Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Abitare in Lombardia

Servizi di Interesse Economico Generale SIEG

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Servizi di Interesse Economico Generale SIEG

I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale.

I SIEG, in particolare, sono resi nell'ambito di un mercato concorrenziale in cui operano sia soggetti privati sia soggetti pubblici. Si trovano quindi in una zona intermedia tra attività economiche e attività non economiche da gestire in funzione dell'interesse generale.

È fatto obbligo al soggetto concedente di verificare che le compensazioni degli obblighi di servizio concesse per i soggetti gestori di SIEG, siano compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica. Oggetto della verifica è l’accertamento dell'assenza di sovracompensazione degli obblighi di servizio.

Anche i contributi concessi da Regione Lombardia alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposti agli obblighi indicati, in applicazione della disciplina comunitaria e, tra di essi, rientra l’edilizia sociale, come definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e dalla Legge regionale n 16 del 08/07/2016. Occorre ricordare che i Servizi abitativi pubblici (SAP) e i servizi abitativi sociali (SAS) sono considerati servizi di interesse economico generale.

Per i soggetti concedenti e per i soggetti beneficiari di contributi in quest’ambito è, dunque, fatto obbligo di provvedere alla verifica dell’assenza di sovracompensazione degli oneri di servizio.

Si segnala la nuova Decisione della Commissione Europea n. 2630 del 16 dicembre 2025 che ha abrogato la Decisione 2012/21/UE.

La Decisione2025/2630/UE continua a considerare l’edilizia sociale o social housing come servizio di interesse economico generale, ma istituisce l'affordable housing quale nuovo SIEG, ampliando così la capacità degli Stati membri di sostenere gli investimenti pubblici nel settore abitativo anche a beneficio dei nuclei che, pur non essendo svantaggiati, non possono accedere ad alloggi a prezzi accessibili a causa delle condizioni dei mercati.

La Decisione 2025/2630/UE è in fase di attuazione da parte delle Autorità competenti degli Stati membri.

Normativa e provvedimenti di riferimento

Decisione 2012/21UE

Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008

Legge regionale 30 marzo 2016 n.8

Delibera N.6002 del 19 dicembre 2016

Delibera n.727 del 24 luglio 2023

La verifica della compensazione, per i soggetti beneficiari di natura privata è effettuata mediante Piano economico finanziario elaborato ex ante, prima dell’avvio del progetto, e ex post, con periodicità triennale al termine del periodo edificatorio e in fase di gestione.

La verifica ha ad oggetto il calcolo del TIR (Tasso Interno di Rendimento) che, calcolato ex ante e nei successivi momenti di verifica ex post, non sia superiore al TIR soglia definito, assumendo come parametro di riferimento il Rendimento obiettivo del Fondo di Investimento per l’Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti SGR, maggiorato del tasso di inflazione medio annuo e di un premio di 100 punti base. 
Nel quadro attuale, la soglia del tasso interno di rendimento non deve superare il 6%.
Qualora in fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, il soggetto attuatore sarà tenuto a restituire a Regione Lombardia la quota di agevolazione che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall’obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole.

Per la disciplina dei vincoli e dei metodi di calcolo per i soggetti di natura privata e per i soggetti di natura pubblica che optino per l’utilizzo del PEF, si rinvia alla DGR X/6002/2016 (cfr. nello specifico all’allegato A, sezione II).

In Regione Lombardia, la verifica della sovracompensazione sui contributi inquadrati come SIEG nell’ambito dell’housing sociale si svolge per gli enti pubblici, quali i Comuni e le Aler, con una verifica di tipo soggettivo, basato sul calcolo del rendimento degli attivi (art. 5, comma 8, della decisione 2012/21/UE).

In sostanza all’ente destinatario del contributo viene chiesto di compilare il prospetto di redditività dell’attivo con i dati economico-patrimoniali relativi all’attività complessiva di edilizia sociale gestita.

Il sistema è dunque basato sui dati complessivi dei costi e delle entrate relative a uno specifico esercizio, calcolabile sulla base di dati certificati, con un metodo ripetibile nei vari esercizi in grado di dare risultati confrontabili nel corso del tempo. Una volta compilato, il prospetto rende il valore percentuale del parametro di redditività dell’attivo che, nel quadro della disciplina regionale, non può eccedere la soglia dell’8%, ossia quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, con un margine di utile ragionevole.

Per la disciplina dei vincoli e dei metodi di calcolo si rinvia alla DGR n. XII/727 del 24.07.2023 (cfr. allegato A, sezione III).

Per i progetti gestiti da operatori pubblici, strutturati anteriormente al 31.12.2014, gli operatori pubblici sono tenuti alla verifica tramite il Piano economico finanziario secondo il modello applicato ai soggetti di natura privata. È inoltre facoltà dell’operatore pubblico optare per la compilazione del Piano economico finanziario.


Allegati

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2026

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