Descrizione
La pianificazione regionale delle attività estrattive da cava è disciplinata dal Titolo II della l.r. 14/98, la quale prevede che, sulla base di criteri e direttive emanati dalla Regione, ogni Provincia rediga, adotti e proponga un Piano cave.
La pianificazione provinciale è effettuata sulla base dei bacini d’utenza e dei relativi fabbisogni di materiale previsti, dell’ubicazione e della consistenza dei giacimenti, delle caratteristiche del territorio e della pianificazione territoriale già in essere.
I Piani possono essere articolati per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, pietre ornamentali, rocce per usi industriali, pietrisco e torba) e hanno durata massima ventennale per il settore lapideo e decennale per gli altri settori.
I Piani localizzano le aree in cui è prevista l’attività di cava (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE, ed eventuali cave di riserva per opere pubbliche e cave di recupero) e ne individuano le principali caratteristiche, quali le quantità massime estraibili, la tipologia di estrazione (in falda o a secco), la profondità massima raggiungibile, la destinazione finale delle aree al termine del recupero ambientale, l’eventuale presenza di vincoli e altre eventuali prescrizioni.
I Piani cave, infine, comprendono la normativa tecnica, che contiene, tra l’altro, norme generali e particolari per la coltivazione di cava e norme relative al recupero ambientale.
Di seguito si riportano i link ai Piani cave, comprese eventuali modifiche e integrazioni. L'elenco comprende i Piani cave vigenti, quelli scaduti e quelli in istruttoria.
Piani cave
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