni rilasciate da Regione Lombardia maturato da ciascun Confidi richiedente.
Le modalità di formazione, alimentazione e monitoraggio del portafoglio di riassicurazioni rilasciate da Regione Lombardia saranno disciplinate nell’avviso attuativo.
La riassicurazione regionale integra la quota di copertura effettivamente concessa dal FCG. La somma delle quote di riassicurazione FCG e regionale può coprire:
a) fino al 95% dell’importo garantito per le operazioni di liquidità, di investimento e di importo ridotto;
b) fino al 100% dell’importo garantito per le operazioni a favore di start-up.
La quota di riassicurazione regionale è determinata come differenza rispetto alla copertura FCG, nei limiti del CAP e delle risorse disponibili. In ogni caso, la quota complessiva di rischio coperta dalla riassicurazione FCG e dalla riassicurazione regionale non può superare l’80% dell’importo del finanziamento sottostante.
L’efficacia della riassicurazione regionale è subordinata all’efficacia della riassicurazione del FCG.
In sede di escussione, Finlombarda S.p.A. assume come base di riferimento la perdita e l’esposizione ammissibili determinate dal FCG, applicando la percentuale regionale deliberata e il CAP residuo, senza duplicare l’istruttoria documentale già svolta dal Gestore del FCG. La liquidazione della riassicurazione regionale è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria dell’escussione della riassicurazione FCG e della conseguente liquidazione da parte del FCG.

Linea 1B – Riassicurazione regionale autonoma
L’agevolazione si configura come una riassicurazione regionale, a titolo gratuito, della garanzia concessa dal Confidi richiedente. La riassicurazione può coprire fino al 90% dell’importo garantito dal Confidi per i soggetti in fascia 5 e fino al 95% per i soggetti danneggiati da calamità naturali. Qualora ricorrano entrambe le condizioni, si applica la copertura del 95%.
La garanzia del Confidi non può superare l’80% del finanziamento sottostante, la cui durata massima è individuata nell’Avviso attuativo e il cui importo non può superare 500.000,00 euro.
Le operazioni a favore di soggetti rientranti nella fascia di valutazione 5, entro il limite cumulativo pro tempore vigente per le operazioni di importo ridotto del FCG, devono essere ricondotte alla Linea 1A. Qualora l’operazione non possa essere ammessa dal FCG come operazione finanziaria di importo ridotto per incapienza del relativo limite cumulativo, essa può accedere alla Linea 1B, previa verifica della fascia 5 da parte del Confidi e nel rispetto degli ulteriori requisiti della Linea.
Alla domanda il Confidi attesta il limite applicabile, il consumo risultante dalla consultazione del Portale FCG e l’eventuale presenza di richieste in istruttoria.

Disposizioni comuni alle Linee 1A e 1B
L’efficacia della riassicurazione decorre dalla data di erogazione del finanziamento sottostante e ha la medesima durata della garanzia rilasciata dal Confidi. Prima di chiedere l’escussione, il Confidi deve aver liquidato la perdita dovuta al soggetto finanziatore, secondo le modalità definite nell’avviso attuativo.
Fino alla liquidazione della riassicurazione regionale, le attività di recupero sono svolte dal Confidi, direttamente o tramite il soggetto finanziatore, con la diligenza necessaria a tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo. Le somme recuperate prima della liquidazione riducono la perdita coperta dalla riassicurazione.
A seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce, nei limiti dell’importo pagato, la corrispondente quota dei diritti di credito e delle garanzie accessorie. Il recupero della quota regionale è curato da Regione Lombardia, mentre il Confidi e il soggetto finanziatore proseguono per le rispettive quote residue. Le somme eventualmente incassate dal Confidi o dal finanziatore e riferibili alla quota regionale sono riversate al Fondo entro sessanta giorni.
Il credito di Regione Lombardia derivante dalla decadenza dell’agevolazione o dall’inefficacia della garanzia o della riassicurazione, comprensivo delle somme da restituire, è assistito dalla prelazione prevista dall’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.
Linea 2 – Garanzia diretta di portafoglio e contributo
L’agevolazione si compone di:
- una garanzia regionale gratuita sul finanziamento concesso dal Confidi a copertura dell’esposizione per capitale e interessi contrattuali;
- un contributo a fondo perduto pari al 12% per le operazioni di investimento e per le operazioni di liquidità e al 15% per le operazioni a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, riconosciuto, rispettivamente, dopo la restituzione dell’88% o dell’85% della quota capitale.
La garanzia regionale:
- copre fino all’80% dell’importo del finanziamento, nel limite massimo di euro 24.000,00 per le imprese e i professionisti e di euro 40.000,00 per le start-up, le imprese femminili e i soggetti danneggiati da calamità naturali;
- opera nei limiti di un massimale di prima perdita (CAP) pari al 20% del valore complessivo nominale dei finanziamenti effettivamente erogati e inclusi nel portafoglio del singolo Confidi finanziatore;
- è diretta, esplicita, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, previa intimazione di pagamento al debitore, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- è concessa a titolo gratuito.
Le modalità di formazione, alimentazione e monitoraggio del portafoglio saranno disciplinate nell’avviso attuativo.
Il finanziamento sottostante deve avere durata massima di 60 mesi, di cui fino a 6 mesi di preammortamento, e importo compreso tra euro 5.000,00 ed euro 30.000,00; per le start-up, le imprese femminili e i soggetti danneggiati da calamità naturali, l’importo massimo è pari a euro 50.000,00.
Il contributo è pari al 12% per i finanziamenti destinati a liquidità e investimenti, fino a un massimo di euro 3.600,00 e, per i soggetti ammessi al finanziamento massimo di euro 50.000,00, fino a euro 6.000,00. Per i soggetti danneggiati da calamità naturali il contributo è pari al 15% del finanziamento, fino a un massimo di euro 7.500,00. In caso di sovrapposizione tra condizioni rafforzate, si applica la percentuale più elevata.
Il Confidi applica il contributo a riduzione delle ultime rate, a copertura dell’ultimo 12% o 15% della quota capitale residua, una volta rimborsato rispettivamente l’88% o l’85% della quota capitale del finanziamento.
Per operazioni non ancora escusse i Confidi sono autorizzati a esprimere il proprio assenso o diniego alle operazioni di modifica contrattuale sui finanziamenti garantiti, fatti salvi i limiti temporali previsti dalla presente Deliberazione, nonché operazioni di saldo e stralcio, sulla base di una relazione documentata recante le relative motivazioni e nel rispetto delle condizioni definite nell’avviso attuativo.
È possibile presentare più di una domanda, relativamente a uno stesso soggetto beneficiario, esclusivamente se il finanziamento già oggetto di garanzia è regolarmente estinto.

COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione devono essere presentate dai soggetti richiedenti attraverso la piattaforma Bandi e Servizi nei tempi e secondo le modalità indicate nell’Avviso attuativo (che verrà approvato entro 120 giorni dalla data della deliberazione).

PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di protocollazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs 184/2025.
Con specifico riferimento alla Linea 1A, l’ordine cronologico è determinato dalla data di protocollazione della domanda regionale, presentata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di ammissione alla riassicurazione del FCG: domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Completata l’istruttoria formale della domanda, il Responsabile del procedimento regionale assume provvedimento di ammissibilità formale. Una volta perfezionata la domanda a seguito del caricamento della delibera positiva del FCG, della delibera del Confidi richiedente e della documentazione attestante l’erogazione del finanziamento entro il termine previsto, il Responsabile del procedimento regionale, a seguito di istruttoria di Finlombarda S.p.A., assume l’atto di concessione o meno della riassicurazione regionale.

SOGGETTO GESTORE
Finlombarda S.p.A.