Agevolazione IRAP per dismissione slot machine
La misura, prevista dall'art. 4. comma 5 della l.r. n. 8 del 2013, interessa i gestori degli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (le cosiddette "slot machine") di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto n. 773 del 1931 ed ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia.
La misura, attiva per il periodo 2021-2023, consiste in una riduzione dello 0.92% dell'aliquota IRAP a partire dall'anno successivo a quello in cui avviene la disinstallazione di detti apparecchi. Di contro, gli esercizi commerciali che non provvedono alla disinstallazione di tali apparecchi saranno assoggettati, nel triennio 2020-2022, a un'aliquota IRAP maggiorata dello O,92%.
Per l’anno 2023 gli interessati, vale a dire coloro che hanno dismesso gli apparecchi da gioco entro il 31 dicembre 2022, dovranno presentare istanza entro il 31 dicembre 2023, così da poter utilizzare i codici di riduzione in sede di dichiarazione annuale IRAP per l'anno di imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la disinstallazione.
Per coloro che hanno già presentato istanza lo scorso anno l’agevolazione si intende rinnovata, fermo restando il possesso dei requisiti già posseduti che dovrà essere autocertificato.
Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità approvate dalla Direzione Generale Welfare cui è affidata la gestione operativa dell’iniziativa e la verifica dei requisiti di ammissione. Vai all'avviso
I soggetti che verranno ritenuti idonei a fruire dell’agevolazione dovranno indicare sulla dichiarazione annuale IRAP la base imponibile, le aliquote e i relativi codici di riduzione; mentre i gestori degli esercizi in cui risultino installati gli apparecchi da gioco, non autorizzati a beneficiare della riduzione, in sede di dichiarazione annuale IRAP, per i periodi di imposta 2020-2022, dovranno riportare l'aliquota maggiorata dello 0,92%, secondo le istruzioni approvati dal MEF e fornite negli stessi modelli di dichiarazione.
Si precisa che tale agevolazione è concessa nei limiti imposti dal regime de minimis per gli aiuti di stato alle imprese (in relazione a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del trattato).
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