Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Ammortizzatori sociali

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

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CIGS

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di imprese che devono ridurre o sospendere l’attività lavorativa per affrontare determinate situazioni (c.d. causali).

Dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione in relazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai Fondi di solidarietà.

L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere chiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali (art. 21 D.Lgs. n. 148/2015):

  • riorganizzazione aziendale, anche per realizzare i processi di trasformazione e transizione aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche
  • crisi aziendale
  • contratto di solidarietà

Proroga della CIGS

L’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 prevede la possibilità per le imprese con rilevanza  economica-strategica anche  a  livello  regionale  che  presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel  contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa, di richiedere la proroga dell'intervento di CIGS con causale Riorganizzazione aziendale sino  al  limite  massimo  di  12  mesi, dell’intervento di CIGS con causale Crisi aziendale sino  al  limite  massimo  di  6  mesi e dell’intervento di CIGS con causale Contratto di solidarietà  sino  al  limite  massimo  di  12  mesi.

Ai fini dell'ammissione all'intervento di proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche  azioni  di  politiche  attive concordati con la regione interessata, o con le  regioni  interessate.

Accordo di Transizione occupazionale

L’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, Legge di Bilancio 2022, prevede altresì l'Accordo di Transizione occupazionale che consente alle aziende che abbiano esaurito programmi Cigs per Riorganizzazione o Crisi aziendale di accedere ad un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, i quali hanno accesso al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

Condizione necessaria è la stipula di un accordo sindacale finalizzato alla gestione della transizione occupazionale, che dovrà prevedere interventi diretti al personale in potenziale esubero per favorirne la rioccupazione o l’autoimpiego, attraverso l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e la riqualificazione professionale.

Misura transitoria di integrazione salariale per situazioni di particolare difficoltà

L’articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 216, L. 234/2021, consente ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigs che non possano più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, di richiedere, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica.

L'impresa che intende ricorrere alla Cigs deve darne preventiva comunicazione, ai sensi dell’articolo 24, D.Lgs. 148/2015, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori (RSU o RSA) e alle organizzazioni territoriali sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Richiesta di esame congiunto

Entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra l’impresa, le RSU/RSA o le organizzazioni sindacali territoriali devono presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle   parti,   al   competente  ufficio regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. Per Regione Lombardia la domanda va presentata tramite l’applicativo VertenzeOnLine.

L’intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro i 25 giorni (10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) successivi a quello di ricezione della domanda di esame congiunto, da parte del competente ufficio.

Oggetto dell’esame congiunto

Oggetto dell’esame congiunto in sede pubblica sono i contenuti del Programma di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale:

  • piano degli interventi, oppure piano di risanamento
  • decorrenza prevista dell’intervento di CIGS
  • durata del programma
  • numero dei lavoratori interessati
  • ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario
  • misure previste per la gestione delle eccedenze di personale
  • criteri di scelta dei lavoratori da sospendere
  • modalità della rotazione tra i lavoratori oppure ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

I rappresentanti delle Parti sociali devono inoltre dichiarare espressamente la non percorribilità del Contratto di solidarietà. La dichiarazione non è dovuta per le imprese edili e affini.

Conclusione dell’esame congiunto

L’esame congiunto in sede pubblica si conclude con la redazione di un verbale nel quale vengono riportati i punti del programma di CIGS e l’esito della consultazione. 

Entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale in sede pubblica (o dalla  data di stipula dell'accordo  collettivo  aziendale in caso di Contratto di solidarietà), l’impresa presenta domanda di concessione della CIGS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite l’applicativo telematico CigsOnline, corredata  dell'elenco  nominativo  dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. 

La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.

La concessione del trattamento di CIGS avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ultimo aggiornamento: 04 Febbraio 2026

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