Tipo contenuto:
SERVIZI E PROCEDIMENTI
Categoria:
Bonifica aree contaminate

Procedimenti di bonifica semplificati e procedimenti speciali

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Bonifica aree contaminate

Vengono descritti i procedimenti semplicati di cui agli artt. 242-bis, 242-ter (come attuato dalla DGR D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5478) e 249. Inoltre vengono descritte le procedure speciali di cui al DM 1/3/2019 n. 46 (interventi in aree agricole) e al DM 12/2/2015 n. 31 (punti vendita carburanti)

Per approfondimenti visitare la pagina Videolezioni:la gestione dei procedimenti di bonifica disponibile anche nella sezione link

 

Procedure di bonifica semplificate e procedure speciali

PROCEDURE DI BONIFICA SEMPLIFICATE
1) Procedimenti ex art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

L’operatore interessato può effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo che riducano la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC presentando al Comune, in qualità di autorità competente, il progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. Il progetto non è sottoposto alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252 (che disciplina le procedure di bonifica all’interno dei siti di interesse nazionale) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., bensì ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 242-bis per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

2) Procedimenti ex art. 242-ter interventi e opere nei siti di bonifica.

Regione Lombardia con D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5478 ha approvat «Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all’articolo 242-ter comma 3 del d.lgs.152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione» Per approfondimenti visitare la pagina dedicata, disponibile nella sezione link.

3) Procedimenti ex art. 249, interventi in aree di ridotte dimensioni

La procedura semplificata di cui all’art. 249 e all’Allegato 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica nel caso in cui la potenzialmente contaminazione interessi siti di ridotte dimensioni oppure aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1.000 m2.

PROCEDURE DI BONIFICA SPECIALI
1) DM 1/3/2019 n. 46 (interventi in aree agricole) 

Il DM 46/2019, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, delinea le procedure operative per la caratterizzazione delle aree agricole e destinate all’allevamento e disciplina le procedure operative e le modalità per l’attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.

2) DM 12/2/2015 n. 31 (punti vendita carburanti)

Il DM 31/2015 individua i criteri per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (PV) con area inferiore a 5.000 m2.

 

 

Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio 2026

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