Si ricorda che, come previsto entro il 31 marzo p.v. i soggetti indicati all’art. 3, comma 1, del DM 42/2013 sono tenuti a comunicare, l’elenco delle proprie opere incompiute individuate sulla base dei criteri di cui all’art. 1 del citato decreto.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui sopra, si precisa altresì che:
- saranno considerate ricevibili le comunicazioni pervenute anche successivamente al 31 marzo 2026 purché non oltre il 10 giugno 2026;
- l’obbligo dovrà essere assolto esclusivamente con la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo le modalità dell’Allegato I.5 del D. Lgs.36/2023 e dunque comprensivo della scheda B “Elenco Opere Incompiute” tramite l’apposito applicativo reso disponibile sul portale osservatorio contratti pubblici ;
I soggetti che, non avessero ancora provveduto all’approvazione e successiva trasmissione del Programma triennale dei lavori pubblici, nonché quelli non tenuti al rispetto degli obblighi di cui all’art.37 del D.lgs. 36/2023, dovranno provvedere all’adempimento di cui al predetto DM n. 42/2013 trasmettendo comunque la sola “scheda B” del programma triennale con le modalità sopra indicate.
Ad ulteriore chiarimento, si rappresenta che:
- l’assenza di interventi nella scheda B del programma triennale 2026-2028 approvato si intenderà quale dichiarazione di assenza di opere incompiute;
- le opere incompiute già segnalate nel programma triennale 2025-2027 dovranno essere riproposte per l’anno in corso qualora non sia stata nel frattempo avviata la procedura di affidamento per il completamento dei lavori; i soggetti in indirizzo dovranno indicare fra le opere incompiute quelle che rientrano nella propria titolarità anche qualora la procedura di affidamento e/o l’attività di esecuzione del contratto sia stata gestita da una diversa stazione appaltante/ente.