Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da attività produttive

Caratterizzazione delle emissioni odorigene

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Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da attività produttive

Caratterizzazione delle emissioni odorigene: la linea guida regionale

Regione Lombardia è stata una delle prime regioni a dotarsi di una linea guida (Dgr 15 febbraio 2012 - n. 3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”) finalizzata a fornire agli operatori una serie di strumenti di carattere tecnico-amministrativo volti a gestire il tema delle molestie olfattive, sempre più diffuso sul territorio e non disciplinato in maniera puntuale dalla normativa nazionale.

La linea guida, elaborata a seguito di un lungo percorso che ha visto la collaborazione di soggetti pubblici e privati, nasce dalla considerazione che un'attività produttiva per poter esercire senza limitare le attività del vicinato deve considerare anche l’impatto odorigeno che essa provoca e tale impatto deve essere oggettivo, quindi quantificabile e misurabile. Pertanto, già in fase di progettazione è necessario considerare accuratamente le azioni da mettere in atto per prevenire la formazione e la diffusione di tale inquinante e dotarsi di regole gestionali che possano limitare il più possibile il rilascio di sostanze odorigene.
Ogni punto emissivo dovrà essere adeguatamente caratterizzato, tenendo conto anche dell’impatto che potrà avere sul territorio. Inoltre, in sede di autorizzazione dovrà essere associato a quel dato punto emissivo una sua portata massima d’odore, che dovrà essere verificata agevolmente sia in termini di emissione che in termini di immissione.

Con le modifiche apportate dal D.lgs 183/2017 alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006 è stato introdotto l’art.272bis che – in sintesi – ha previsto:

  • comma 1: che “la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo”;
  • comma 2: che “Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo”.

Alla luce delle modifiche apportate, che hanno legittimato la facoltà delle Regioni di emanare indirizzi sul tema della caratterizzazione delle emissioni odorigene ed in attesa degli eventuali indirizzi previsti al comma 2 dell’art.272bis, in Regione Lombardia continua ad applicarsi la Linea guida adottata con la Dgr 15 febbraio 2012 - n. 3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”

Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio 2026

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