Descrizione
Con la "Legge per il governo del territorio" (l.r. n. 12 del 2005) ed in particolare con il "Titolo V - beni paesaggistici" della Parte II, in coerenza con il D. Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.
Il testo dell'art. 80 della l.r. n. 12 del 2005 chiarisce l'attribuzione delle competenze paesaggistiche a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3), Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunità Montane (comma 6).
Per il rilascio di provvedimenti paesaggistici sono vigenti due distinte procedure:
- una riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (“procedura ordinaria”);
- l'altra, secondo le disposizioni stabilite dal D.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017) in vigore dal 6 aprile 2017, riguarda opere ed interventi di lieve entità soggetti alla cosiddetta "procedura semplificata".
In entrambe le procedure (sia ordinaria che semplificata), è necessario, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera a) della l.r. n. 12 del 2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.
Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della l.r. n.12 del 2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004 istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture tecniche specifiche (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica). Per adempiere a tale obbligo notevole è stato l’impegno profuso dagli Enti locali (soprattutto i Comuni) e da Regione Lombardia che ha verificato tale “idoneità" e fornito sostegno e consulenza affinché il maggior numero possibile di Enti locali potesse esercitare le funzioni paesaggistiche.
Gli Enti locali possono esercitare le funzioni paesaggistiche solo se risultano in possesso dei requisiti indicati nella D.g.r. 4348/2021, da attestare attraverso il caricamento nell'applicativo MAPEL della documentazione necessaria.
Per gli Enti locali “non idonei” le funzioni paesaggistiche - relative ad opere soggette alla procedura ordinaria, alla procedura semplificata nonché ai procedimenti sanzionatori - sono esercitate, ai sensi dell’art. 80, comma 9 della l.r. n. 12 del 2005, dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori.
Procedure
Contatti
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Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi
Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesisticaemail struttura_paesaggio@regione.lombardia.it
Rosanna Centemeri
tel. 02 6765 4277
email rosanna_centemeri@regione.lombardia.it
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