Con la delibera di Giunta Regionale n.3959 del 24 febbraio 2025, disponibile in allegato, la Giunta Regionale ha precisato che ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo dello strumento del Recovery Fund (RRF), non è possibile cumulare le agevolazioni a valere su risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027 con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In particolare, all’art. 9 (Addizionalità e finanziamento complementare) del Regolamento (UE) 2021/241 è specificato che “Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
A tale disposizione si aggiunge che, come confermato dalla Corte dei Conti Europea nella relazione speciale n. 22/2024 (pubblicata il 21 ottobre 2024) e, a livello nazionale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella circolare n. 13 del 28 marzo 2024, la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’RRF con il conseguente divieto di concorrere al raggiungimento della milestone/target del PNRR con ulteriori risorse europee. Tale concetto di duplicazione dei finanziamenti discende dalle peculiarità del PNRR che è un Piano “performance based” in cui l’erogazione delle rate di finanziamento non è collegata alle spese effettivamente sostenute e certificate, come accade nell'ambito degli altri fondi UE, bensì al soddisfacente raggiungimento di una serie di milestone e target.
La lettura giustapposta di tutte le norme non consente quindi la cumulabilità, a prescindere dal concetto del cumulo sui costi.
Con riferimento alle misure del PR FESR 21-27 elencate nella delibera 3959/2025 non è pertanto consentito ai beneficiari cumulare con altre agevolazioni (che siano aiuti o non aiuti) già usufruite o di cui si usufruirà successivamente a valere sul PNRR.