Tributi compartecipati
La compartecipazione regionale ai tributi erariali è stata istituita a seguito della soppressione di alcuni trasferimenti statali. La quota spettante a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale. Attualmente i tributi che prevedono una quota di compartecipazione per le Regioni a Statuto Ordinario sono l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e l'accisa sulle benzine per autotrazione.
IVA (Imposta sul valore aggiunto)
E' un'imposta che si applica sul valore aggiunto in ogni fase della produzione e di scambio di beni e di servizi. Il DPCM del 17 maggio 2001 riconosce una compartecipazione regionale all'IVA nella misura del 38,55%.
La quota di compartecipazione è già compresa nella percentuale pagata dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta. E' soggetta a IVA anche la cessione di beni di qualsiasi genere che comporti il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali su tali beni.
Accisa sulle benzine
Dal 1° gennaio 1996 alla Regione Lombardia spetta una compartecipazione sulla quota dell'imposta complessiva che grava sulle benzine per autotrazione. La compartecipazione attualmente è fissata in euro 0.13 al litro. Tale importo viene pagato dal consumatore finale contestualmente al rifornimento di carburante.
Riferimenti normativi:
legge 27 dicembre 1997 n. 449
D.lgs 18 febbraio 2000 n. 56
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