Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Legalità

Recupero immobili confiscati alla criminalità organizzata

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Contributi a Enti e Concessionari

Con Delibera n. 5482 del 9 dicembre 2025 la Giunta Regionale ha aggiornato i criteri per l’assegnazione dei contributi destinati al recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti agli Enti Locali con atto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Oggetto del contributo regionale è il bene immobile confiscato, da intendersi come unità catastale e relative pertinenze funzionali.

Soggetti beneficiari:

  • Enti Locali ovvero Comuni, Province, Città metropolitana, destinatari di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
  • Soggetti, pubblici o privati, a cui gli enti locali abbiano concesso in uso tali beni per fini sociali e/o istituzionali.

Il contributo è erogato agli Enti Locali, per interventi da realizzare, e ai soggetti concessionari, per interventi già realizzati.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI

  • Manutenzione, restauro e risanamento conservativo;
  • Ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

  • Spese per lavori;
  • Spese tecniche, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori, calcolato al netto dell'IVA;
  • Costi per gli allacciamenti;
  • Oneri per la sicurezza;
  • Oneri di collaudo;
  • IVA.

CONTRIBUTO REGIONALE 

Il contributo regionale è concesso nel limite massimo di 200.000 euro.

Il contributo regionale è concesso nel limite massimo di 250.000,00 euro, se il progetto è di interesse sovracomunale per destinazione/fruitori/servizi.

In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, per la concessione ai comuni sono stabiliti i seguenti limiti percentuali, sulla base della popolazione residente risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica:

  1. 90% del costo complessivo del progetto di recupero, per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
  2. 80% del costo complessivo del progetto di recupero, per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 7.000 abitanti;
  3. 60% del costo complessivo del progetto di recupero, per i comuni con popolazione residente superiore ai 7.000 abitanti.

Per il contributo assegnabile agli altri soggetti resta confermata la previsione generale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. n. 34/1978, che indica la percentuale massima del 50% del costo complessivo del progetto di recupero.

Per i beni il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale la percentuale di finanziamento è determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune al quale il bene è stato trasferito, solo nel caso in cui la domanda sia presentata dal Comune.

Regione eroga i contributi agli enti locali in via prioritaria, per:

  • l'utilizzo, come uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza e protezione civile;
  • il riadattamento di beni immobili da adibire alla protezione di vittime della violenza di genere;
  • i beni immobili il cui progetto di recupero sia di interesse sovracomunale, comprovato da specifici atti convenzionali/amministrativi perfezionati con gli altri comuni coinvolti nell’utilizzo del bene;
  • i beni immobili per i quali è stato già formalmente individuato il soggetto concessionario.

Il contributo regionale non è cumulabile con altri finanziamenti regionali riferiti ai medesimi interventi.

In caso di beneficio di contributi erogati da enti pubblici o privati, il contributo regionale, nei limiti anzidetti, è determinato tenuto conto degli altri contributi e comunque entro e non oltre la copertura dell’intero costo dell'intervento.

Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande, fatte salve le priorità di cui al punto 8 del paragrafo 3, della D.G.R. n. 5482/2025.

Il bene immobile, che abbia già beneficiato di un finanziamento regionale, può beneficiare di un nuovo contributo regionale trascorsi 15 anni dalla conclusione dei lavori oggetto del precedente finanziamento.

Il contributo regionale è erogato:

  • all'ente locale, in due tranche, di cui la prima, pari al 50% del contributo complessivo spettante, alla sottoscrizione del contratto con l’impresa esecutrice dei lavori, e la seconda, a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente;
  • al soggetto concessionario, in un'unica soluzione, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione del contributo.

Nel triennio 2026-2028 per gli Enti locali, stanziamento complessivo pari a 6.223.721,86 euro

Nel biennio 2026-2027 per i Concessionari, stanziamento complessivo pari a 600.000,00 euro.

Come presentare domanda

La domanda di accesso al contributo regionale deve essere firmata dal legale rappresentante oppure, da persona delegata, in forza di specifico atto, e presentata per singolo bene, esclusivamente on lineattraverso il portale Bandi e Servizi (BeS).

L'ente locale presenta la domanda dal giorno 1° febbraio al giorno 31 marzo di ogni anno e, comunque, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione.

Enti Locali - Come accedere al contributo 

Per i soggetti concessionari non c'è limitazione temporale, può essere presentata in ogni momento dell'anno, e comunque entro 6 mesi dalla dichiarazione dell'ente locale di approvazione degli interventi realizzati dal concessionario.

Soggetti concessionari - Come accedere al contributo


Responsabile

PIETRO CARATTI DI VALFREI

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E POLIZIA LOCALE

tel.: 02 6765 1517

pietro_caratti@regione.lombardia.it

Termini e conclusione del procedimento

La competente Struttura regionale adotta il provvedimento di assegnazione dei fondi e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario:

  • entro il 30 giugno dell'anno in cui è stata presentata la domanda da parte dell'Ente Locale
  • entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, presentata dal soggetto concessionario.

Il procedimento non è soggetto al silenzio-assenso.

 

Diritti e Tutele

Gli Istanti possono richiedere, in qualsiasi momento, informazioni circa lo stato dei procedimenti in corso che li riguardino nel seguente modo:

  • contattando telefonicamente la Struttura Legalità, beni confiscati e usura, Polizia Locale, sistemi informativi di sicurezza integrata della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, contattando i seguenti recapiti telefonici: tel. 02 6765 1517, 02 6765 3020, 02 6765 2344
  • mediante PEC indirizzata a: sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Avverso il provvedimento amministrativo, ritenuto lesivo degli interessi legittimi del soggetto proponente, è esperibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità stabilite dal "Codice del processo amministrativo" di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto).

Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento, è:

Alberto Cigliano
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
pec sicurezza@pec.regione.lombardia.it

Contatti

  • Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile

    Struttura Legalità, beni confiscati e usura, Polizia Locale, sistemi informativi di sicurezza integrata:

    Tel.:02 6765 1517, 02 6765 3020, 02 6765 2344, 02 6765 5358

    e-mail: polizialocale_osservatorio@regione.lombardia.it

Allegati

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2026

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