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Categoria:
Identità istituzionale

Autonomia e competenze

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Nell’assetto costituzionale vigente, conseguente alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, la Lombardia, come le altre Regioni italiane a statuto ordinario, ha potestà legislativa concorrente in determinate materie e altre competenze legislative residuali. La Regione può altresì emanare regolamenti in tutte le materie di propria competenza.

Lo Stato mantiene la competenza esclusiva nelle materie elencate al secondo comma dell’art. 117 e la potestà di determinare con legge i principi fondamentali cui le regioni dovranno attenersi nelle materie concorrenti.

Le materie di competenza residuale regionale non sono elencate dalla Costituzione e si ricavano, per esclusione, da quelle espressamente ricondotte alla potestà legislativa concorrente o a quella esclusiva statale, con il contributo determinante della giurisprudenza costituzionale. Ne risulta un elenco in movimento, non cristallizzato dalla norma costituzionale, che contempla, per esempio: la polizia amministrativa locale, l’istruzione e formazione professionale, il commercio, l’industria, il turismo, l’artigianato, l’agricoltura, l’assistenza sociale.

Tra le materie di competenza concorrente, sulle quali la regione esercita la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali statali, rientrano: i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, la tutela e la sicurezza del lavoro, la tutela della salute, la protezione civile, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto e navigazione, oltre alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell’energia, al coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario.

A partire da ottobre 2017, nel corso della X Legislatura, la Regione, ha intrapreso il percorso con il Governo e altre Regioni, per rafforzare le proprie competenze nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione. Per saperne di più clicca qui.

Le leggi della Regione devono rispettare la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali: spetta alla Corte Costituzionale giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi regionali eventualmente impugnate dal Governo ai sensi dell’art. 127 Cost.

Dotata di proprio demanio e patrimonio, la Regione, ai sensi dell’art. 119 Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e può stabilire e applicare tributi ed entrate propri, nonché ricevere dallo Stato quote di tributi erariali o contributi speciali per le spese necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Ultimo aggiornamento: 18 Marzo 2026

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