L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere chiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali (art. 21 D.Lgs. n. 148/2015):
- riorganizzazione aziendale, anche per realizzare i processi di trasformazione e transizione aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche
- crisi aziendale
- contratto di solidarietà
Proroga della CIGS
L’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015 prevede la possibilità per le imprese con rilevanza economica-strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa, di richiedere la proroga dell'intervento di CIGS con causale Riorganizzazione aziendale sino al limite massimo di 12 mesi, dell’intervento di CIGS con causale Crisi aziendale sino al limite massimo di 6 mesi e dell’intervento di CIGS con causale Contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi.
Ai fini dell'ammissione all'intervento di proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate.
Accordo di Transizione occupazionale
L’articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, Legge di Bilancio 2022, prevede altresì l'Accordo di Transizione occupazionale che consente alle aziende che abbiano esaurito programmi Cigs per Riorganizzazione o Crisi aziendale di accedere ad un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 12 mesi, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, i quali hanno accesso al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
Condizione necessaria è la stipula di un accordo sindacale finalizzato alla gestione della transizione occupazionale, che dovrà prevedere interventi diretti al personale in potenziale esubero per favorirne la rioccupazione o l’autoimpiego, attraverso l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e la riqualificazione professionale.
Misura transitoria di integrazione salariale per situazioni di particolare difficoltà
L’articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 216, L. 234/2021, consente ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigs che non possano più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, di richiedere, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica.