Con l’articolo 20 della l.r 2/ 2023 il Consiglio Regionale ha apportato modifiche al Testo Unico dei Tributi Regionali volte ad assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali già esistenti di cui agli articoli 44, comma 8, e 77, comma 1, della l.r. 10/2003, rispettivamente in tema di tassa automobilistica e di IRAP.
Entrambi gli articoli richiamano infatti l’art. 21 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che consente alle Regioni di deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza nei confronti delle ONLUS di cui all’art. 10 dello stesso decreto legislativo.
Gli articoli richiamati resteranno in vigore fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.
Le disposizioni introdotte hanno pertanto carattere transitorio: non si tratta quindi di dare attuazione alle nuove previsioni del Codice del Terzo Settore (in particolare dell’art. 82).
Il sopracitato art. 10 del d.lgs. 460/1997, nel configurare la categoria fiscale delle ONLUS definendone i requisiti, individua al comma 8 le cosiddette ONLUS “di diritto” (per le quali non è richiesta l’iscrizione nella relativa Anagrafe) includendovi:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) di cui alla legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) iscritte nei registri regionali;
- le organizzazioni non governative (ONG),
- le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991.
L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore nulla ha innovato ai fini dell’applicazione delle esenzioni in argomento per quanto concerne le cooperative sociali e le organizzazioni non governative; ciò in quanto per le cooperative sociali lo stesso art. 40, comma 2, del Codice del terzo settore fa salva la vigenza della legge 381/1991, mentre le ONG, a seguito dell’entrata in vigore della legge 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), sono da ricondurre all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 460/1997 ossia alle ONLUS cosiddette “di elezione”.
Con riferimento alle ODV invece la legge 266/1991 è stata abrogata dall’art. 102 del d.lgs. 117/2017.
Ciò ha comportato la trasmigrazione delle stesse ODV nella Sezione a) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la loro successiva iscrizione al ricorrere dei requisiti prescritti.
Tale trasmigrazione è avvenuta a partire dal 23 novembre 2021 indicata nel decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con cui è stato reso operativo il RUNTS.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione fiscale, pertanto, non è più possibile riferirsi all’iscrizione nei registri previsti dalla legge 266/1991, essendo subentrata l’iscrizione nella richiamata Sezione a) del RUNTS ai fini del mantenimento o dell’acquisizione della qualifica di ODV.
Di qui ne è derivata l’esigenza di un intervento normativo volto a prevedere il permanere dell’esenzione fiscale a beneficio sia delle ODV trasmigrate nella Sezione a) del RUNTS ed iscritte nella medesima Sezione a conclusione del procedimento amministrativo di consolidamento, sia delle ODV di nuova istituzione che non possono che essere iscritte alla medesima sezione del RUNTS.
Nella sostanza, con le norme approvate si trova soluzione per le ODV – ex ONLUS di diritto in virtù di una normativa ormai abrogata – che rischiavano, con gravissimo danno, di perdere il beneficio.
L’intervento normativo non risulta invece necessario per le cooperative sociali la cui normativa di riferimento è rimasta immutata.
L’inciso “senza soluzione di continuità” presente sia al comma 8 bis dell’articolo 44 che al comma 1 bis dell’art. 77, sta a significare che l’esenzione risulta in continuità con le medesime agevolazioni in materia di tassa automobilistica e di IRAP preesistenti alla modifica normativa a favore degli stessi soggetti.
Conseguentemente le ODV sono esonerate dal pagamento dei relativi tributi in scadenza precedentemente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.