Strutture ricettive non alberghiere
Le aziende non alberghiere, in base alla l.r. 27/15 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” si distinguono in:
- case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite da enti, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, cui possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari;
- ostelli per la gioventù: strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani. L’Elenco regionale degli ostelli di Lombardia è stato eliminato in base alla legge di semplificazione n. 9 del 20/5/22;
- foresterie lombarde: strutture gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa alimenti e bevande, in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
- locande: strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercitate in non più di 6 camere con un massimo di 14 posti letto;
- case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari;
- bed & breakfast: attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto;
- rifugi: I rifugi sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro poste in quota non inferiore a 600 metri di altitudine. Si distinguono in rifugi alpinistici o escursionistici a seconda del livello di altitudine e di accessibilità. La competenza è in capo alla Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10120 del 10/03/2023;
- bivacchi fissi: I bivacchi fissi sono locali di montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti. La competenza è in capo alla Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10120 del 10/03/2023;
- strutture all'aria aperta: comprendono campeggi (ospitalità offerta prevalentemente in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti), villaggi turistici (ospitalità offerta prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili) e aree di sosta (esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue).
La Giunta Regionale ha approvato:
- regolamento regionale n. 7/2016 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del 08 luglio 2017 aggiornato con DGR 4777 del 28/7/2025;
- regolamento regionale n. 3/2018 “Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»” pubblicato sul BURL Supplemento n. 4 - Martedì 23 gennaio 2018;
- d.g.r. n. 6117, del 16 gennaio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 4 del 23 gennaio 2017, con cui sono stati approvati i contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere (ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici).
Il regolamento regionale n. 2/2011 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)” pubblicato sul BURL n. 7, supplemento del 18 Febbraio 2011, resta in vigore esclusivamente per quanto riguarda le case per ferie (gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 relativi alla tipologia ostelli per la gioventù sono stati abrogati con l’approvazione del r.r. 7/2016).
Ai sensi dell’art. 38, comma 8 bis, della l.r. 27/2015, tutte le strutture ricettive devono indicare il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) nella pubblicità, promozione e commercializzazione della loro offerta.
I modelli di comunicazione di inizio attività (CIA) allegati sono ad uso esclusivo delle amministrazioni comunali che procedono ad informatizzarli secondo le caratteristiche tecniche dei relativi portali telematici.
In considerazione della destinazione residenziale in cui vengono esercitate le strutture ricettive non alberghiere, i Comuni e i SUAP non devono dare notizia alle ATS territorialmente competenti in relazione all’avvio delle stesse. Per analogia la comunicazione non è dovuta anche nel caso delle locazioni turistiche.
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