Ecco le modalità per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale previsti dal Titolo V della legge regionale 5 dicembre 2008-n.31.
Il piano di indirizzo forestale (o semplicemente “PIF”) è previsto dalla l.r. 31/2008, che lo definisce (art. 47, comma 3) come strumento:
- di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano;
- di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;
- di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi;
- per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere.
In altri articoli, inoltre, la l.r. l.r. 31/2008 assegna al PIF il compito di:
- individuare e delimitare le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni dell’art. 3 della legge in parola (art. 42, c. 6);
- delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definire modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità alla legge stessa, ed ai provvedimenti della Giunta regionale (art. 43, c. 5: si tratta della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.);
- prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di compensazione in relazione ad alcuni particolare interventi (art. 43, c. 6);
- poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;
- regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 50, comma 4 (Norme Forestali Regionali, r.r. 5/2007);
- contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente (art. 59, c. 2).
Ulteriori informazioni possono essere chieste agli Uffici Territoriali Regionali o a comunità montane e parchi regionali.
I presenti criteri sono stati approvati con d.g.r. 7728 del 24 luglio 2008 e pubblicati sul BURL n° 34, 1° supplemento straordinario, del 19.08.2008.
La parte III, "Procedure amministrative" è stata interamente sostituita con d.g.r. 6089 del 29 dicembre 2016, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 2 del 9 gennaio 2016.
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