Contributi ed esenzione dagli obblighi tributari
Regione Lombardia sostiene le vittime del dovere e i loro familiari con erogazione di contributi ed esenzione dagli obblighi tributari.
Le misure di sostegno sono concesse a condizione che la vittima del dovere risulti residente o prestante servizio in Regione Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere. Le misure di sostegno sono concesse anche al familiare (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) a condizione che, al momento dell'evento, risulti anagraficamente convivente con la vittima del dovere o destinatario di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima.
Le misure di sostegno si applicano per eventi verificatisi a decorrere dal 2018. Il contributo massimo è di 20.000 euro ed è erogato per spese conseguenti e connesse all’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e sostenute entro un anno dall'evento medesimo.
Di seguito le spese ammissibili:
- rate del mutuo per l’acquisto della prima casa o canone di locazione relativo all’abitazione principale;
- spese per assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica, esercitata presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
- spese scolastiche e universitarie;
- spese funerarie.
Il contributo è erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’esenzione dagli obblighi tributari è riconosciuta per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni
Riferimenti normativi:
L. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), l.r. n. 10 del 3/5/2004, Regolamento regionale (r.r.) 1/2019 e Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 2402 del 24/02/2025.
DEFINIZIONE DI "VITTIMA DEL DOVERE"
La Legge Regionale n.10/2004, modificata dalla Legge Regionale n.4/2018, all'art. 1 bis richiama, per la definizione di "vittima del dovere", i commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria dell'anno 2006).
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (ossia: i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo Forestale dello Stato, i funzionari di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo di Polizia femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego...), e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
I dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy, come specificato nell’Informativa allegata.
Come presentare domanda
La domanda di contributo per le spese, conseguenti e connesse all’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, va trasmessa alla Struttura “Legalità, beni confiscati e Polizia Locale” della Direzione Generale “Sicurezza e Protezione Civile”, utilizzando l’apposita modulistica.
La domanda:
- deve essere presentata entro un anno dal riconoscimento di vittima del dovere;
- va compilata in ogni sua parte;
- deve essere obbligatoriamente sottoscritta;
- va trasmessa all’indirizzo pec: sicurezza@pec.regione.lombardia.it
Sia la domanda che tutti gli allegati devono essere inoltrati in formato PDF.
La domanda per l’esenzione degli obblighi tributari regionali è da trasmettere alla struttura regionale competente in materia tributaria, UO “Tutela delle Entrate Tributarie Regionali”, della Direzione Centrale “Bilancio e Finanza”, indirizzo e-mail: presidenza@pec.regione.lombardia.it, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni
Responsabile
PIETRO CARATTI DI VALFREI
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E POLIZIA LOCALE
tel.: 02 6765 1517
Termine e conclusione del procedimento
La Struttura “Legalità, beni confiscati e Polizia Locale” conclude l'istruttoria della domanda e adotta il provvedimento finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale, con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.
Qualora nel corso dell'attività istruttoria la domanda risulti incompleta o irregolare, la struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente, che può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
In tale caso i termini per l'adozione del provvedimento finale iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine di presentazione delle rettifiche ed integrazioni.
Il procedimento non si conclude con il silenzio/assenso dell'Amministrazione.
Diritti e Tutele
I richiedenti possono ottenere informazioni sullo stato dei procedimenti di richiesta di contributo in qualsiasi momento:
- contattando la Struttura "Legalità, beni confiscati e Polizia Locale", tel.: 02/ 6765 3020; 02/ 6765 1517
- tramite mail PEC: sicurezza@pec.regione.lombardia.it
È possibile presentare ricorso al TAR della Lombardia secondo le modalità stabilite dal "Codice del processo amministrativo" di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto).
Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di concessione del contributo, è:
Alberto Cigliano
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
pec sicurezza@pec.regione.lombardia.it
Contatti
-
Informazioni sulle modalità e lo stato di erogazione del contributo possono essere richieste alla Struttura “Legalità, beni confiscati e Polizia Locale” tramite:
- e-mail: polizialocale_osservatorio@regione.lombardia.it;
- tel.: 02/6765 3020; 02/ 6765 1517.
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