Il procedimento ordinario di bonifica è disciplinato dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si articola in sottofasi secondo un percorso tecnico-amministrativo che guida i diversi soggetti coinvolti dal momento della comunicazione dell’evento di contaminazione fino all’ultimazione delle azioni necessarie alla conclusione del procedimento. Si elencano di seguito i principali passaggi.
Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 10 ottobre 2023. n.3 "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati" ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune.
Per approfondimenti visitare la pagina Videolezioni:la gestione dei procedimenti di bonifica disponibile anche nella sezione link
Fasi procedimentali
- Il procedimento può prendere avvio dalla comunicazione/notifica di potenziale o conclamata contaminazione, da parte o del soggetto responsabile, o del soggetto non responsabile oppure da parte della P.A.
- Indagini preliminari: hanno lo scopo di verificare l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
- Se nel corso delle indagini preliminari si accerta il superamento delle CSC, possono essere attuate misure di prevenzione e misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE)
- Procedura di individuazione del responsabile: è di competenza dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, una volta ricevuta dal soggetto incolpevole o da una P.A. la comunicazione di un evento di superamento dei livelli di CSC o di pericolo attuale e concreto di superamento.
- Piano di caratterizzazione (PDC) - art. 242, comma 3. Consiste nell’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali per ottenere informazioni di base ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza del sito. I requisiti del PDC sono indicati dell'Allegato 2 al dlgs 152/2006. Il piano di caratterizzazione è approvato dalla amministrazione competente mediante un provvedimento espresso.
- Analisi di rischio sanitario-ambientale (ADR) - art. 242, comma 4. Sui risultati della caratterizzazione è applicata l’analisi di rischio sito specifica per determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR). L’ADR deve essere presentata con i requisiti di cui all’Allegato 1 alla amministrazione competente che lo approva mediante provvedimento espresso.
- Piano di Monitoraggio - art. 242 - commi 5 e 6. Il monitoraggio del sito può essere prescritto dalla Conferenza di Servizi di approvazione dell’analisi di rischio, ai fini della stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e alla destinazione d’uso del sito. Il piano di monitoraggio deve essere presentato, con la documentazione individuata dal comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, all’amministrazione competente che lo approva mediante provvedimento espresso.
- Progetto operativo di bonifica (POB)- art. 242, comma 7 e art. 249. La documentazione è individuata dal comma 7 dell'art. 242 e art. 249 del D.Lgs. 152/2006, con i criteri di cui all’'Allegato 3, ovvero all’Allegato 4 in caso di procedure per i siti di ridotte dimensioni (art. 249). Il Progetto Operativo di Bonifica deve essere presentato all'amministrazione competente che lo approva con un provvedimento espresso.
- Certificazione di Avvenuta Bonifica (C.A.B.), è disciplinata dalla D.G.R. 23 maggio 2012 n. 3509. Il completamento degli interventi e la relativa conformità al progetto approvato sono accertati dalla Provincia, sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA. La certificazione è trasmessa al Comune, alla Regione, ad ARPA e al Prefetto e costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie previste dall’art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Responsabile del procedimento
Alessandra Norcini
Dirigente Unità Organizzativa Valutazioni Ambientali e Bonifiche
tel. 0267658341
alessandra_norcini@regione.lombardia.it
N.B. Responsabile del procedimento per i soli siti di competenza regionale (siti di interesse regionale, SIR) ai sensi della legge 3/2023.
Diritti e Tutele
Titolare del potere sostitutivo:
Roberto Laffi
Direttore Generale Direzione Generale Ambiente e Clima
tel. 02 67655194
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono riconosciuti dalla legge 241/90 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, in particolare:
- la partecipazione del soggetto interessato alle Conferenze di Servizi istruttorie indette dall’amministrazione pubblica, al fine di garantire il contraddittorio con il soggetto stesso;
- l’accesso agli atti della documentazione depositata presso l’amministrazione secondo la normativa vigente, ai fini della visura o l’estrazione in copia della stessa;
- Accesso alle informazioni tecnico-procedurali e normativa statale e regionale in materia di bonifica di siti contaminati è disponibile sul portale istituzionale.
Accedi al servizio
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La documentazione deve essere trasmessa mezzo PEC, e per ogni passaggio devono essere compilati gli specifici moduli sulla piattaforma PSC-AGISCO
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