Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

Normativa

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Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro

In quest'area sono raccolte le principali leggi regionali relative all'Istruzione, formazione e lavoro.

La legge 30/2015 Regione Lombardia:

  • modifica e integra la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)
  • aggiorna ed armonizza in un sistema unitario ed integrato i principi, gli obiettivi, le finalità e gli strumenti in materia di istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, anche in considerazione delle strategie individuate a livello europeo
  • declina gli strumenti innovativi già sperimentati nell’evoluzione delle politiche integrate per l’occupabilità e l’occupazione realizzate negli ultimi anni in Regione Lombardia.

Legge Regionale 30/2015

La Legge Regionale prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia con lo scopo di:

  • garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona;
  • promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;
  • promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento, agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.

Legge Regionale 4/2010

Con la legge n.19 Regione Lombardia, in coerenza con le funzioni attribuite dal titolo V della Costituzione, governa l'intero sistema di istruzione e gestisce quello di istruzione e formazione professionale nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Legge Regionale 19/2007

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro delineata a livello comunitario nell’ambito della cosiddetta Strategia Europea per l’occupazione ed avviata a livello nazionale dalla Legge 30/2003 (cd. legge Biagi e relativi decreti attuativi), la legge regionale 22/06 è volta a governare le politiche attive del lavoro in Lombardia e a fornire un quadro certo di riferimento all’organizzazione del mercato del lavoro nel territorio lombardo. I principi fondamentali cui si ispira la legge possono essere così sintetizzati:

  • la creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ad una occupazione regolare e di qualità;
  • l’introduzione di forme di flessibilità regolata del mercato del lavoro e contrattata con le parti sociali, in modo da bilanciare le esigenze delle imprese di poter competere sui mercati internazionali con le irrinunciabili istanze di tutela e valorizzazione del lavoro;
  • l’introduzione di nuove tipologie di contratto utili ad adattare l’organizzazione del lavoro ai mutamenti dell’economia ed anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale;
  • la sussidiarietà (sia orizzontale , sia verticale), la leale collaborazione istituzionale e la concertazione sociale come “ratio” fondante degli interventi normativi e regolamentari da parte della Regione e degli enti territoriali.

La legge disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

La legge promuove l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi.

La legge disciplina gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio ordinario quali, in particolare, il trasporto e le mense, la fornitura di libri di testo e materiale didattico e azioni per la lotta alla dispersione scolastica.

Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026

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