Fusioni e incorporazioni di Comuni in Lombardia
Procedimento per le fusioni/incorporazioni, modifiche circoscrizionali e di denominazione comunali (Artt. 4,5 e 6 della L.R. 29/2006)
Promozione dell'iniziativa legislativa
L’iniziativa legislativa può essere esercitata da (art. 34 dello Statuto di Regione Lombardia):
- ciascun Consigliere regionale;
- il Presidente della Giunta regionale;
- il Consiglio delle Autonomie locali;
- almeno cinquemila elettori;
- ciascun Consiglio provinciale;
- i Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
Ciascun progetto di legge dovrà essere accompagnato da una relazione che ne evidenzi le motivazioni, nonché da adeguata cartografia (per le fusioni/incorporazioni/modifiche circoscrizionali).
L’iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei Comuni interessati, attivata secondo le procedure e le modalità previste dalla legge regionale n. 29/2006.
Richiesta attivata dai Comuni
Per richiedere l’iniziativa del Presidente della Giunta regionale, ciascun Consiglio comunale dovrà:
- adottare a maggioranza dei componenti una deliberazione preliminare che approvi il progetto di fusione/incorporazione o la relazione con le motivazioni per la modifica di circoscrizioni/denominazione comunale e riporti la formulazione del quesito referendario;
- stabilire un termine, non inferiore ai 60 giorni, entro il quale dovranno essere presentate osservazioni e proposte sull’iniziativa (confronto preliminare);
- procedere alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’ente e sui vari canali di comunicazione quale avviso di avvio del procedimento;
- trasmettere la delibera entro 10 giorni dalla data di approvazione alla Struttura regionale competente in materia di Enti Locali;
- effettuare nel medesimo termine di almeno 60 giorni confronti preliminari pubblici, per acquisire il parere delle parti sociali ed economiche.
Recepite le eventuali osservazioni regionali e valutate quelle eventualmente pervenute durante il confronto preliminare, ciascun Comune potrà deliberare sull’effettuazione di referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
Eventuale istanza preliminare degli elettori residenti
La richiesta comunale di iniziativa potrà essere altresì attivata su istanza degli elettori residenti, che potranno presentare richiesta al rispettivo Comune ai fini dell’attivazione del confronto preliminare. Se tale richiesta sarà stata presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nel Comune, non sarà necessario effettuare il confronto preliminare.
La procedura potrà anche essere avviata dai rispettivi Comuni, eventualmente mediante modalità diversificate (raccolta-firme/deliberazioni di Consiglio comunale).
Il Comune che avrà ricevuto la richiesta degli elettori dovrà informare gli altri Comuni interessati entro i successivi 30 giorni, trasmettendo loro una propria deliberazione di Consiglio comunale favorevole all’istanza degli elettori, con contestuale approvazione della relativa relazione/progetto, corredata da adeguata cartografia d’inquadramento. Gli altri Comuni dovranno a loro volta procedere all’adozione delle rispettive deliberazioni e trasmetterle entro 30 giorni a tutti gli altri Comuni interessati. Spetterà successivamente ai Comuni informare la Struttura regionale competente entro 30 giorni e, in mancanza di osservazioni della stessa nel termine di 60 giorni, gli stessi potranno deliberare sull’effettuazione del referendum consultivo comunale.
In caso di mancata deliberazione o di riscontro negativo da parte di uno o più Comuni, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell’iniziativa legislativa s’intenderà conclusa con esito negativo.
Referendum consultivo comunale
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per il confronto preliminare e comunque decorso quello per il ricevimento delle osservazioni regionali, i Consigli comunali interessati potranno deliberare - a maggioranza dei propri componenti e pena la conclusione della procedura - sulla effettuazione del referendum consultivo comunale.
Il referendum si svolgerà secondo i rispettivi Statuti, che ciascun Comune avrà preventivamente adeguato alla procedura di cui alla l.r. 29/2006, e Regolamenti di partecipazione popolare, dei quali anche ciascun Comune dovrà dotarsi.
Validità ed esito del referendum consultivo comunale
Il referendum dovrà riguardare gli elettori dei Comuni interessati; aventi diritto al voto saranno gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali. Gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) saranno convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.
Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.
La votazione s’intenderà favorevole in caso di conseguimento, in ogni Comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.
All’esito della procedura, ciascun Consiglio comunale potrà presentare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e allegando i risultati della consultazione referendaria e la rendicontazione delle spese referendarie sostenute, richiesta al Presidente della Giunta regionale per la presentazione del relativo progetto di legge.
Successivo iter regionale
Il Presidente della Giunta regionale, compiute le necessarie verifiche, trasmetterà il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro 90 giorni dalla ricezione delle richieste e comunicherà la decisione assunta ai Comuni richiedenti entro i successivi 20 giorni.
Il Presidente del Consiglio trasmetterà il relativo progetto di legge alla Provincia/Città metropolitana/Comunità montana di appartenenza dei Comuni interessati, affinché esprimano proprio parere (che si intenderà comunque favorevole nel caso in cui questi non pervengano entro il termine di 30 giorni).
Il Consiglio regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, potrà assumere, su proposta della Commissione competente, i referendum consultivi effettuati dai Comuni interessati, in luogo di disporre l’effettuazione di referendum regionale e approvare infine apposita legge regionale istitutiva del nuovo Comune/di incorporazione/di modifica delle circoscrizioni/denominazione comunali.
Nel caso invece in cui il Consiglio regionale non assuma i risultati del referendum consultivo comunale, potrà disporre l’effettuazione di referendum consultivo regionale (mediante deliberazione assunta entro il 1° aprile di ogni anno).
La legge istitutiva del nuovo Comune entrerà in vigore, di norma, il 1° gennaio dell’anno successivo.
Rimborso delle spese referendarie
La Regione rimborserà i Comuni per le spese referendarie relative ai componenti di seggio, agli straordinari del personale, al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica, alla stampa dei materiali per la votazione (manifesti, verbali, registri) e all’allestimento dei seggi, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. In caso di esito referendario negativo, i Comuni potranno richiedere il rimborso unicamente mediante deliberazioni di richiesta di avvio dell’iter legislativo al Presidente della Giunta regionale.
Come accedere
Invio di apposita domanda di avvio dell’iter di fusione/incorporazione comunale all’indirizzo di posta elettronica certificata: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it
Responsabile
Alessandro Nardo - ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
tel. 0267650219
Contatti
-
Enrico Dall'Oglio
tel. 02 6765 3772
e-mail: enrico_dalloglio@regione.lombardia.it
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