Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Normativa settore forestale

Interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli

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Normativa settore forestale

La legge regionale 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), prevede all’art. 44 “Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo” comma 6, la possibilità che Regione Lombardia definisca le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.

Regione Lombardia ha provveduto, nei primi anni di applicazione della legge, a mettere in pratica questa importante liberalizzazione, individuando alcuni interventi che non richiedono più autorizzazione idrogeologica:

  • gli interventi eseguiti in conformità agli articoli 71, comma 1, 76 e 78 del regolamento regionale 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
  • gli interventi di trasformazione di boschi di neoformazione per creazione di superfici a prato o pascolo o altra copertura erbacea permanente realizzabili in base al paragrafo “1.4.a) Esonero dall’autorizzazione paesaggistica” della delibera 675/2005.

Con delibera 773 del 11 ottobre 2013, sono stati individuati ulteriori casi di liberalizzazione, annoverando altri interventi di interesse prevalentemente agricolo, che attualmente costringono imprese e cittadini a chiedere un’autorizzazione, la cui competenza risiede in capo, normalmente, all’amministrazione comunale. Fra tali interventi, la posa di cartelli e staccionate, la manutenzione e la sistemazione di sentieri, mulattiere e muretti a secco, la posa di tavoli, panchine e barbecue e altri piccoli lavori, purché comportino limitati movimenti di terra.

Alcuni interventi sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli solo qualora siano realizzati in terreni senza o con modeste limitazioni alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica di cui all’articolo 57 della l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio).

Contestualmente, la Giunta regionale ha precisato che gli interventi “di irrilevante impatto”:

  • non costituiscono “mutamento di destinazione d’uso del suolo” ai sensi dell’art. 4 quater, comma 5 bis della l.r. 31/2008 e quindi non sono soggetti al pagamento dei relativi oneri;
  • non costituiscono “trasformazione del bosco”, salvo alcuni casi particolari indicati, e quindi non richiedono la relativa autorizzazione e non sono soggetti ai relativi oneri compensativi.

La delibera 773/2013 è pubblicata sul BURL n. 43 serie ordinaria del 21.10.2013

Per informazioni sulle singole pratiche, rivolgersi agli enti competenti per le istruttorie (Comuni, Enti gestori di parchi regionali e di riserve regionali, Comunità montane, Uffici Territoriali Regionali e Provincia di Sondrio)

Contatti

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo 2026

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