Descrizione
Spesso le persone confondono due termini, "disboscamento" e “taglio del bosco”. In realtà essi indicano due concetti molto differenti:
- il "disboscamento" o “trasformazione del bosco” indica l'eliminazione del bosco per far posto a case, strade, piste da sci o campi coltivati; vi è in altre parole un cambio di destinazione d’uso del suolo
- il “taglio del bosco” o “taglio colturale” indica l'abbattimento di un certo numero di alberi per ricavare dalla foresta il legname indispensabile per la nostra economia o per eliminare le piante malate, pericolose o secche. In questo caso, il terreno rimane bosco e le piante ricresceranno o dovranno essere ripiantate
Il “taglio del bosco” è chiamato anche “taglio della legna (o del legname” o “raccolta del legname” e non comporta la distruzione del bosco, ma serve a ricavare il legno di cui l’Uomo ha bisogno e per eliminare piante malate, compromesse o pericolose.
Il “taglio del bosco”, ammesso dalle leggi che tutelano la foresta, è regolamentato dalle leggi delle Regioni. In Italia, infatti, la materia forestale è di competenza esclusiva delle regioni, in base all’art. 117 della Costituzione. Lo Stato tuttavia definisce alcune linee guida, concertate con le regioni.
Le principali leggi che regolano il taglio del bosco sono le seguenti:
- Codice sul Paesaggio (Decreto Legislativo n.42/2004, articoli 136, 142 e 149)
- Testo Unico delle foreste e delle Filiere del legname (D.lgs. 34/2018, in particolare art. 6)
- Testo Unico regionale sull’agricoltura e le foreste (Legge regionale n. 31/2008, articolo 50)
- Norme Forestali Regionali (Regolamento regionale 5/2007)
Ovviamente, il "taglio del bosco" deve essere fatto con precisi criteri tecnici qualitativi, che mirano a mantenere sana la foresta ed a permettere la nascita e la crescita di nuove piante ("rinnovazione naturale"). Questi criteri tecnici sono ricavati dalla “selvicoltura”, che è una scienza che studia il bosco, la sua crescita e le modalità per gestirlo in maniera rispettosa dell’ambiente.
Attenzione però, non tutte le regole e gli interventi ammessi dalla selvicoltura solo legittimi: le leggi consentono solo gli interventi previsti e autorizzati dalla normativa in materia, ossia dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007. Un intervento, anche se tecnicamente razionale, ma non previsto e non autorizzato dalla normativa in materia è perciò sanzionabile.
Tutto il dettaglio delle regole regionali sul taglio del bosco sono contenute in un regolamento chiamato “Norme Forestali Regionali” (Regolamento regionale n. 5/2007) e sono ispirate ai criteri tecnici della selvicoltura. Esse si applicano su tutti i boschi definiti come tali dall’art. 42 della l.r. 31/2008 nonché sui terreni gravati dal vincolo idrogeologico (apposto col Regio decreto 3267/1923) e precisano:
- le regole generali per poter considerare un "taglio del bosco" come "taglio colturale"
- come chiedere il permesso per tagliare il bosco
In estrema sintesi, le regole regionali sul taglio del bosco possono essere così sintetizzate:
- obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nelle “Norme Forestali Regionali”
- obbligo di presentare una “denuncia di taglio” attraverso una procedura informatizzata, che effettua automaticamente una serie di controlli
- nella maggior parte dei casi (circa 85%), il permesso di effettuare il taglio è acquisito immediatamente, negli altri casi (circa 15%), è necessario attendere l’autorizzazione dell’ente forestale, soggetta però a “silenzio assenso dopo 45 o 60 giorni
- in alcuni casi, è necessario allegare alla denuncia elaborati tecnici e/o è necessario far eseguire i lavori di taglio da ditte specializzate
- tutti i tagli “denunciati” dal 1° marzo 2011 sono visionabili da chiunque accedendo al geoportale, nel servizio di mappa “Ubicazione tagli boschivi” (per motivi di riservatezza, non vi sono dati personali)
- la Regione è obbligata ad effettuare ogni anno controlli a campione in bosco
- le irregolarità sono sanzionate
Al fine di conoscere dove e chi effettua gli interventi di taglio del bosco e quindi l’esecuzione dei necessari controlli che verificheranno il rispetto delle regole regionali, ogni taglio deve essere sempre preceduto da una "denuncia di taglio", che deve essere presentata a cura dell’esecutore del taglio mediante procedura informatizzata (vedi pagina “La denuncia informatizzata di taglio bosco”) attraverso il portale SISCO.
I seguenti “enti forestali” ricevono le “denunce di taglio”, rilasciano le autorizzazioni (nei casi previsti) e possono anch’essi effettuare i necessari controlli:
- i parchi e riserve regionali, per i boschi compresi in queste aree protette
- le Comunità montane, per i boschi di montagna fuori dalle aree protette
- la Provincia di Sondrio, nel caso del Comune di Sondrio
- le Strutture AFCP (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) della Regione Lombardia, dislocate nei capoluoghi di provincia presso le Sedi Territoriali Regionali, nei restanti casi
Regione Lombardia ha in essere da alcuni anni una convenzione coi Carabinieri forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) per effettuare un numero minimo di controlli, pari al 2% delle denunce di taglio presentate ogni anno. I tagli irregolari o effettuati senza la preventiva denuncia sono sanzionabili in base all’art. 61 della l.r. 31/2008, che si applica a tutti i boschi definiti come tali dall’art. 42 della l.r. 31/2008.
In conclusione, il “taglio del bosco”, se effettuato correttamente e nel rispetto delle normative da personale qualificato, non è dannoso ma permette di ricavare il materiale legnoso necessario all’economia e a mantenere sano il bosco.
Si pensi che in Lombardia si preleva ogni anno meno del 20% della crescita in volume del bosco. In altre parole, grazie alla crescita (in diametro e in altezza) degli alberi, ogni anno il legname dei nostri boschi cresce di circa 3 milioni di metri cubi, mentre sono tagliati solamente circa 600.000 metri cubi. E’ come se ogni anno prelevassimo dalla banca meno del 20% degli interessi, lasciandovi il resto e tutto il capitale.
Il taglio del bosco non ha invece nessun effetto sull’espansione del bosco e sulla neocolonizzazione dei terreni abbandonati dall’agricoltura: in questo caso, la causa ricade esclusivamente sull’abbandono delle terre marginali e non più utilizzate a fini agricoli o pastorali. Il bosco, in questo caso, si riprende lo spazio che l’Uomo gli aveva sottratto secoli o millenni fa. Per evitare che il bosco chiuda prati, pascoli e ambienti aperti, l’unica soluzione che si può trovare è il mantenimento delle attività agricole e pascolive sui terreni.
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