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SCHEDA INFORMATIVA
Categoria:
Paesaggio

Competenze e procedure paesaggistiche

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Descrizione

Con la "Legge per il governo del territorio" (l.r. n. 12 del 2005) ed in particolare con il "Titolo V - beni paesaggistici" della Parte II, in coerenza con il D. Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

Il testo dell'art. 80 della l.r. n. 12 del 2005 chiarisce l'attribuzione delle competenze paesaggistiche a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3), Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunità Montane (comma 6).

Per il rilascio di provvedimenti paesaggistici sono vigenti due distinte procedure:

  • una riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (“procedura ordinaria”);
  • l'altra, secondo le disposizioni stabilite dal D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017) in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di lieve entità soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata".

In entrambe le procedure (sia ordinaria che semplificata), è necessario, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.

Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della l.r. n.12 del 2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004 istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture tecniche specifiche (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica). Per adempiere a tale obbligo notevole è stato l’impegno profuso dagli Enti locali (soprattutto i Comuni) e da Regione Lombardia che ha verificato tale “idoneità" e fornito sostegno e consulenza affinché il maggior numero possibile di Enti locali potesse esercitare le funzioni paesaggistiche.

Gli Enti locali possono esercitare le funzioni paesaggistiche solo se risultano in possesso dei requisiti indicati nella D.g.r. 4348/2021, da attestare attraverso il caricamento nell'applicativo MAPEL della documentazione necessaria.

Per gli Enti locali “non idonei” le funzioni paesaggistiche - relative ad opere soggette alla procedura ordinaria, alla procedura semplificata nonché ai procedimenti sanzionatori - sono esercitate, ai sensi dell’art. 80, comma 9 della l.r. n. 12 del 2005, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori.

Procedure

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree soggette a tutela paesaggistica, hanno l'obbligo di richiedere l’autorizzazione per gli interventi che intendono realizzare.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

La disciplina per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Va segnalato che nel corso degli ultimi anni il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha subito molte variazioni e modifiche: si riporta in allegato il testo vigente dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Con il D.p.r. n. 31 del 13 febbraio 2017 (che ha abrogato il previgente d.p.r. n. 139 del 2010) sono state introdotte sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata e sono state ampliate le categorie di opere ed interventi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

Oltre alle disposizioni normative (20 articoli) il decreto si compone dei seguenti allegati:

  • A (31 interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica)
  • B (42 tipologie di interventi di lieve entità assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata)
  • C (facsimile istanza autorizzazione paesaggistica)
  • D (relazione paesaggistica semplificata).

La procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata (illustrata nello schema allegato) prevede (art. 10) che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine tassativo di 60 giorni. Inoltre, sono stabiliti i tempi delle singole fasi 20 giorni per l’istruttoria dell’ente locale e, 20 giorni per il parere della Soprintendenza, 10 giorni per comunicare al richiedente preavviso di diniego. Il parere del Soprintendente non risulta vincolante (art. 11, comma 8). Il decreto stabilisce (art. 4, comma 2) che, qualora nel provvedimento di tutela paesaggistica siano contenute specifiche prescrizioni e criteri di gestione, alcune categorie di interventi ed opere siano esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata. Per quanto riguarda Regione Lombardia risultano approvati 50 provvedimenti di tutela paesaggistica con specifiche prescrizioni e criteri di gestione. Infine, sulla base del combinato disposto dell'art. 11, comma 10 del d.p.r. n. 31 del 2017 e dell'art. 81, comma 3, lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata in Regione Lombardia continuano ad essere soggetti al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.

ALLEGATO A

Allegato A al D.p.r. n. 31 del 2017 - 31 tipologie di interventi e opere non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica: opere interne; interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici; interventi di consolidamento statico e adeguamento antisismico; interventi eliminazione barriere architettoniche; installazioni impianti (condizionatori, parabole, antenne, ecc.); installazione manufatti amovibili a carattere stagionale; installazione di tende su terrazze; installazione pannelli solari (temici o fotovoltaici); monumenti, lapidi, edicole funerarie; manutenzione alvei, sponde e argini corsi d’acqua; ecc. Per alcune di queste tipologie l’esonero scatta solo se gli interventi interessano aree assoggettate a tutela con specifico decreto dotato di criteri di gestione.

ALLEGATO B

Allegato B al D.p.r. n. 31 del 2017 - 42 tipologie di interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Contatti

Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026

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