Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Ammortizzatori sociali

Licenziamenti collettivi

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Ammortizzatori sociali

La procedura di Licenziamento collettivo è regolata dagli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche. Si parla di licenziamento collettivo per indicare la procedura che un’impresa che occupi più di 15 dipendenti deve attuare in presenza di una delle due seguenti condizioni:

  • quando l’impresa ammessa ad un intervento di CIGS ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative;
     
  • quando l’impresa, a seguito di una riduzione o di una trasformazione di attività, o in caso di cessazione della stessa, intenda licenziare almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni in un'unica unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

L’impresa deve avviare la procedura mediante una comunicazione scritta inviata alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. La comunicazione di avvio della procedura deve essere al   competente regionale, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. Per Regione Lombardia la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo va trasmessa tramite l’applicativo VertenzeOnLine.

Nella comunicazione di avvio l’impresa deve dare indicazioni su:

  • i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
  • i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza;
  • il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente;
  • i tempi di attuazione dei licenziamenti;
  • le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della procedura.

Accedi all'applicativo VertenzeOnLine

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle rispettive associazioni, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di attuazione di misure alternative al licenziamento. La fase sindacale deve esaurirsi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa (il termine è ridotto della metà se i lavoratori in esubero sono meno di 10).

Conclusa la consultazione sindacale, l’impresa o le organizzazioni sindacali devono dare comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo al competente regionale o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. Per Regione Lombardia la comunicazione sull’esito della fase sindacale va trasmessa tramite l’applicativo VertenzeOnLine.

Se le parti hanno raggiunto un accordo nella fase sindacale, la procedura si conclude e il datore di lavoro può intimare i licenziamenti.

Esperita la procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare i lavoratori comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. 

Entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto del nominati del luogo di residenza,  della  qualifica,  del  livello  di inquadramento dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di  cui  all'articolo  5,  comma  1, L. 223/1991  devono essere comunicati per iscritto dal datore di lavoro al competente ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della Legge 223/1991.

In Regione Lombardia le comunicazioni ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 devono essere inviate esclusivamente ai competenti uffici della Provincia eo della Città Metropolitana di Milano (consulta l'elenco qui a fondo pagina), in cui è situata l’unità produttiva interessata alla procedura di licenziamento collettivo. Se i lavoratori fanno capo ad unità produttive dislocate in più province del territorio lombardo, le comunicazioni devono essere inviate da parte del datore di lavoro ad ogni Amministrazione Provinciale.

Le comunicazioni di cui all’art. 4 co. 9 L.223/91 non devono essere inviate - neanche per conoscenza - a Regione Lombardia.

 

Modalità di trasmissione delle Comunicazioni ex art. 4 comma 9, L. 223/1991 in Regione Lombardia e modulistica

In Regione Lombardia le comunicazioni ex art. 4, comma 9 della L. 223/1991 devono essere inviata, in una sola copia, ai competenti uffici della Provincia o della Città Metropolitana di Milano (consulta l'elenco qui a fondo pagina), utilizzando la modulistica allegata, debitamente compilata da parte del datore di lavoro. La modulistica è disponibile oltre che sul sito di Regione Lombardia anche sui siti istituzionali delle Province e della Città Metropolitana di Milano.

Il datore di lavoro deve utilizzare lo schema di modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che contiene:

  1. Il possesso del requisito occupazionale di cui all’art.1, comma 1, della L.223/91 nel semestre antecedente l’avvio della procedura (più di 15 dipendenti);
     
  2. l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art.5, comma 1, della L.223/91 (carichi di famiglia, anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative ecc.) ad eccezione della causale “cessazione di attività”;
     
  3. nel licenziare i lavoratori è stato garantito il rispetto dell’art. 6 comma 5 bis della L.236/93 (Tale dichiarazione dovrà essere prodotta esclusivamente in caso di mancato accordo tra le parti per la causale “riduzione di personale”).

Contestualmente alla dichiarazione, devono essere trasmessi da parte del datore di lavoro i seguenti documenti: 

  1. scheda “azienda” debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante;
     
  2. schede “lavoratori” licenziati debitamente timbrate e firmate dal legale rappresentante (ciascuna Amministrazione provinciale dovrà ricevere solo le schede dei dipendenti che prestavano attività lavorativa in una o più unità produttive ubicate nel proprio ambito territoriale);
     
  3. copia dell’accordo sindacale o copia del verbale di esame congiunto in sede pubblica;
     
  4. estremi degli eventuali Decreti Ministeriali di concessione del trattamento C.I.G.S.

Se i licenziamenti dei lavoratori avvengono in periodi differenti, il datore di lavoro trasmette la prima volta tutta la documentazione sopraindicata; nelle comunicazioni relative ai licenziamenti intervenuti in epoca successiva, produrrà solo i documenti di cui ai punti 2), 4) e 5).

 

 

Indirizzi uffici Provinciali e Città Metropolitana di Milano

Provincia di Bergamo
Settore Welfare Turismo e Cultura - Ufficio Mobilità
Via Borgo Santa Caterina 19 - 24124 Bergamo
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia
Settore Lavoro
Via Cefalonia 50 piano 3° - 25124 Brescia
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como
Settore Politiche Attive/Passive al lavoro, Formazione Professionale, Istruzione
Via Volta 44 - 22100 Como
Email: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

Provincia di Cremona
Settore Lavoro e Formazione - Unità Operativa per la Mobilità
Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona  
Email: protocollo@provincia.cr.it 
 
Provincia di Lecco
Settore Formazione Professionale e Lavoro
Corso Matteotti 3B - 23900 Lecco 
Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 
 
Provincia di Lodi
Segreteria Generale, Servizi Interni - Personale - Politiche 
del Lavoro, Istruzione e Formazione professionale - Sanzioni Amministrative 
Via Fanfulla 14 - 26900 Lodi  
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
 
Provincia di Mantova
Ufficio Coordinamento Amministrativo - Rete CPI   
Via Don Maraglio 4 - 46100 Mantova  
Email: provinciadimantova@legalmail.it 
 
AFOL Metropolitana
Centro per l’Impiego di Milano
Via Strozzi 11 - 20146 Milano 
Email: segreteriagenerale@pec.afolmet.it 
 
Provincia di Monza e Brianza 
Settore Lavoro 
Via Grigna 13 - 20900 Monza 
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
                                         
Provincia di Pavia
Servizi per l’Impiego  
Piazza Italia 5 - 27100 Pavia 
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 
 
Provincia di Sondrio
Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura,                    
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Sociali 
Corso XXV Aprile 22 - 23100 Sondrio 
Email: protocollo@cert.provincia.so.it 
 
Provincia di Varese
Settore Lavoro - Unità Operativa Ammortizzatori sociali 
Via Valverde 2 - 2100 VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it 

Indicazioni operative per invio comunicazioni ex art. 4 c.9 L. 223/1991

Documento DOCX - 15.39Kilobyte

Istruzioni per la compilazione dei dati dell'Azienda

Documento DOCX - 16.89Kilobyte

Comunicazione del legale rappresentante per licenziamenti dal 31.12.2016

Documento DOCX - 15.39Kilobyte

Scheda azienda per licenziamenti dal 31.12.2016

Documento DOCX - 18.45Kilobyte

Scheda lavoratore per licenziamenti dal 31.12.2016

Documento DOCX - 17.12Kilobyte

Istruzioni per la compilazione dei dati del lavoratore

Documento DOCX - 18.28Kilobyte

La legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 224 – 238, ha introdotto una procedura di informazione e consultazione preventiva, finalizzata a “garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo” in caso di chiusura e cessazione definitiva dell’attività produttiva sul territorio nazionale.

Comunicazione (art. 1, comma 224, L. 234/2021)

I datori di lavoro che nell’anno precedente abbiano occupato una media di almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 saranno tenuti a darne comunicazione per iscritto, almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4 della L. 223/1991, ai seguenti destinatari:

  • Rsa o Rsu
  • sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  • Regioni interessate
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Ministero dello Sviluppo Economico
  • ANPAL

Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura
  • il numero dei dipendenti e il loro profilo professionale
  • il termine entro cui è prevista la chiusura
     

Piano aziendale (art. 1, comma 228, L. 234/2021)

Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro dovrà elaborare un piano finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, che individui:

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica degli esuberi
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o autoimpiego dei dipendenti coinvolti, che possono essere cofinanziate anche dalle regioni
  • prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa (con finalità di continuazione dell’attività aziendale)
  • eventuali progetti di riconversione del sito produttivo
  • modalità e tempi di attuazione (il piano non può avere comunque una durata superiore ai 12 mesi)

I lavoratori interessati dal piano potranno beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Transizione Occupazionale, ai sensi dell’art. 22 ter del D.Lgs. 148/2015, per un massimo di 12 mesi complessivi, nonché del programma Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL).

Esame del piano aziendale e conclusione del procedimento

Il piano dovrà essere sottoposto agli stessi destinatari della comunicazione e, entro 30 giorni dalla sua presentazione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali convocherà le parti per la discussione e l’esame del piano e per la sua eventuale sottoscrizione.

Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Decorsi i 90 giorni della procedura - anche in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale - il datore di lavoro può avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991 (o procedere ai licenziamenti individuali).

Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre 2025

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