Gestione associata obbligatoria di funzioni e servizi comunali
L’art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modifiche integrative, tra cui le novità introdotte dalla Legge Delrio n. 56/2014, prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino ai 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quella di una o più isole e il Comune di Campione d’Italia, devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione o convenzione, le funzioni fondamentali.
Funzioni fondamentali da gestire in forma associata
Le funzioni fondamentali individuate dalla normativa nazionale sono:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
Limite demografico
La normativa nazionale prevede che il limite demografico minimo delle Unioni di Comuni e delle convenzioni sia di 10.000 abitanti, ovvero di 3.000 abitanti se i Comuni appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, fermo restando che, in tal caso, le Unioni di Comuni devono essere formate da almeno tre comuni. Il limite non si applica alle Unioni di Comuni già costituite.
Regione Lombardia con la Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 22 ha introdotto dei diversi limiti demografici. All’art. 8 e all’art. 9 si prevede che: l'insieme dei Comuni, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata tramite Unione di Comuni o convenzione, deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. La popolazione complessiva residente nei territori dei comuni tenuti all'obbligo di cui al presente comma è calcolata alla data del 31 dicembre 2009.
Scadenze
Il DL Milleproroghe 2024 all’ art.21 rimuove le scadenze temporali per l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, di cui all’ art.14 commi 31-ter e 31 quater del d.l.n. 78/2010.
Possibili deroghe regionali
La Legge Regionale n. 22/2011, oltre all’introduzione di diversi limiti demografici, ha previsto la possibilità di deroga da parte della Giunta Regionale in caso di documentata impossibilità a raggiungere tali limiti.
Con la Legge Regionale n. 24/2014 è stato ripreso il tema delle deroghe ampliando la casistica rispetto alla normativa regionale precedente.
Viene fatta salva la possibilità di deroga per i limiti demografici e sono aggiunti casi in cui la deroga si estende non alla gestione associata, ma al singolo Comune.
In particolare, come previsto dall'art. 21 comma 4, possono richiedere la deroga i Comuni che si trovano nelle seguenti situazioni:
a) sono confinanti unicamente con comuni non tenuti all’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata e non intenzionati ad associarsi con il comune in obbligo;
b) hanno superato la soglia demografica prevista per l’obbligo di gestione associata ai sensi del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Come accedere
Per qualsiasi informazione relativa alla gestione associata obbligatoria rivolgersi alla Unità Organizzativa Enti locali, Montagna, Aree interne.
Responsabile
Monica Bottino
ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
tel. 0267658477
monica_bottino@regione.lombardia.it
Contatti
-
Marco Molinari
tel. 02 6765 2486
e-mail: marco_molinari@regione.lombardia.it
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