Tipo contenuto:
SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Difesa del suolo

Invarianza idraulica e idrologica

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Descrizione

Regione Lombardia ha approvato i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017), come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio.

Il regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate e ha lo scopo di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi. l regolamento regionale detta una specifica disciplina per alcune tipologie di interventi edilizi e urbanistici, nonché per le infrastrutture stradali.

Il regolamento n. 7 del 2017 sull'invarianza idraulica e idrologica deve essere applicato su tutto il territorio regionale, in modo diversificato a seconda della criticità idraulica dell'area in cui si ricade: il territorio regionale è stato suddiviso in aree a criticità alta, media e bassa.

Dettagli

Per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, deve essere compilato il modulo per il monitoraggio dell'efficacia delle disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica (Allegato D al r.r. n. 7 del 2017). A partire dal 1° maggio 2021 il modulo D deve essere compilato e trasmesso utilizzando esclusivamente l'applicativo INVID.

Il r.r. n. 7 del 2017 prevede anche alcuni adempimenti di tipo pianificatorio in capo ai Comuni, in particolare:

  • i Comuni che ricadono in area ad alta (A) o media (B) criticità idraulica ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico e a recepirlo nel PGT. A seguito dell’approvazione del r.r. n. 3 del 28 marzo 2025, i comuni ricadenti in area B possono limitare gli approfondimenti idraulici previsti nello studio comunale di gestione del rischio idraulico unicamente agli ambiti più critici individuati nel documento semplificato del rischio idraulico comunale
  • i Comuni ricadenti in area a bassa (C) criticità idraulica sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale e a recepirlo nel PGT.

In entrambi i casi, l'esito deve essere recepito nel PGT con le modalità ed entro i termini indicati all’articolo 58 bis, comma 7, della l.r. n. 12 del 2005.

Il r.r. n. 7 del 2017 prevede un'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’applicazione del regolamento stesso e a individuare eventuali modifiche o correzioni da apportarvi; grazie al monitoraggio il regolamento è stato aggiornato con il r.r. n. 8 del 2019 e con il r.r. n. 3 del 2025.

A seguito dell’approvazione del r.r. n. 3 del 2025, il monitoraggio del regolamento è attuato con cadenza quinquennale e si basa sulle informazioni raccolte mediante due moduli:

  • Modulo D per il monitoraggio degli adempimenti connessi alla realizzazione di interventi edilizi, da compilare mediante l'applicativo INVID
  • Modulo per il monitoraggio degli adempimenti pianificatori sull’invarianza idraulica e idrologica (art. 14 del r.r. n. 7 del 2017), che i comuni hanno l'obbligo per i comuni di trasmettere annualmente a Regione Lombardia.

L'art. 2 del r.r. n. 3 del 2025 introduce le norme transitorie e finali relative alla modifica dei documenti e studi sul rischio idraulico già approvati dai comuni, agli interventi e opere e all'attività di monitoraggio.

Contatti

  • Per consentire agli Enti pubblici territoriali di porre quesiti o chiedere chiarimenti sull’applicazione del r.r. n. 7 del 2017 è disponibile la casella di posta elettronica dedicata invarianza.idraulica@regione.lombardia.it

    Tutti gli altri soggetti dovranno porre quesiti o chiedere chiarimenti sull’applicazione del r.r. n. 7 del 2017 direttamente agli uffici pubblici territoriali che hanno competenza sui procedimenti dei titoli abilitativi degli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica. Solo nei casi in cui i citati uffici riscontrassero la necessità di un supporto tecnico regionale per la risposta dei quesiti sopra menzionati, questi potranno essere inoltrati dagli Enti pubblici territoriali a Regione Lombardia alla casella di posta elettronica sopra indicata. Considerato che il r.r. n. 7 del 2017 è ormai vigente da alcuni anni, si precisa che verranno considerati solo i quesiti che perverranno secondo le modalità e i contenuti sopra descritti.

Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026

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